Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19541 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19541 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 26/08/2013

SENTENZA

sul ricorso 3789-2008 proposto da:
PELLEGRINO

PASQUALE

ANTONIO

PLLPQL65E06F052G,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALIANI ANGELA
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

nonchè contro

1325

ZACCARO TERESA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 175/2007 del TRIBUNALE di BARI,

itt
1

depositata il 24/01/2007, R.G.N. 12068/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso;

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Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20/11/2003 Pellegrino Pasquale Antonio,
premesso che il Tribunale di Matera in data 7.1. 1997, aveva
omologato la sua separazione consensuale dalla moglie Zaccaro
Teresa, imponendogli il pagamento della somma mensile di C

riconciliato con la moglie ed aveva ripreso la normale
convivenza nella casa coniugale, protrattasi sino al giugno
2000; che in data 3/1/2003 la Zaccaro gli aveva intimato il
pagamento della somma di 10.640,42, oltre ed interessi; che
successivamente gli era stato notificato atto di pignoramento
ai sensi dell’art.543 c.p.c. presso il Comando dei Carabinieri
di Bari ove prestava servizio; che le somme intimate erano
illegittime, in quanto concernenti il periodo in cui era
cessato lo stato di separazione; che si era opposto alla
domanda di divorzio proposta nelle more dal coniuge poiché,
in ragione della accennata ripresa della convivenza, non era
decorso il triennio di separazione. Ciò premesso, proponeva
opposizione all’esecuzione avviata nei suoi confronti. In
esito al giudizio, in cui si costituiva la Zaccaro deducendo
l’infondatezza dell’opposizione, il Tribunale di Bari con
sentenza depositata in data 24.1.2007 accoglieva in parte
l’opposizione, dichiarava la nullità del pignoramento,
dichiarava inefficace l’ordinanza di assegnazione per la parte
non ancora eseguita, compensava le spese. Avverso la detta
sentenza il Pellegrino ha quindi proposto ricorso per

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206,58; che dopo un breve periodo di separazione si era

cassazione articolato in cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima

doglianza,

deducendo l’incompletezza ed

illogicità della motivazione, il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver

stato travolto dagli effetti dell’avvenuta riconciliazione tra
i coniugi, ha statuito che l’ordinanza di assegnazione era
divenuta inefficace solo nella parte in cui non aveva avuto
attuazione, consentendo in tal modo alla Zaccaro di proseguire
l’azione esecutiva, senza spiegare le ragioni giuridiche poste
a base di tale statuizione.
Con la seconda doglianza, svolta per violazione degli artt.154
e 2909 cc, il ricorrente ha lamentato che il giudice di primo
grado avrebbe erroneamente trascurato che l’ordinanza di
assegnazione doveva ritenersi inefficace integralmente ed

ab

initio.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro,
sono entrambi infondati.
Ed invero, la riconciliazione successiva al provvedimento di
omologazione della separazione consensuale, ai sensi
dell’art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti
della precedente separazione, con caducazione del
provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della

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premesso che il decreto di omologazione della separazione era

convivenza spirituale e materiale,
coniugale. Ne deriva che,

propria delle vita

in caso di una successiva

separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti
economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento
ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova

coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e

quindi – anche delle disponibilità acquisite per effetto della
precedente separazione. Ne deriva l’infondatezza delle censure
in esame.
Passando alla terza doglianza, per violazione dell’art.112
cpc, va osservato che il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia
circa la domanda di condanna alla restituzione delle somme
percepite fino a quel momento dalla Zaccaro mentre con la
quarta doglianza, ugualmente svolta per violazione
dell’art.112 cpc nonché per violazione dell’art.2697 cc,
deduce che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui,
valutata la possibilità di emettere una condanna alla
restituzione, ha poi omesso di pronunciare sul punto neanche
nella forma di condanna generica, essendosi formata la prova
dell’importo dovuto attraverso la mancata contestazione dello
stesso e l’ammissione implicita in alcuni scritti depositati.
Entrambe le censure sono infondate. Ed invero, ad integrare
gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la
mancanza di una espressa statuizione del giudice nel
dispositivo, essendo necessario la totale pretermissione del

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valutazione della situazione economico-patrimoniale dei

provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del
caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la
decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere
dalla parte, ne esprima sostanzialmente il rigetto
nell’ambito della motivazione spiegando, come è avvenuto nella
le parti non hanno_ allegato al proprio

fascicolo il precetto posto a base dell’azione esecutiva, si
da consentire la verifica dell’importo richiesto per il
periodo di ripresa della convivenza, indubbiamente indebito, e
per il periodo di successiva separazione, che il giudice della
nuova separazione dovrà valutare ai fini del regime economico
dei coniugi. L’esatta portata dell’obbligo di restituzione,
nell’odierno giudizio non provato in relazione al periodo di
ripresa della convivenza, potrà dunque essere congruamente
valutato nella detta sede” (v. pag.6)
Resta da esaminare l’ultimo motivo, svolto per illogicità
della motivazione, con cui il ricorrente si è infine doluto in
ordine alla compensazione delle spese sulla base della
intervenuta caducazione del titolo trascurando la
responsabilità della Zaccaro che, consapevole dell’invalidità,
ha comunque dato luogo all’esecuzione.
Anche tale censura appare infondata. Ed invero, deve
richiamarsi l’attenzione sul rilievo che, ad avviso del
giudice impugnato, l’integrale compensazione delle spese era
giustificata dalla caducazione del titolo azionato, avvenuta
in pendenza del giudizio in questione. La motivazione appare

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specie, che ”

pertanto assolutamente logica ed esaustiva consentendo di
desumere le ragioni giustificatrici della decisione. Del
resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di
governo di spese, la valutazione operata dal giudice di
merito può essere censurata in cassazione solo se le spese

quando la motivazione sia tale da inficiare, per inconsistenza
o erroneità, il processo decisionale.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che
occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa,
non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 1J2.6.2013

sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero

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