Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19543 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F.S., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Tacito n. 64

presso

lo studio dell’avv. CARLETTI Daniela che la rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Enrico ALLEGRI (del Foro di Milano) in forza della

“procura” rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/01/05 depositata il 4 maggio 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 15 giugno 2011

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, M.F. S. – premesso che il 2 dicembre 1998 gli era stata notificata una “cartella esattoriale … recante un carico di L. 5.903.620 per sanzioni e interessi relativi ad omesso o ritardato pagamento di acconto ILOR, nonchè … di saldo del contributo sanitario nazionale, il tutto con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 1992”, in forza di un sol motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 69/01/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 4 maggio 2005) che (avendo l’Ufficio riconosciuto “illegittima” l'”iscrizione di sanzioni ed interessi relativi all’ILOR”) aveva parzialmente recepito l’appello dello stesso Ufficio avverso la decisione (55/40/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la quale aveva accolto il suo ricorso), dichiarando “legittima l’iscrizione a ruolo dell’omesso versamento del contributo sanitario nazionale e relative sanzioni ed interessi”.

L’Agenzia non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – assunto “non” essere “più oggetto del contendere … se il … contributo fosse o meno dovuto”, in quanto “il contribuente” non ha “riproposto la questione” – ha ritenuto meritevole di “accoglimento” l’appello dell’Ufficio affermando che “l’iscrizione a ruolo del contributo non pagato” è “legittima” perchè “la L. n. 413 del 1991, art. 14, ha previsto che al contributo SSN si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette per quanto concerne la dichiarazione, l’accertamento e la riscossione”.

p. 2. Il ricorso del M..

Questi – esposto di avere depositato il 12 maggio 2003 “presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS), unitamente alla …

ricevuta di versamento Mod. F-24, istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 16” – denunzia “violazione e falsa applicazione” di tale norma adducendo:

– “l’Ufficio appellante … ha … ignorato” la disposizione del comma 8 di tale norma “non rappresentando l’intervenuta presentazione di domanda di definizione ex art. 16” detto “ed incorrendo, in tal modo, in una duplice violazione di legge”, “la prima, … relativa all’art. 16 … cit., la seconda, … relativa alla L. n. 212 del 2000, art. 10” (“che prevede la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione”: “il contribuente, infatti, fiducioso nella correttezza dell’Ufficio non ha svolto alcun genere di attività per coltivare il contenzioso”);

– “nessuna comunicazione di diniego di condono è, sinora, pervenuta ad esso M.”, benchè “il più volte citato art. 16, al …

comma 8” aggiunga che “lapredetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione … entro il 31 dicembre 2004” e che “entro la stessa data l’eventuale diniego della definizione … viene notificato … all’interessato, il quale …lo può impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”.

Il ricorrente conclude affermando che “la forma definitoria attuata è da considerarsi … perfezionata e consolidata” in quanto “i termini previsti per la comunicazione del diniego di condono appaiono ampiamente scaduti”.

p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

A. La questione sottoposta a questa Corte dal M. è, in primo luogo, inammissibile perchè la complessiva fattispecie dedotta dallo stesso si è verificata integralmente durante la pendenza del processo innanzi al giudice tributario di appello per cui la stessa, giusta il disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8 (per il quale l’eventuale “diniego della definizione” è impugnabile “davanti all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”), andava necessariamente sottoposta allo stesso e non già, per la prima volta, a questo giudice di legittimità: il processo di appello, infatti, è stato introdotto con atto notificato certamente anteriormente al suo deposito, avvenuto (si legge nell’epigrafe della sentenza impugnata) il “3 maggio 2002”, quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 16 detto (essendo stata la legge pubblicata nel “supplemento ordinario” n. 240 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2002); la sua “trattazione” (titolo 2, capo 1, sezione 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al “procedimento” di appello in virtù del rinvio operato dal successivo art. 61), poi, si è conclusa (risulta, ancora, dalla stessa sentenza) il “19 aprile 2005”, quindi ampiamente dopo sia la scadenza (1 giugno 2004) del periodo di sospensione delle “liti fiscali” definibili, fissato dal comma 6 dello stesso art. 16, sia il termine (“31 dicembre 2004”) indicato nel successivo comma 8 della medesima norma per l’invio della “comunicazione … attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”.

B. La questione è, altresì e comunque, inammissibile in quanto, come prospettato ricorrente, la stessa non investe nessun provvedimento emesso dal competente Ufficio dell’Agenzia:

l'”estinzione del giudizio”, infatti, per il citato ottavo comma, può essere pronunciata dall'”organo giurisdizionale presso il quale pende la lite” unicamente “a seguito” della “comunicazione” detta, contenente (peraltro) la precisa attestazione richiesta dalla norma.

Questa sezione (sentenza 10 ottobre 2008 n. 24910), invero, ha già precisato che, avendo “il legislatore … univocamente condizionato” la “declaratoria” di “estinzione del giudizio sospeso” (perchè la lite era definibile) non alla “semplice presentazione della domanda di definizione” ed al riscontro del “pagamento integrale di quanto dovuto” ma alla “positiva attestazione (comunicazione … attestante) dell’Ufficio sia della regolarità della domanda che dell’integralità del pagamento di quanto dovuto (per Cass., trib., 15 novembre 2004 n. 21559, la comunicazione in questione assume sostanziale rilievo)”, “il provvedimento dell’Ufficio … costituisce un elemento necessario ed imprescindibile per la declaratoria di estinzione atteso che lo stesso è l’unico fatto in presenza del quale il giudice tributario ha il potere-dovere di dichiarare l’intervenuta estinzione della lite” (“tale provvedimento”, pertanto, “non può essere sostituito da equipollenti, neppure dal giudizio del giudice tributario, quand’anche specificamente investito dell’accertamento della ritualità della domanda e dei pagamenti effettuati” perchè “il giudizio relativo… è possibile solo in seguito alla tempestiva impugnazione del provvedimento negativo dell’Ufficio da parte del contribuente”), con conseguente esclusione della “natura perentoria” del “termine” (“entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006”) fissato dal legislatore per il deposito della detta “comunicazione degli uffici competenti attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto” in quanto non ha “nessun senso logico limitare la idoneità a produrre l’effetto estintivo della controversia, alle sole comunicazioni depositate entro quei termini, non potendo certo il ritardo dell’Ufficio rispetto al termine produrre effetti negativi sul contribuente, privo all’uopo di qualsiasi potere, anche solo di accelerazione”.

Nella stessa decisione, inoltre, si è chiarito che “nella norma” anche qui in esame “non si rinviene … neppure un appiglio grammaticale (e, quindi, logico) dal quale dedurre … che il diniego della definizione non notificato nel termine” del “31 dicembre 2004” indicato dalla stessa “produca il risultato”, pure qui auspicato dal contribuente, di “ritenere definita la lite”.

“Questo peculiare effetto”, infatti, “per la norma”, “si produce soltanto a seguito di una comunicazione nella quale l’Ufficio deve attestare la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto”: “se, quindi, la norma attribuisce l’effetto estintivo solo a siffatta comunicazione, per così dire positiva, e se (come innanzi evidenziato), alfine della produzione di detto effetto, è irrilevante che la comunicazione sia depositata nel termine fissato, a maggior ragione deve ritenersi parimenti irrilevante, ai fini della prosecuzione della lite fiscale sospesa, l’osservanza del termine per la comunicazione negativa di quell’effetto, necessariamente contenuta nel provvedimento di diniego della definizione”.

p. 4. Delle spese processuali.

Nessun provvedimento deve essere adottato in quanto l’intimata non ha svolto nessuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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