Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19543 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19543

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21296/2013 proposto da:

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENANTA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE MASSACCESI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ANCONA UFFICIO CONTROLLI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

F.G. acquistava una unità immobiliare sita in (OMISSIS), chiedendo le agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, (c.d. piano di recupero). Nell’atto di acquisto la parte venditrice dichiarava di avere effettuato opere di ristrutturazione interne, usufruendo del beneficio di cui all’art. 5, comma 1, della Legge cit.. L’Agenzia delle entrate notificava all’acquirente l’avviso di liquidazione per la revoca dell’agevolazione, in ragione dell’irripetibilità della richiesta, finalizzata al recupero dell’immobile, di cui avevano già usufruito i precedenti proprietari. Il contribuente proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla CTP di Ancona. F.G. presentava appello, anche questo respinto dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che considerava legittima la revoca dell’agevolazione.

Il contribuente propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. La controversia concerne la legittimità del provvedimento di revoca dell’agevolazione L. n. 168 del 1982, ex art. 5, con riferimento ad un atto di compravendita di un immobile già oggetto di recupero per interventi realizzati dai precedenti proprietari, che hanno usufruito dell’agevolazione ex art. 5 cit., in ipotesi di realizzazione di opere di risanamento conservativo, consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’immobile, eseguite dal successivo acquirente.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di onere probatorio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 168 del 1982, art. 5, e L. n. 457 del 1978, art. 31, nonchè delle norme di diritto in merito all’esistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, oltre che difetto di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la sussistenza dei requisiti e condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni, con riferimento ad interventi ed opere realizzate sul medesimo immobile, già oggetto di recupero, avendo la CTR erroneamente ritenuto di natura ed entità identica i lavori eseguiti dai precedenti proprietari a quelli eseguiti da parte ricorrente.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono fondati, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27e ss., postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno oggettivo costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero; l’altro soggettivo, derivante dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. L’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto nell’atto di trasferimento del cespite (Cass. n. 18676 del 2015, v. Cass. n. 12515 del 2013, Cass. n. 1253 del 2014).

b) In verità, non è circostanza contestata, per essere stata illustrata in ricorso, ed essendo parte integrante della motivazione della sentenza (non oggetto di specifica impugnazione), che l’appartamento del contribuente era stato oggetto di richiesta di agevolazione dei precedenti proprietari, i quali nel 2000 avevano provveduto alla esecuzione di opere interne nell’unità immobiliare, cui era conseguito il completamento del piano di recupero.

c) Questa Corte ritiene che: “rintervento di risanamento di un immobile, che sia stato realizzato su beni, inclusi nelle zone di recupero, per i quali il precedente acquirente abbia già usufruito dell’agevolazione L. n. 168 del 1982, ex art. 5, non esclude che il successivo acquirente dell’immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma nelle ipotesi in cui il fabbricato abbia necessità di un ulteriore recupero, rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto)”;

d) Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto se l’ulteriore ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano di recupero indicato nell’atto di trasferimento e sia conforme al c.d. Piano di Recupero Generale adottato dal Comune, in conformità ai presupposti indicati dalla L. n. 457 del 1978.

4. La sentenza impugnata è, quindi, affetta da violazione di legge e da difetto di motivazione, non avendo i giudici di appello dato adeguato rilievo alla conformità delle opere realizzate dal contribuente ai presupposti indicati dalla L. n. 457 del 1978, e, quindi, se i relativi lavori realizzati siano rispettosi del piano di recupero indicato dalle parti nell’atto di trasferimento del cespite, se gli stessi siano di natura diversa da quelli realizzati dai precedenti proprietari dell’immobile, e soprattutto se siano aderenti al piano di recupero del patrimonio edilizio del Comune di lesi.

In ragione dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA