Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19542 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19542 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 4973-2016 proposto da:
IDEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CAPOBIANCHI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati TOMMASO ROLFO,
GABRIELE PALOSCIA;
– ricorrenti contro
BNI BROCKER NET ITALIA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO CLEMENTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RENZO TURRI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

fj-/

contro
CINI ENRICO CLAUDIO, SARTI SANDRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO

controricorrenti

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il
02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
La S.r.l. Idea e Claudio Capobianchi impugnano con
ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l’ordinanza del
Tribunale di Prato del 2.7.2015 che, nella controversia
societaria da loro promossa contro la BNI Broker Net Italia
S.r.l., Sandro Sarti e Claudio Cini s.r.I., pur dando atto che essi
attori aveva aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dai
convenuti costituiti, nel declinare la propria competenza in
favore del Tribunale delle Imprese di Firenze, li ha condannati
al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna
delle controparti. Gli intimati resistono con controricorso. Le
parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt.
38, 44 e 91 c.p.c., i ricorrenti sostengono che nell’ipotesi,
verificatasi nella specie, di adesione di parte attrice
all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto va

Ric. 2016 n. 04973 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

PIRAINO;

escluso, ai sensi dell’art. 38, co 2, c.p.c., ogni potere del
giudice di decidere nel merito e, in conseguenza, di
pronunciare sulle spese, sulle quali è tenuto a provvedere il
giudice competente; contestano, inoltre, che possa trovare
applicazione il principio della soccombenza.

rilevare i controricorrenti, anche dopo la modifica apportata
all’art. 42 c.p.c. dall’art. 45, co 4, della L n. 69 del 2009,
l’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e
sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo
ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del
giudice dichiaratosi incompetente, e, dunque, con l’appello, nei
seguenti casi: a) quando la parte soccombente sulla questione
di competenza intenda censurare esclusivamente il capo
concernente le spese processuali; b) quando la parte vittoriosa
su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle
spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in
relazione al quale manca un’espressa previsione di non
impugnabilità (Cass. n. 28156 del 2013; n. 17228 del 2011;
cfr. Cass. SU n. 14205/05; n. 17130 del 2015 in motivazione).
3. Non giova, infatti, nella specie, l’invocata disposizione
di cui all’art. 38, co 2, c.p.c., che può trovare applicazione solo
in materia di competenza per territorio derogabile (alla quale si
riferisce la giurisprudenza citata da parte ricorrente e la
richiamata prima parte dell’art. 44 c.p.c.), mentre allorché,
come nella specie, sia sollevata un’eccezione di incompetenza
per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza
che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata
d’ufficio) ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che
la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il
giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle
Ric. 2016 n. 04973 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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2. Il ricorso è inammissibile. Come non hanno mancato di

spese del procedimento (cfr. Cass. n. 11764 del 2016), e ad
applicare i principi che ne governano la regolamentazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.

che si liquidano in C 3.100,00 di cui C 100,00 per ciascuna
delle due parti intimate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a. titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13,
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2018

1

Il Pridente

/117-

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna alle spese,

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