Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19542 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13617/2018 R.G. proposto da:

N.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Santo Gurzillo, con

domicilio eletto in Roma, Via Stefano Longanesi, n. 9, presso lo

studio dell’Avv. Carmelo Russo;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Pasqualino

Scaramuzzino, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 213,

presso lo studio dell’Avv. Nicola Maione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 155/2018,

depositata il 19 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta, ex art. 2051 c.c., da N.R. nei confronti dell’Anas S.p.A., per i danni subiti dalla propria autovettura a causa dell’improvviso attraversamento di un cane sulla carreggiata della strada statale S.S. 280, che ne aveva provocato l’impatto contro la barriera jersey e il successivo capovolgimento.

Ha infatti ritenuto non dedotte, nè provate, nè ancora oggetto di non contestazione, le caratteristiche della strada e la vigenza dell’obbligo dell’Anas di provvedere alla sua recinzione, non potendosi pertanto affermare che la strada medesima, nel tratto in cui è avvenuto il sinistro, fosse o meno equiparabile ad un’autostrada o presentasse comunque caratteristiche tali da rendere necessaria, al fine di garantire la sicurezza del transito veicolare, la predisposizione di una recinzione in modo da evitare che gli animali potessero invadere la carreggiata.

Ha rimarcato che piuttosto, gli unici elementi acquisiti, costituiti dal verbale di accertamenti urgenti della polizia stradale, evidenziavano che in quel tratto la strada statale era dotata di barriere spartitraffico centrali jersey ed era soggetta ad un limite di velocità di 90 km/h, il quale contraddistingue genericamente ogni strada extraurbana secondaria o locale e non comporta di per sè stesso l’obbligo di recinzione della sede viaria.

In tale contesto – ha concluso – “l’attraversamento della carreggiata da parte di un cane dà luogo ad un caso fortuito che, seppur prevedibile e non eccezionale, esula, tuttavia, dalla sfera di custodia dell’ente”.

2. Avverso tale decisione Rita N. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste Anas S.p.A. depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “nullità del controricorso notificato dall’Anas” opposta in memoria dalla ricorrente.

Questo infatti risulta tempestivamente e regolarmente notificato a mezzo p.e.c., la cui relata è depositata, unitamente al messaggio di posta elettronica certificata e alle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, in copia analogica attestata conforme agli originali digitali con sottoscrizione autografa.

Del tutto irrilevante è, in funzione di tale valutazione, quanto dedotto dalla ricorrente e cioè che l’atto non sia nativo digitale e che lo stesso così come la sua relata di notifica non siano firmati digitalmente.

Questa Corte ha invero già avuto occasione di precisare che, nella ipotesi di atto nativo analogico da notificarsi via p.e.c., non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, occorrendo solo che l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico vi apponga, secondo quanto disposto dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 4, l’asseverazione prevista dall’art. 22 Codice dell’amministrazione digitale, comma 2, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 5: adempimento nella specie correttamente osservato (v. Cass. 28/06/2018, n. 17020; 19/12/2016, n. 26102).

2. Con l’unico motivo di ricorso N.R. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., “per avere la Corte d’appello fatto malgoverno delle “massime di esperienza” e violato “i principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove”, assumendo come dimostrato in termini di eccezionalità e, dunque, di caso fortuito… l’evento dell’attraversamento di un cane randagio sulla S.S. 280″.

Lamenta in particolare l’intrinseca contraddittorietà dell’affermazione secondo cui l’attraversamento della strada da parte di un cane randagio costituisca nella specie “un caso fortuito, seppur prevedibile e non eccezionale”.

Deduce che l’insussistenza di un obbligo a carico dell’Anas di procedere alla recinzione può valere ad escludere la colpa del custode ma non rileva in ambito di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c..

Sostiene quindi che, in tale prospettiva, occorrendo aver riguardo solo alla sussistenza o meno del nesso di causa ed alla eventuale ricorrenza del caso fortuito, l’attraversamento di un cane randagio (a maggior ragione se si tratta di strada senza recinzioni) non può essere considerato un evento imprevedibile o inevitabile, come tale idoneo ad escludere la responsabilità dell’ente custode della strada.

3. La censura è inammissibile.

3.1. Anzitutto, come fondatamente dedotto dalla controricorrente, per la mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Si fa invero generico riferimento ad atti (indicati come “doc. 4 e 5”) che attesterebbero il rispetto dei limiti di velocità da parte del danneggiato (circostanza comunque palesemente irrilevante) ed ancora agli “atti di causa di I e II grado” da cui risulterebbe “in modo inequivocabile come l’Anas fosse custode della strada ove si è verificato il sinistro” (v. ricorso, pag. 5, in fine), senza però trascriverne il contenuto o, comunque, offrirne una esaustiva sintesi, e senza localizzarli nel fascicolo processuale del presente giudizio di legittimità.

3.2. Del tutto inconsistente, oltre che carente nella illustrazione, è poi la contestuale denuncia di violazione, in relazione alla medesima doglianza, degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Varrà al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

E’ poi altrettanto pacifico in giurisprudenza che il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia, pertanto, di violazione dell’art. 116 c.p.c. solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n. 19064; 20/06/2006, n. 14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004, n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).

3.3. E’ evidente invece che, nel caso di specie, è proprio questo (sollecitare una rivalutazione della quaestio facti) l’obiettivo (inammissibilmente) perseguito dalla ricorrente, risultando invece aspecifica e mal posta la denuncia di violazione di legge formalmente proposta, rispetto alla fattispecie quale accertata in sentenza.

Varrà in proposito evidenziare che la ricognizione della fattispecie concreta, quale operata in sentenza in termini non attinti da alcuna conferente censura, palesa la non assimilabilità dell’ipotesi considerata a quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada, per la quale diversi precedenti di questa Corte ammettono la configurabilità di una responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell’ente gestore (v. Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce), salva la prova del caso fortuito.

Ed invero, pur prescindendo dai dubbi che un tale orientamento suscita con riferimento alla possibilità di configurare, in siffatta ipotesi, un nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno, l’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada ex art. 2051 c.c. riposa, nei citati precedenti sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull’obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016).

La configurabilità dunque in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento sulla ritenuta possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma: possibilità che tuttavia non può ritenersi sussistere con riferimento ad ogni tipo di sede viaria ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

E’ stato in tal senso evidenziato, invero, che l’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonchè delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n. 15383; Cass. 12/07/2006, n. 15779; Cass. 22/04/2010 n. 9546).

Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti (Cass. 06/07/2006 nn. 15383 e 15384; Cass. 2 luglio 2007 n. 2308; Cass. 29/03/2007, n. 7763).

Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità per le anomalie od ostacoli che si frappongano alla sua normale fruizione proprio perchè è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l’intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l’ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito.

Ma sono proprio le dette caratteristiche – in ragione delle quali si afferma la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per le autostrade – che la Corte d’appello, alla stregua di un accertamento pertinente e motivato, e in sè come detto non attinto da alcuna censura, ha escluso potersi configurare con riferimento al tratto di strada statale in questione.

Il rigetto dunque, in tale contesto, della domanda risarcitoria appare corretto, non essendo la fattispecie accertata riconducibile a quella normativa astratta di cui all’art. 2051 c.c..

Ciò, ripetesi, per la impossibilità di configurare nella specie un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l’ascrivibilità dell’evento dannoso a responsabilità custodiale: il che è esattamente ciò che la motivazione della sentenza impugnata ha nel suo complesso chiaramente affermato, al di là dell’incidentale qualificazione dell’accadimento in termini di “caso fortuito”, evidentemente utilizzata in senso atecnico e solo per dire – come i giudici a quibus, subito dopo, non mancano di fare – che si trattava di ipotesi sottratta alla sfera di custodia dell’ente.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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