Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19540 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19540 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 5909-2010 proposto da:
CONSORZIO CASALPALOCCO 0295400586 in persona del suo
presidente pro tempore Dott. FABRIZIO FRANCO TESTA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI
32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI
ì
2013

GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente –

1310

contro

CORVINI

SESTO

CRVSST39S26A044K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

studio

dell’avvocato

PASTORE

FRANCO,

che

lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA SEDE
DISTACCATA DI OSTIA, R.G.N. 233/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

.

Svolgimento del processo

1. L’espropriazione presso terzi contro il Consorzio di
Casalpalocco e ad istanza di Sesto Corvini, intentata
presso la sezione distaccata di Ostia del Tribunale di
Roma, fu dichiarata estinta dal g.e. con provvedimento reso

di avvenuto pagamento del credito in altra sede ed alla sua
richiesta di liquidazione delle spese: la quale ultima fu
accolta con la stessa ordinanza, in ragione di C 3.500,00
per diritti e onorari, C 363,74 per esborsi, oltre spese
generali, CPA ed IVA, con espressa condanna del debitore
alle medesime.
Per la cassazione di tale provvedimento, notificato in
uno a pedissequo precetto il 10.2.10, ricorre oggi,
affidandosi ad un motivo, il Consorzio di Casalpalocco;
resiste con controricorso il Corvini; e, per la pubblica
udienza del dì 11.6.13, il ricorrente deposita comparsa con
apparente costituzione di nuovo difensore.
Motivi della decisione

2.

Il

ricorrente

denunzia

violazione

e

falsa

applicazione del combinato disposto degli artt. 310, 629 e
632 cod. proc. civ.: al riguardo, addotta l’ammissibilità
del ricorso immediato per cassazione avverso la sola
pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento di
declaratoria di estinzione del processo esecutivo, ne
lamenta l’illegittimità, sottolineando come l’estinzione
sia conseguita alla condotta del creditore procedente (se
non ad una sua espressa richiesta in tal senso, almeno alla
sua inerzia in ordine alla richiesta di accertamento

3

all’ud. 14.12.09, seguito alla dichiarazione del creditore

dell’obbligo del terzo, non comparso) e come sia mancato
qualsiasi accordo tra debitore e creditore.
Dal canto suo, il Sestini nega di avere mai rinunciato a maggior ragione con le dovute forme espresse – alla
procedura ed esclude che la liquidazione delle spese possa

presupposti per la cui pronuncia contesta; e, comunque,
ritiene che, a seguito della novella dell’art. 632 cod.
proc. civ., sia ormai possibile la liquidazione delle spese
a favore del creditore proprio nei casi di soddisfacimento
del credito in altra sede, ove il processo esecutivo sia
stato correttamente instaurato.
3. Va premesso che non può dirsi rituale la costituzione
di nuovo procuratore per la ricorrente in forza di procura
diversa da quella speciale per atto autenticato da Notaio,
nella specie conferita in calce all’atto di costituzione:
infatti, il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ. si
applica al solo giudizio instaurato in primo grado dopo il
4.7.09, data di entrata in vigore della novella (Cass.,
ord. 26 marzo 2010, n. 7241).
4.

Ciò posto, va, anche di ufficio, verificata la

correttezza dello strumento processuale

in concreto

impiegato per impugnare il provvedimento del g.e. di cui
oggi si discute.
Quest’ultimo è dal giudice dell’esecuzione espressamente
qualificato come declaratoria di estinzione del processo
esecutivo: e sul punto nessuna rituale impugnazione ha
svolto il creditore. Col medesimo provvedimento è operata
poi una liquidazione delle spese in favore del creditore,
4

assurgere a capo autonomo di un’ordinanza di estinzione, i

le quali sono contestualmente poste in modo espresso a
carico del debitore esecutato.
4.1. Ritiene il Collegio non potersi però più porre
rimedio con il ricorso straordinario per Cassazione ai
sensi dell’art. 111 Cost.: e tanto – riprendendo gli spunti

l’assorbente ragione che un rimedio avverso il
provvedimento in cui è inserita la condanna alle spese è
comunque già previsto. Difetta, dunque, uno dei requisiti
necessari per il ricorso straordinario, cioè il carattere
definitivo del provvedimento medesimo, interpretato nel
senso dell’esclusione di ogni rimedio.
4.2.

È in via di consolidamento,

invero,

nella

giurisprudenza di questa Corte di legittimità la tendenza a
rivedere quei pregressi indirizzi interpretativi che,
scindendo i provvedimenti, diversi dalle sentenze,
definitori di procedimenti diversi dal giudizio ordinario
di cognizione, tra quei capi che provvedono su quelli e
quei capi eventuali che provvedono sulle spese dei medesimi
(vi sia oppur no la relativa potestà in capo al
giudicante), hanno finora ritenuto questi ultimi come
decisori e soprattutto definitivi e, come tali,
suscettibili esclusivamente di ricorso per Cassazione.
Al riguardo, la circostanza che il provvedimento si
articoli anche su di un espresso capo sulle spese, perfino
qualora quest’ultimo fosse qualificabile come abnorme o
pronunciato al di fuori di qualunque potere in capo al
giudice che lo rende, non eliderebbe l’inammissibilità del

5

in tal senso di Cass., ord. 12 luglio 2012, n. 11810 – per

ricorso immediato per Cassazione (Cass. Sez. Un., 23
gennaio 2004, n. 1245).
Il principio è stato ribadito, tra l’altro: in tema di
ordinanza di rigetto di reclamo cautelare, della quale è
stata esclusa la ricorribilità per Cassazione (fin da Cass.

sufficiente qui rinviare; nello stesso senso: Cass., ord.
15 dicembre 2008, n. 29338; Cass. 30 giugno 2011, n. 14465;
Cass. 12 luglio 2012, n. 11800), essendosi individuato
altro rimedio idoneo ad escludere la definitività di quel
provvedimento (Cass., ord. 7 marzo 2013, n. 5698, in tema
di spese nell’accertamento tecnico preventivo); in tema di
transito dalla fase sommaria al giudizio di merito delle
opposizioni esecutive, per il quale si è ritenuto che la
condanna alle spese sia ridiscutibile con l’instaurazione
del giudizio di merito, sicché, anzi, quella è necessaria a
conclusione della prima fase (Cass. 24 ottobre 2011, n.
22033; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22503; Cass., ord. 22
novembre 2011, n. 24264; Cass., ord. 11 gennaio 2012, n.
190; Cass., ord. 26 gennaio 2012, n. 1126; Cass., ord. 6
marzo 2012, n. 3498; Cass., ord. 23 marzo 2012, n. 4760;
Cass., ord. 13 aprile 2012, n. 6013).
4.3. Deve piuttosto osservarsi che la necessaria
accessorietà del capo sulle spese rispetto a quello che
definisce il procedimento diverso dal giudizio ordinario di
cognizione rende non solo incongrua e non corretta tale
scissione, ma immotivatamente prescinde, in violazione del
principio di economia processuale (come costituzionalizzato
ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost.), dalla constatazione

6

24 maggio 2011, n. 11370, alla cui motivazione sia

dell’esistenza di un mezzo di impugnazione tipico per il
provvedimento, complessivamente considerato.
È, quindi, senz’altro più coerente con l’ordinamento
processuale, complessivamente inteso, devolvere
l’impugnazione anche del solo capo sulle spese di ogni

giudizio ordinario di cognizione, alla medesima
impugnazione prevista per il capo del provvedimento che
definisce il procedimento stesso, in merito o in rito.
4.4. Ne consegue che,

ove di un provvedimento di

estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il
solo capo di condanna del debitore alle spese (e, secondo
la giurisprudenza consolidata, in quanto del tutto
illegittimo in difetto di accordo delle parti), il mezzo di
impugnazione non può più essere considerato il ricorso per
Cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell’art. 630 cod.
proc. civ.

5. Sulla base di tale innovativo principio di diritto,
il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
5.1. Rileva, tuttavia, in contrario a tale conclusione,
la circostanza che il medesimo principio integri un
mutamento della propria precedente interpretazione della
norma processuale da parte di questa Corte regolatrice: ed
un tale mutamento porta a ritenere sussistente, in danno di
una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione
prima escluse.
5.2. Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite
di questa Corte (Cass. 11 luglio 2011, n. 15144) ha avuto
modo di statuire che, ove un tale mutamento – c.d.

7

provvedimento, definitorio di un procedimento diverso dal

overruling –

si connoti del carattere dell’imprevedibilità

(per essere intervenuto in modo inopinato e repentino sul
consolidato orientamento pregresso), si giustifica una
scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte
risultante

ex post

non conforme alla corretta regola del

dovrebbe derivare.
Ne deriva che – in considerazione del bilanciamento dei
valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del
giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare
l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso
la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente,
alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività
della preclusione o della decadenza derivante dal c.d.
overruling

nei confronti della parte che abbia confidato

incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva
conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da
verificarsi in concreto) nella consolidata precedente
interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene
soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato
l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.
5.3. Ne deriva ulteriormente che, in siffatta evenienza,
lo strumento processuale tramite il quale realizzare la
tutela della parte va modulato in correlazione alla
peculiarità delle situazioni processuali interessate dal
c.c. overruling.
Ma, in una situazione singolarmente analoga (in tema di J
individuazione del mezzo di impugnazione di ordinanza ai
sensi del comma terzo dell’art. 789 cod. proc. civ., emessa

8

processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne

fuori delle condizioni di legge, fino a quel momento
ritenuta prevalentemente impugnabile col ricorso
straordinario per cassazione e qualificata invece soltanto
appellabile), le Sezioni Unite di questa Corte hanno
ritenuto possibile scrutinare “il ricorso nel merito, non

raggiungere l’effetto di evitare un pregiudizio alla parte
che abbia fatto ragionevole affidamento sul precedente
orientamento della giurisprudenza di legittimità” (Cass.
Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16727).
Lo strumento è quindi una sorta di eccezionale
qualificazione

di

persistenza

dell’ammissibilità

del

rimedio processuale conforme alla giurisprudenza
assolutamente consolidata del tempo della sua proposizione:
con effetti in tutto analoghi ad una sua sostanziale
limitata ultrattività.
6. Una volta ritenuta, sia pure in via eccezionale e per
quanto detto, l’ammissibilità del ricorso, va senz’altro
rilevata la sua manifesta fondatezza.
6.1. Infatti, per giurisprudenza consolidata, solo ove
la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal
debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione
di accollo totale o parziale delle spese al primo, il
creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui
sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore
procedente non può emettere un provvedimento di
liquidazione in suo favore (tra le ultime: Cass. 13 luglio
2011, n. 15374).

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essendo necessario disporre alcuna altra attività idonea a

Al riguardo, in conformità alla regola generale dettata
dall’art. 310 cod. proc. civ. (ultimo comma), nel processo
di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti,
qualora il processo si estingua, le spese restano a carico
delle parti che le hanno anticipate, sicché le spese

il processo è dichiarato estinto.
6.2. Pertanto, l’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo,
provvede alla loro liquidazione ha contenuto decisorio su
diritti ed è illegittima se le pone espressamente a carico
del debitore esecutato (per tutte e quanto alle più
recenti, v.: Cass. 9 novembre 2007, n. 23408; Cass. 13
luglio 2011, n. 15374; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; e
ad opposta decisione essendosi pervenuti, almeno in punto
di ammissibilità del ricorso per cassazione, per il caso in
cui la liquidazione non ponga ad espresso carico di alcuno
le spese: Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; Cass. 17 luglio
2009, n. 16711, nonché – in motivazione – Cass, 11 febbraio
2011, n. 3465).
E tale regola deve applicarsi anche all’ipotesi in cui
sia intervenuta l’estinzione dell’azionato debito in altra
procedura, dovendo il creditore sopportare i costi della
sua volontaria legittima condotta di attivazione di altra
procedura – evidentemente secondo la sua valutazione di
migliorare le sue aspettative di recupero e della
necessità di instare poi per la sua estinzione (in termini:
Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19355).

10

sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se

6.3.

E,

pertanto,

palese

l’illegittimità

del

provvedimento, nella parte in cui pone a carico del
debitore le spese del processo esecutivo contestualmente
estinto.
Pertanto, essendo, in caso di estinzione della procedura

potestà di statuire sulle spese in danno del debitore senza
accordo col creditore, l’impugnato provvedimento va cassato
senza rinvio, benché in ordine al solo capo – in concreto
reso oggetto d’impugnazione – con cui le spese sono poste a
carico dell’odierno ricorrente.
6.4. Il mutamento di indirizzo rispetto all’unico
precedente di questa Corte e la delicatezza delle questioni
esaminate giustificano l’integrale compensazione delle
spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio
l’impugnato provvedimento, nella parte in cui condanna il
debitore esecutato alle spese del processo esecutivo
contestualmente dichiarato estinto; compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 11 giugno 2013.

esecutiva, privo in radice il giudice dell’esecuzione della

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