Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19543 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/09/2010), n.19543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

GATTINONI & C. CO. S.R.L., con domicilio eletto in Roma, via

DEGLI

Scipioni n. 268/a, presso l’Avv. Petratti Alessio che la rappresenta

e difende unitamente all’Avv. Giorgio Brambilla, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.A. (o A.), quale titolare delle ditte

individuali Zio Fest Organizzazione Feste ed Eventi e Star Event;

– intimato –

per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 512/09

depositata in data 9 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in epigrafe propone regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Lecco con la quale, preso atto della continenza tra la causa pendente avanti a detto tribunale ed avente ad oggetto l’inadempimento da parte dell’attuale intimato di un contratto di appalto di servizi e il risarcimento del danno e quella pendente avanti al Tribunale di Milano in esito ad opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’intimato al quale la ricorrente si era opposta proponendo le stesse domande oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Lecco, è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Milano in quanto preventivamente adito. L’intimato non ha proposto difese. E’ stata depositata relazione ex art. 380-bis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che non vi è contestazione in ordine alla circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato proposto avanti al Tribunale di Milano in data 7 marzo 2008 e quindi prima della notifica dell’atto di citazione avanti al Tribunale di Lecco avvenuta in data 14 marzo 2008, nè in merito alla continenza tra le due cause, posto che nel giudizio di opposizione al decreto la ricorrente ha proposto le stesse domande di cui all’atto di citazione avanti al Tribunale di Lecco, nè, infine, alla circostanza che il Tribunale di Milano sia competente anche per il giudizio in cui è stato proposto il regolamento, avendo sede la ditta convenuta in Milano, deve farsi applicazione del principio enunciato dalla Corte secondo cui “Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta Remissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. (Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596), non essendo state prospettate convincenti ragioni che inducano a riproporre la questione e certo non essendo ascrivibile tra queste la successiva pronuncia costituita dalla sentenza Sez. 3, 3 ottobre 2007, n. 20759 che si assume contraria ma in realtà afferente a diversa fattispecie in cui il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è successivo alla notifica dell’atto di citazione nel giudizio ritenuto continente. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara a competenza del tribunale di Milano e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

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