Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19540 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 30/09/2016), n.19540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9111-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 98/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 98 del 23 febbraio 2009 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente F.A., esercente attività edile, avverso un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie compendiate in un p.v.c. redatto dalla G.d.F., aveva induttivamente rettificato il reddito d’impresa ai fini IRPEF relativo all’anno di imposta (OMISSIS).

Sosteneva il giudice di appello che il mancato reperimento della documentazione contabile del contribuente, posta sotto sequestro (…) invalida interamente l’accertamento in discussione in punto di verifica probatoria, anche alla luce del fatto che la dispersione di detta contabilità era stata acclarata dal giudice del processo penale tanto che il nominato consulente dell’ufficio non aveva potuto adempiere all’incarico conferitogli.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ricorrente deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e dell’art. 2697 c.c., e art. 2724 c.c., comma 1, n. 3, e art. 2727 c.c., si duole del fatto che la Commissione di appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia ritenuto illegittimo l’atto impositivo nonostante la mancanza di giustificazioni da parte del contribuente in ordine al conteggio in contabilità dei dati risultanti dai conti bancari, con ciò ponendosi in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui compete al contribuente dimostrare che gli elementi desunti dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, anche quando si sia verificata, come nel caso di specie, la perdita incolpevole dei documenti occorrenti alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, atteso che ciò autorizza soltanto il ricorso alla prova testimoniale, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Decidendo analoghi ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate avverso sentenze emesse dalla stessa CTR nei confronti delle medesime parti ma con riferimento a diversi anni di imposta, questa Corte ha affermato (cfr. Cass. ord. n. 19956 del 2014; in senso analogo, Cass., ord. n. 16481 del 2011) che è errato sostenere, come ha fatto nella specie il giudice di merito, che il contribuente, per effetto dello smarrimento incolpevole della documentazione contabile, potesse considerarsi esonerato dall’onere di prova che gli incombe a mente del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali (…) detto smarrimento potesse effettivamente ritenersi incolpevole (nè dagli atti di causa è possibile intendere se come e quando la documentazione di cui trattasi sia stata smarrita, mentre trovavasi nella materiale detenzione del contribuente medesimo o della GdF che l’aveva sottoposta a sequestro) e senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali il difetto oggettivo della documentazione in questione avrebbe dovuto considerarsi motivo di impedimento per la dimostrazione della natura delle movimentazioni bancarie considerate, anche in considerazioni dei riscontri che di dette movimentazioni non possono non essere stati indicati nel PVC della Guardia di Finanza acquisito al processo e che Un siffatto modo di argomentare costituisce palese violazione dei consolidati principi in subiecta materia (si veda, per tutte, Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 21233 del 29/09/2006), secondo i quali: “In tema di IVA, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”.

4. Ritiene questo Collegio assolutamente condivisibili le argomentazioni svolte dalla Corte nelle citate pronunce, osservando che ragionare diversamente – come invece ha fatto la CTR sicula nella sentenza gravata – significherebbe anche violare i canoni concernenti il riparto dell’onere probatorio, che, in ipotesi di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, è soddisfatto dall’Amministrazione finanziaria attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, ponendo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, una presunzione legale di riferibilità all’attività economica del contribuente di tutti i movimenti registrati sui predetti conti, siano essi accrediti (e, quindi, ricavi) che addebiti (quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione), spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (ex multis, Cass. n. 26111 del 2015; n. 20981 del 2015; n. 21303 del 2013; n. 18081 del 2010; n. 13818 del 2007; n. 1739 del 2007). Prova che, appunto, in ipotesi di perdita incolpevole della documentazione contabile da utilizzare a prova contraria, il contribuente avrebbe potuto e dovuto fornire ricorrendo ai più ampi poteri istruttori consentiti dall’art. 2724 c.c., comma 1, n. 3. Il rilievo che nel caso di specie, trattandosi di movimentazione di conti correnti bancari, il contribuente avrebbe agevolmente potuto procurarsi presso i relativi istituti di credito documentazione idonea a dimostrare l’estraneità all’attività di impresa di tutti o alcuni dei movimenti bancari recuperati a tassazione, conforta la conclusione, cui si è pervenuti, di cassare la pronuncia impugnata, con conseguente restituzione della causa al giudice del merito, affinchè riesamini l’intera vicenda alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra esposti e provveda anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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