Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19541 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

la s.r.l. PUBBLIKAPPA (già “PUBBLIKAPPA s.n.c. di Antonio Nespolo

&

C”), con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma alla Via G. Palumbo n. 26 (“c/o soc. E.P. spa”) insieme con

l’avv. GAETA Giulio (del Foro di Napoli) che la rappresenta e difende

in forza della “procura speciale” rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/29/05 depositata il 24 novembre 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania (notificata il 17

febbraio 2006).

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della società, perorate dall’avv. Giulio GAETA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(“in subordine”, per l’accoglimento “parziale”).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.n.c. PUBBLIKAPPA, l’Agenzia delle Entrate – esposto (testualmente) che “con rettifica IVA notificata il 9 novembre 1999 l’Ufficio …, muovendo dal processo verbale di constatazione notificato in data 19 febbraio 1996 dalla G.d.F. … a seguito di un controllo incrociato … sono emersi rapporti commerciali con la srl Madison … dal controllo del conto banche è scaturito che sul conto sono affluiti pagamenti … non fatturati a fronte di prestazioni alla Madison e pagamenti effettuati … non fatturati per pubblicità ricevuta dalla Madison” aveva contestato (a) “l’omessa fatturazione di ricavi” e (b) “l’omessa autofattura dei pagamenti” (per, secondo la contribuente, una complessiva “maggiore imposta di L. 88.891.000”, oltre sanzioni), in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 210/29/05 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 24 novembre 2005 e notificata il 17 febbraio 2006) che aveva recepito l’appello della contribuente avverso la decisione (154/14/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva disatteso l’impugnazione di detto “avviso”.

La s.r.l. PUBBLIKAPPA (già “PUBBLIKAPPA s.n.c. di Antonio Nespolo &

C”) instava per il rigetto dell’avverso gravame; la stessa, inoltre, depositava memorie ex art. 378 c.p.c., nelle quali rappresentava (a) che questa Corte (sentenza n. 30524/08) aveva rigettato “il ricorso dell’Agenzia … relativo alle imposte dirette, concernenti i medesimi fatti ed il medesimo periodo di imposta 1994 oggetto della presente controversia” e (b) che la Commissione Tributaria Regionale della Campania (con sentenza 47/03/05, passata in cosa giudicata) aveva “annullato” l'”analogo avviso … emesso ai fini delle imposte dirette” per il “precedente anno d’imposta 1993”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Questione preliminare.

I due giudicati esterni (sentenze n. 30524/08 di questa Corte, depositata il 30 dicembre 2008, ad oggetto “accertamento ILOR, relativo all’anno 1994”, e n. 47/-03/05 della C.T.R. della Campania, depositata il 10 maggio 2005, concernente l’accertamento, “per l’anno 1993”, di “un reddito di impresa” da parte dell'”Ufficio delle imposte dirette”, irreversibile da lunedì 26 giugno 2006) esibiti dalla contribuente, pur essendo ammissibile la loro produzione (perchè entrambi formati dopo la pronuncia qui impugnata, depositata il 24 novembre 2005), sono irrilevanti: costituisce, infatti (Cass., trib., ordinanza ex art. 375 c.p.c., 7 aprile 2011 n. 8032), “consolidato principio” quello “secondo il quale il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto (da ult., Cass. n. 25200 del 2009)”, anche perchè “le controversie in materia di IVA sono annoverabili fra quelle che richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta (Cass. n. 12249 del 2010)”.

p. 2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che secondo la contribuente: 1) “i movimenti finanziari” tra la “società PUBBLIKAPPA … e la MADISON srl” (che “fanno capo agli stessi soggetti economici”) “si basano su un contratto pubblicitario della durata di tre anni … disciplinati da un conto corrente di corrispondenza, che trova riscontro nella contabilità regolarmente tenuta”; (2) “nello stato patrimoniale viene accesso un conto denominato … c/c di corrispondenza, mentre il c/economico è interessato solo dai ricavi per le prestazioni effettuate e dai relativi interessi maturati”; (3) “la G.d.F. nel corso della verifica effettuata alla MADISON … ritiene tutti i fondi affluiti ricavi registrati nel c/c di corrispondenza, mentre invece sono solo movimenti di natura finanziaria, mentre i versamenti eseguiti su detto c/c in favore della … PUBBLIKAPPA sono da considerare costi, invece di restituzione finanziamenti o saldo di fatture”; (4) “tali contestazioni vengono ribaltate … nei confronti di essa ricorrente nelle successive verifiche” – ha accolto l’appello della società osservando:

– “dalla lettura del PVC della G.d.F. non vi sono contestazioni circa la regolarità di tutte le scritture contabili”;

– “in merito” al “contratto di conto corrente di corrispondenza del 1991 con altra società” la “G.d.F. … usa il condizionale” (“asserisce che avrebbe avuto decorrenza dal 1/5/91 al 31/12/91”) “mentre avrebbe dovuto indicare se tale contratto era tacitamente rinnovabile o il 31 dicembre 1991 era una data oltre la quale non era più rinnovabile”;

“seguono schematicamente alcuni conti ripresi dallo stato patrimoniale dai quali fanno risultare che alcune operazioni finanziarie riscontrate sono da considerarsi prestazioni rese, senza però fornire alcuna prova di quanto affermato”;

– “quanto sopra è stato acriticamente ripreso nell’avviso di accertamento”; “le motivazioni dell’atto ricognitivo” (“PVC redatto dalla G.d.F.”) “devono … essere vagliate e ulteriormente motivate nell’atto impositivo”, dovendo questo recare (“D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”) “la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni”;

– “nessuna prova è stata fornita dal PVC, dell’esistenza di prestazioni attive fornite dalla Madison srl, anche basate su presunzioni”;

– “nelle controdeduzioni l’A.F. … nulla eccepisce alle motivazioni proposte dalla società”.

p. 3. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa Agenzia censura la decisione per due motivi:

– con l’uno, assunto “risulta(re) dalla narrativa che l’atto è motivato” (perchè “indica l’avvenuto controllo dei conti in banca e dei pagamenti fatti e ricevuti”), denunzia “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56” chiedendo:

(a) “se l’indicazione nell’avviso di accertamento che transazioni commerciali risultino dall’esame del conto banca soddisfi il requisito motivazionale dei fatti certi richiesto” dal comma 5 di detta norma;

(b) “se il richiamo dei fatti essenziali citati dalla Guardia di Finanza” (“incassi e pagamenti ricevuti e non fatturati”) “implichi la loro valutazione a opera dell’Ufficio, esclusa ogni superficialità o apparenza della motivazione”;

– nell’altro (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; art. 360 c.p.c. , n. 3; art. 2709 c.c.), espone:

(1) “è illogico ritenere che si sia in presenza di prova presuntiva … o che nessuna prova è stata fornita dal PVC” in quanto “dalla motivazione risulta che i pagamenti fatti e ricevuti … risultano dall’esame dei conti banca della contribuente” (“è notorio che il conto banca la sezione del giornale di contabilità che riporta gli estremi delle movimentazioni di ogni conto bancario”), quindi “la G.d.F. ha ricavato quei dati dalla contabilità della verificata” per cui “la C.T.R. doveva esaminare tali prove documentali” (2) “la motivazione dimostra, oltre all’illogicità proprio del mancata esame, l’insufficienza delle prove dell’Ufficio”;

(3) “la violazione di legge, perchè tali scritture fanno prova contro chi le tiene”: chiede “se il conto banca sia parte delle scritture contabili e se faccia prova contro chi le tenga”.

p. 4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – il cui secondo motivo, per ragioni logiche, va scrutinato prima dell’altro – deve essere respinto.

A. La seconda censura – testualmente espressa nei termini innanzi riprodotti – investe la carenza di prova (“nessuna prova è stata fornita dal PVC”) della pretesa tributaria affermata dal giudice di appello; siffatto giudizio, però, non può ritenersi menomamente contrastato dalla sola asserzione (peraltro non suffragata, come impone l’art. 366 c.p.c., dalla precisa indicazione dei fatti concreti sottoposti all’esame del giudice del merito) della ricorrente secondo cui “i pagamenti fatti e ricevuti … risultano dell’esame dei conti banca della contribuente” atteso che siffatta risultanza non è stata contestata neppure dalla contribuente e, comunque, il giudice a quo ha fatto espresso riferimento ad “alcuni conti ripresi dallo stato patrimoniale”; conseguentemente, è del tutto insussistente la denunziata violazione dell’art. 2709 cod. civ. (“i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore…”).

Il “punto” per il quale il giudice di appello ha ritenuto mancante la “prova”, in realtà, non attiene alla effettiva sussistenza degli specifici “movimenti” di danaro riportati, come riscontrata dagli inquirenti, nella contabilità delle due società (“PUBBLIKAPPA … e … MADISON srl”, facenti “capo agli stessi soggetti economici”) verificate ma alla individuazione del preciso loro titolo giuridico (ovverosia del rapporto negoziale da cui gli stessi derivano), assumendosi (dall’Agenzia) che si trattava di “pagamenti” a fronte di “prestazioni rese” e (dalla contribuente) di riscontri relativi ad “operazioni finanziarie”: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha univocamente affermato che da “alcuni conti ripresi dallo stato patrimoniale” la Guardia di Finanza e l’Agenzia hanno dedotto (“fanno risultare”) che “alcune operazioni finanziarie riscontrate sono da considerarsi prestazioni rese, senza però fornire alcuna prova di quanto affermato”.

La mancanza di prova rilevata dal giudice del merito, quindi ed all’evidenza, riguarda non già l’esistenza (pacifica, giusta quanto evidenziato innanzi) di quelle (che esso definisce) “operazioni finanziarie riscontrate” ma la natura (di “prestazioni rese”, secondo l’ente impositore) da attribuire alle medesime: proprio per effetto di detta mancanza quello stesso giudice ha ritenuto infondata la pretesa tributaria.

A fronte di tanto, però, il ricorso dell’Agenzia non contiene neppure la prospettazione delle ragioni, giuridiche e/o di fatto, per le quali le “operazioni finanziarie riscontrate” dalla contabilità sociale dovrebbero essere assoggettate all’imposta richiesta.

B. La reiezione del secondo motivo, intuitivamente, priva di interesse l’esame del primo – investente l’autonoma ratio decidendi racchiusa nell’affermazione del giudice di appello secondo cui “l’atto ricognitivo della G.d.F. non può soddisfare” il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 per il quale l'”atto impositivo .., deve recare … la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni”, che, di conseguenza, si rivela inammissibile per la sua inidoneità a comunque modificare, anche in ipotesi di eventuale suo fondamento, l’esito (negativo per la ricorrente) della controversia, irreversibilmente determinato dalla riscontrata infondatezza dell’altro motivo.

p. 5. Delle spese processuali.

Le spese di questo giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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