Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19541 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/09/2010), n.19541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.G., con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n.

235, presso l’Avv. Di Gioia Giulio che lo rappresenta e difende come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 3 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.500 per anni tre di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, investono unicamente la liquidazione delle spese operata dal giudice del merito e con essi si censura, in particolare, la liquidazione dei diritti e l’omesso riconoscimento delle spese generali.

I motivi sono manifestamente fondati dal momento che i diritti sono stati riconosciuti per l’importo di Euro 306 in luogo di quello di Euro 471 che risulta dovuto in base alla tabella allegata al D.M. n. 127 del 2004 e alle voci correttamente esposte in nota mentre l’importo degli onorari e dei diritti non è stato maggiorato della percentuale per spese generali di cui all’art. 14 del citato testo normativo.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato in parte qua e il Ministero soccombente condannato al pagamento di Euro 1.290, di cui Euro 471 per diritti, Euro 800 per onorari e Euro 19 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Tenuto conto che il ricorso attiene unicamente ad una modesta parte delle spese, quelle della presente fase possono essere compensate per due terzi e per il residuo essere poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e condanna il Ministero della Giustizia a pagamento in favore di I. G. delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.290, oltre spese generali e accessori di legge;

compensa per i due terzi le spese della fase di legittimità che, per l’intero, liquida in Euro 350, di cui Euro 250 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna l’Amministrazione al rimborso del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

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