Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19540 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/09/2010), n.19540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente de

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia

depositato il 4 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.050 per tre anni, nove mesi e ventidue giorni di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti a far tempo dal gennaio 2000 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (31.10.2006).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alla questione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione e relativa alla sua legittimazione nel presente giudizio si deve osservare che alla data di presentazione della domanda (31 ottobre 2006) la legittimazione passiva, per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001 in cui il giudizio presupposto si era svolto avanti la Corte dei Conti, apparteneva in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per espressa previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e che la modifica intervenuta con la L. n. 296 del 2006 (cd. Finanziaria 2007) che ha invece attribuito la legittimazione al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze si applica, per puntuale dettato normativo (art. 1, comma 1225), ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata. Si configura pertanto l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che tale ente, che non era parte nel giudizio di primo grado, è legittimato per i giudizi de quibus a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti anteriori per i quali permane a pieno titolo la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio.

Quanto al merito del ricorso, i motivi, corredati dove necessario da un quesito sufficientemente specifico, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto con gli stessi si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione, per avere la Corte d’appello liquidato il danno morale in Euro 500 in ragione d’anno.

I motivi sono manifestamente fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la vantazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma di gran lunga inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla natura collettiva del ricorso e alla modestia della posta in gioco.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’equo compenso può essere liquidato in Euro 750 all’anno e quindi in misura ragionevolmente inferiore allo standard minimo, in considerazione della modestia del patema d’animo desumibile dalla posta in gioco e dalla natura di ricorso collettivo valorizzate dal giudice del merito; ne consegue che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento in favore di C. S. della somma di Euro 2.860, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo, per i tre anni, nove mesi e ventidue giorni di eccedenza sulla durata ragionevole.

Le spese della fase di merito e di quella di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre possono essere compensate in quello tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha contestato la propria legittimazione difendendosi nel merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie quello proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la medesima a pagamento in favore di C.S. della somma di Euro 2.860, oltre interessi di legge dalla data della domanda e al pagamento delle spese processuali che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, e per la fase di legittimità in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, il tutto oltre spese generali e accessori di legge, e con distrazione, quanto alle spese del primo grado, in favore del difensore antistatario; compensa le spese tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA