Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19541 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19541 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19056/2018 R.G. proposto da
GESENU S.P.A., in persona dell’amministratore delegato p.t. Stefano Farabbi, rappresentata e difesa dagli Avv. Rodolfo Valdina, Pier Francesco Valdina
e Carlo de Marchis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, viale Angelico, n. 38;
– ricorrente contro
INGELIA S.L., in persona del legale rappresentante p.t. Maria Luisa Hemandèz Latorre, IMPIANTI ITALIA S.R.L. (già Ingelia Italia S.r.l.), in persona dei
legali rappresentanti p.t. Massimo Manobianco e Maria Luisa Hemandèz Latorre, e MANOBIANCO MASSIMO, rappresentati e difesi dall’Avv. Federica
Poltronieri, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione;
– resistenti e

Data pubblicazione: 24/07/2018

SMARTY AGENCY S.R.L. in liquidazione, CREO S.R.L., CELFA S.R.L. e ECOIMPIANTI S.R.L.;

intimate

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia
depositata il 18 luglio 2017, nel procedimento cautelare iscritto al n. 2895/

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. La Gesenu S.p.a. ha convenuto in giudizio l’Ingelia S.I., l’Ingelia Italia
S.r.l., la Creo S.r.l., la Smarty Agency S.r.l. e l’Ecoimpianti S.r.l., per sentir
pronunciare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto stipulato il 3 agosto 2015 con le prime quattro società.
Premesso che il contratto aveva ad oggetto la progettazione e la realizzazione di impianti di trattamento della c.d. Forsu in Italia, da svolgersi attraverso l’utilizzazione di una tecnologia sviluppata dall’Ingelia e la costituzione di un consorzio al quale avrebbe dovuto partecipare anche l’Ecoimpianti, controllata da essa attrice, espose che l’adempimento del contratto
era stato impedito da provvedimenti interdittivi adottati dalla Prefettura a
carico di essa attrice e della sua controllata ai sensi della normativa antimafia.
Si sono costituite l’Ingelia, l’Ingelia Italia, Massimo Manobianco, la Creo
e la Celfa S.r.l., ed hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, adìto dall’attrice, assumendo che il contratto prevedeva la devoluzione delle relative controversie in via esclusiva al Tribunale di Milano.
Si altresì costituita l’Ecoimpianti, aderendo alla domanda.
1.1. Con ordinanza del 28 giugno 2018, il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.
Premesso che il foro convenzionale, anche se previsto come esclusivo, è

2

2016 R.G.

derogabile per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., e
non esclude pertanto l’onere delle parti di eccepire l’incompetenza anche in
riferimento ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ove sia ravvisabile la predetta connessione, il Tribunale ha rilevato che l’attrice non aveva
proposto alcuna domanda nei confronti dell’Ecoimpianti, ma si era limitata a
denunziare la lite alla stessa, avendo invece richiesto la pronuncia di risolu-

va all’adempimento degli obblighi assunti verso le stesse. Pur escludendo
che l’Ecoimpianti fosse stata convenuta al solo scopo di radicare la competenza del Giudice adito, ha precisato che, in qualità di terzo estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che avrebbe dovuto tenere la condotta
promessa dall’attrice, essa si era costituita prospettando un interesse che si
era tradotto in un mero intervento adesivo dipendente. Ha ritenuto pertanto
insussistente il presupposto della comunanza o connessione di cause, affermando inoltre che la natura esclusiva del foro convenzionale escludeva la
necessità della contestazione in relazione a tutti i fori alternativamente concorrenti; ha aggiunto che l’eccezione d’incompetenza per territorio estendeva i suoi effetti a tutti i convenuti, aventi la posizione di litisconsorti necessari, declinando quindi la competenza in favore del Tribunale di Milano.
2. Avverso la predetta ordinanza la Gesenu ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrata anche con memoria. Hanno resistito con
memoria l’Ingelia, l’Impianti Italia (già Ingelia Italia) e Massimo Manobianco. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14
settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma
semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premesso che l’Ecoimpianti era parte del contratto posto a fondamento della domanda, essendo affidata alla sua iniziativa la costituzione del
consorzio, la ricorrente contesta che la sua costituzione in giudizio fosse
qualificabile come intervento adesivo dipendente, sostenendo che, in qualità
di terzo del quale essa attrice aveva promesso il fatto, la partecipazione al

3

zione nei confronti delle altre società stipulanti, in virtù di una causa ostati-

giudizio della convenuta era necessaria, in quanto la risoluzione avrebbe investito direttamente i suoi interessi economici, in ordine ai quali essa aveva
diritto d’interloquire, anche in senso difforme dalla posizione assunta da essa attrice. Aggiunge che, anche a voler ignorare l’interesse proprio di cui
l’Ecoimpianti era portatrice, ed a voler quindi ritenere che essa fosse stata
artificiosamente convenuta in giudizio al solo fine di derogare al foro con-

veva considerarsi tardiva, non essendo stata sollevata nella comparsa di risposta, ma solo nelle deduzioni svolte alla prima udienza.
1.1. Il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata, la domanda
proposta dalla Gesenu, avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato con l’Ingelia, l’Ingelia Italia, la Smarty Agency e la Creo, è rivolta esclusivamente nei confronti delle stesse, e non anche dell’Ecoimpianti: quest’ultima, secondo l’assunto dell’attrice, è stata convenuta in giudizio in qualità
di soggetto per conto del quale essa aveva negoziato, trattandosi di una società da essa controllata, che non aveva partecipato direttamente alla stipulazione, ma avrebbe dovuto far parte del consorzio di cui le contraenti avevano previsto la costituzione.
L’ordinanza impugnata ha ravvisato nella citazione in giudizio dell’Ecoimpianti una mera lítís denuntíatio, escludendo per un verso la possibilità
di ravvisare in detta società un convenuto fittizio, destinatario di una domanda maliziosamente preordinata a provocare lo spostamento della competenza territoriale dal foro convenzionale, attraverso un cumulo soggettivo
artificiosamente creato, e per altro verso la configurabilità di una causa
connessa, tale da determinare effettivamente un cumulo oggettivo, e quindi
da giustificare il predetto spostamento; per tale motivo, ha ritenuto anche
che, ai fini della proposizione dell’eccezione d’incompetenza per territorio, le
convenute non fossero tenute ad indicare tutti i fori alternativamente competenti, ma potessero limitarsi a far valere la pattuizione del foro convenzionale, il cui carattere esclusivo comportava la dispensa dal predetto onere.
Com’è noto, la figura della litís denuntiatio è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento a tutta una serie d’ipotesi norma-

4

venzionale, l’eccezione d’incompetenza sollevata dalle altre convenute do-

tive, piuttosto eterogenee, il cui comune denominatore è rappresentato
dall’imposizione a carico delle parti o di una di esse dell’onere di portare la
pendenza della lite a conoscenza di un terzo, titolare di un rapporto collegato o dipendente da quello che costituisce oggetto della controversia, al fine
di stimolare l’assunzione d’iniziative processuali destinate a rifluire nel medesimo processo e/o di rendere possibile l’estensione allo stesso degli effetti

causa del venditore da parte del compratore convenuto dal terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta (art. 1485 cod. civ.), la comunicazione all’impresa cessionaria o designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dello
assicuratore convenuto in giudizio (art. 25, secondo comma, dell’abrogata
legge 24 dicembre 1990, n. 669), la notificazione dell’impugnazione alle altre parti soccombenti in presenza di cause scindibili (art. 332 cod. proc.
civ.), la chiamata in causa del concessionario del servizio di riscossione dei
tributi in caso di opposizione a cartella esattoriale (art. 24, comma quinto,
del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la citazione dei creditori concordatari nel
procedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo (art. 173,
primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), la notificazione al fallito del
ricorso in opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ma in data anteriore al 1° gennaio 2008 (art.
22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Prescindendo in questa sede dallo
approfondimento della controversa questione concernente l’ammissibilità e
l’efficacia di una siffatta denuncia al di fuori dei casi previsti dalla legge, è
sufficiente rilevare che, anche in riferimento alle predette ipotesi, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la possibilità di attribuire alla mera notificazione o comunicazione il valore di una vocatio in jus, tale da giustificare il riconoscimento al destinatario della qualità
di parte del processo (e tanto meno di litisconsorte necessario), anche nel
caso in cui lo stesso si costituisca in giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I,
21/03/2016, n. 5508; Cass., Sez. lav., 11/11/2014, n. 23984; 12/05/2008,
n. 11687; Cass., Sez. III, 23/10/2012, n. 18155; 23/02/2006, n. 4010).
Tale conclusione, piuttosto scontata in riferimento all’ipotesi di provocatio

5

del giudicato formatosi tra le parti: si richiamano in proposito la chiamata in

ad agendum, in cui spetta al destinatario l’assunzione dell’iniziativa che l’atto mira soltanto a sollecitare, merita di essere condivisa anche con riguardo
all’ipotesi in cui la denunzia della lite abbia come finalità l’estensione degli
effetti del giudicato, trattandosi pur sempre di effetti riflessi, in quanto scaturenti non già dal medesimo rapporto che costituisce oggetto del giudizio
pendente, rispetto al quale il terzo rimane comunque estraneo, ma da un

delle parti.
Tale rapporto è ravvisabile nella specie in quello sottostante all’allegata
promessa del fatto del terzo, in virtù del quale l’Ecoimpianti, per conto della
quale avrebbe negoziato la ricorrente, sarebbe stata tenuta a partecipare al
consorzio che la Gesenu aveva concordato di costituire con le altre società
convenute; trattandosi di un rapporto distinto da quello derivante dal contratto concluso con queste ultime, alla cui stipulazione l’Ecoimpianti non ha
partecipato, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario,
il quale postula l’unitarietà del rapporto che costituisce oggetto della controversia, e la conseguente necessità che la decisione sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti tra i quali lo stesso è intercorso. La mancata proposizione di una specifica domanda nei confronti della predetta società o da
parte della stessa consente altresì di ritenere giustificata la qualificazione
della sua citazione in giudizio come mera litis denuntiatio, e quindi di escludere che il rapporto sottostante alla promessa (fosse lo stesso intercorrente
soltanto con l’attrice, oppure direttamente con le società convenute, e garantito dall’attrice) sia divenuto a sua volta oggetto del giudizio, con la conseguente idoneità a determinare lo spostamento della competenza dal foro
convenzionale, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ.
L’estraneità dell’Ecoimpianti al rapporto processuale costituitosi tra la
Gesenu e le società convenute, posta anche in relazione con il carattere esclusivo del foro convenuto tra queste ultime e l’attrice, consente inoltre di
ritenere condivisibile l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui,
ai fini della proposizione dell’eccezione d’incompetenza per territorio del
Giudice adìto, non occorreva l’indicazione di tutti i fori alternativamente
competenti: è pur vero infatti che, come più volte ribadito da questa Corte,

6

rapporto diverso, connesso o dipendente, intercorrente tra il terzo ed una

il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per
connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché, ove l’attore abbia adito un giudice diverso, in virtù della contestuale proposizione di
una domanda connessa nei confronti di un altro convenuto, la parte che ne
eccepisca l’incompetenza ha l’onere di giustificare tale eccezione anche nei
confronti di quest’ultimo in relazione a tutti i criteri previsti dagli artt. 18 e

competenza presso il giudice adìto, in base ai criteri rimasti incontestati (cfr.
Cass., Sez. VI, 10/10/2016, n. 20310; 18/07/2013, n. 17610; 5/11/2012,
n. 18967). Tale principio, tuttavia, presupponendo che l’altro convenuto non
sia tenuto all’osservanza del foro convenzionale, essendo rimasto estraneo
alla relativa pattuizione, non è riferibile alla diversa ipotesi in cui, come nella specie, tutte le parti in causa (ovverosia quelle effettivamente coinvolte
nel giudizio, con esclusione quindi di quelle solo formalmente convenute) vi
abbiano aderito, risultando in tal caso vincolante per ciascuna di esse la
prevista esclusività del foro, la quale comporta l’inoperatività dei criteri di
collegamento indicati dagli artt. 18 e 19 cit., facendo quindi venir meno l’onere di contestarne specificamente l’applicabilità (cfr. Cass., Sez. VI, 9/06/
2017, n. 14540; Cass., Sez. III, 27/04/2004, n. 8030; 22/11/2001, n.
14852).
Nessun rilievo può infine assumere, ai fini della rituale proposizione
dell’eccezione d’incompetenza, la circostanza che la stessa, sollevata nella
comparsa di costituzione tempestivamente depositata mediante la sola invocazione del foro convenzionale, sia stata integrata soltanto all’udienza di
comparizione attraverso la negazione dell’esistenza di una causa connessa,
in ragione della mancata proposizione di una domanda nei confronti dell’Ecoimpianti: l’onere, posto a carico del convenuto, di argomentare articolatamente ed esaustivamente fin dall’origine l’eccezione d’incompetenza, mediante il riferimento a tutti i criteri di collegamento astrattamente previsti
dalla legge ed applicabili al caso concreto, non esclude infatti l’ammissibilità
di successive precisazioni, imposte dalle caratteristiche specifiche della vicenda processuale e dalla replica dell’attore, ove, come nella specie, le stesse non comportino l’introduzione di nuove ragioni d’incompetenza, ma ri-

7

19 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 33 cit., restando altrimenti radicata la

mangano nell’ambito di quelle tempestivamente dedotte (cfr. Cass., Sez. II,
5/01/1977, n. 37).
2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.

115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 28/06/2018
Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA