Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19542 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19542 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6671-2010 proposto da:
BARATTA

MAURO

BRTMRA52R26I693A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARZENI
ARDO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1331

contro

MINOLI FULVIA MNLFLV58C66B939C, domiciliata ex lege in
ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CUNEO LUIGI

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2009 del TRIBUNALE di
CHIAVARI, depositata il 18/09/2009, R.G.N. 670/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CARLEO;
udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’l’inammissibilità del ricorso;

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udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In forza di titolo esecutivo costituito dal verbale di
separazione consensuale, omologato il 30 ottobre 2003, e del
relativo precetto per il recupero del complessivo importo di C
3.780,00 Fulvia Minoli introduceva un procedimento di

e nei confronti del terzo Banca Popolare di Lodi. Proponeva
opposizione il Baratta deducendo la nullità dell’azione
esecutiva. In esito al giudizio il Tribunale di Chiavari con
sentenza depositata il 18 settembre 2009 rigettava
l’opposizione e condannava l’opponente alla rifusione delle
spese.
Avverso tale decisione il soccombente

ha quindi proposto

ricorso per cassazione articolato in un unico

motivo,

illustrato da memoria. Resiste la Minoli con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione di legge, il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disatteso il
motivo di opposizione con cui la difesa di esso Baratta aveva
lamentato il mancato rispetto del termine dilatorio di dieci
giorni di cui all’art.482 cpc, posto che l’esecuzione presso
terzi era stata avviata il 25 settembre 2008 a fronte della
ricezione della raccomandata, che lo informava del deposito
nella casa comunale del precetto a suo carico, avvenuta solo
il 16 settembre precedente.

3

pignoramento ex art.543 cpc in danno del coniuge Mauro Baratta

In tal modo, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto
presente che la produzione degli effetti, che sono ricollegati
alla notificazione, è condizionata al perfezionamento del
procedimento notificatorio anche per il destinatario con la
conseguenza che, ove a favore o a carico di costui, la legge

dalla notificazione, gli stessi vanno calcolati al momento in
cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti. E nella
specie – così continua il ricorrente – va tenuto presente che
la Corte costituzionale con sentenza n.3 del 14.1.2010 ha
dichiarato parzialmente illegittimo l’art.140 cpc nella parte
in cui non prevede che per il destinatario dell’atto la
notifica si perfeziona al momento della ricezione della
raccomandata ovvero decorsi dieci giorni dall’avvenuto
deposito della stessa presso l’ufficio postale.
La doglianza è infondata. A riguardo, deve premettersi che la
premessa, da cui parte il ricorrente, è certamente esatta in
quanto la Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010
n.3 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.140
nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse
per il destinatario con la spedizione della raccomandata
informativa anzichè con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Invero, la disposizione, facendo decorrere i termini per la
tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore
alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato,

4

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preveda termini, adempimenti o comunque conseguenze decorrenti

violava i parametri costituzionali per il non ragionevole
bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai
non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento
notificatorio, e quelli del destinatario in una materia nella
quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del

contraddittorio devono essere improntati a canoni di
effettività e di parità tra le parti.
Ciò posto, giova aggiungere che le sentenze di declaratoria di
illegittimità costituzionale della Consulta si applicano
retroattivamente, non estendendosi però ai rapporti già
esauriti per formazione di giudicato o per essersi comunque
verificato altro evento idoneo a produrre l’esaurimento di un
rapporto o di una situazione giuridica, come la prescrizione e
la decadenza dell’esercizio di un potere. Ed invero, come ha
già avuto modo di statuire questa Corte, “ai sensi dell’art.
136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3,
la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza della Corte Costituzionale. La sentenza
dichiarativa dell’illegittimità costituzionale si traduce in
un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di non applicare
più la norma illegittima: ciò significa che gli effetti della
sentenza di accoglimento non riguardano soltanto i rapporti
che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in
passato, purché non si tratti di rapporti esauriti. Per
costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 3^,

5

A

28

luglio

2005,

n.

15809),

infatti,

le

sentenze

di

accoglimento di una questione di legittimità costituzionale
pronunciate

dalla

Corte

Costituzionale

hanno

effetto

. retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di
illegittimità che inficia fin dall’origine la dichiarazione

attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a
produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la
sentenza passata in giudicato (e l’atto amministrativo non più
impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano
sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione
e la decadenza (Cass.26275/2007 in motivazione).
In questi ultimi casi, si verifica quindi il fenomeno del
consolidamento degli atti, che rende le vicende da essi
disciplinate insensibili alle sopravvenute pronunzie di
incostituzionalità. Cass.n.22413/04).
Ciò posto, considerato che la notifica dell’atto di precetto è
avvenuta in data 12 settembre 2008, tramite l’invio della
seconda raccomandata in atti, così come è stato rilevato dal
primo giudice; considerato che la fattispecie notificatoria
deve ritenersi validamente perfezionata nella data indicata
senza che il consolidamento degli effetti di tale notifica sia
infirmato dalla sopravvenuta pronuncia della Corte
Costituzionale n.3 del 14.1.2010; tutto ciò premesso e
considerato, ne deriva che non risulta violato l’art 482 cod
proc civ il quale vieta l’inizio dell’esecuzione prima che sia

6

A

colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate,

trascorso il termine indicato nel precetto ed in ogni caso
quello di dieci giorni dalla sua notificazione, salva
l’ipotesi di una specifica autorizzazione concessa dal capo
dell’ufficio competente, ex art 16 cod proc civ, per
l’esecuzione.

censura dedotta, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese
di questo giudizio per la non estrema agevolezza della
questione trattata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data ,12.6.2013

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalla

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