Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19541 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32047-2019 proposto da:

S.M.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PONGILUPPI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1239/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile catione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal proprio paese temendo per la propria incolumità. In particolare, raccontò di essere oggetto di minacce e attacchi violenti in seguito alla denuncia sporta contro il fratello che voleva compiere un attacco a una cerimonia di sciiti. S.M.M. fu costretto a lasciare il (OMISSIS) per la paura di perdere la vita a causa delle ritorsioni subite dagli abitanti del villaggio, a maggioranza sciita.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.M.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Brescia, che con ordinanza del 10 agosto 2017 rigettò il reclamo. Il Tribunale ritenne:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1239/2019 pubblicata il 2 agosto 2019.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione S.M.M. con tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “erronea valutazione in merito alla credibilità del richiedente protezione”, in quanto i giudici di merito avrebbero motivato in maniera contraddittoria e illogica la non credibilità del richiedente. Si censura inoltre una mancata attivazione dei poteri di cooperazione istruttoria di fronte alle eventuali lacune degli atti processuali.

Il motivo è fondato.

I giudici di merito hanno ritenuto non credibile il richiedente sulla base di due elementi: la mancanza della denuncia nella sentenza di condanna contro il fratello del richiedente e una incongruenza temporale tra la data di presentazione della denunzia e la cerimonia in cui si sarebbe svolto l’attentato. Tale giudizio si ritiene non rispettoso di guanto enunciato da questa Corte secondo cui rileva la complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà e non di reiterato frazionamento, come confermato dal disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente e’, in generale, attendibile. Il giudizio sulla credibilità del richiedente compiuto dai giudici di merito appare frazionato e focalizzato su elementi singoli, di per sé superabili e sui quali comunque era possibile un approfondimento istruttorio.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – omessa valutazione”, in quanto la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente considerato la domanda di protezione sussidiaria, rigettandola con una motivazione insufficiente.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha considerato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo assenti i presupposti per il suo riconoscimento, stante l’assenza di una violenza generalizzata nel paese di provenienza del richiedente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dei principi in materia di protezione umanitaria – contraddittorietà in tema di criteri di comparazione e di non ritenuta vulnerabilità”. La Corte d’appello non avrebbe compiuto una comparazione adeguata tra la condizione in cui si troverebbe il richiedente in caso di rimpatrio, stante la violazione dei diritti umani presente nel paese e i rischi di minacce che egli subirebbe e la condizione raggiunta in Italia.

Il motivo è fondato.

I giudici di merito hanno ritenuto non sussistente sia il presupposto oggettivo, consistente in un effettivo rischio in cui incorrerebbe il richiedente nel caso di rimpatrio nel paese d’origine, sia quello soggettivo per l’assenza di una situazione di particolare vulnerabilità. Ma tale valutazione è stata effettuata in violazione dei principi espressi da questa Corte.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.”

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum compaiationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).”

6. Pertanto La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinge il secondo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, respinge il secondo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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