Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1954 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 23/01/2019, dep. 29/01/2020), n.1954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26066/2013 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. Gianni Di Matteo che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/35/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

gennaio 2019 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avv. GIANNI DI MATTEO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato dello Stato MASSIMO

SANTORO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Lombardia ha rigettato il gravame interposto da P.E. avverso la sentenza della CTP di Sondrio di rigetto del ricorso proposto dal P. contro l’atto di contestazione n. 2710 notificato il 31 maggio 2010 emesso dall’ufficio delle Dogane di Tirano, concernente il pagamento di diritti doganali e IVA, oltre sanzioni, per l’acquisto in Livigno presso il negozio “International Gold Trade”, nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2004, di un orologio marca “Cartier”, introdotto dal P. in territorio italiano senza l’assolvimento degli obblighi fiscali.

2. Ha ritenuto la CTR che: a) alla stregua della documentazione in atti era configurabile a carico del P. “un atto di materiale contrabbando: infatti non risulta dagli atti alcuna prova che il Sig. P. abbia assolto – nel momento dell’introduzione del bene acquistato a Livigno – sia il pagamento dei diritti doganali che l’IVA dovuta”; b) nemmeno vi era prova dell’acquisto dell’orologio in Sondrio, “in contrasto con quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Sondrio, che aveva accertato in data 24 luglio 2007 il mancato sdoganamento dell’orologio, acquistato in Livigno”; c) da tale data “l’Ufficio era legittimato a fare decorrere il termine triennale per la notifica (avvenuta in data 31 maggio 2010 e quindi entro il triennio dall’accertamento del mancato pagamento dei diritti doganali e dell’IVA) degli atti di contestazione e dell’avviso di pagamento dei tributi suddetti”; d) dalla fotocopia dell’assegno di Euro 6.300,00 (recante l’indicazione della località “Sondrio”, datato 18 giugno 2005 ed intestato a tale B.S.) non potevano trarsi elementi nemmeno in termini di presunzione semplice, come sostenuto dall’appellante – a favore del P., posto che “sia il trattario che la data di emissione non hanno alcun riferimento temporale e personale con i fatti dedotti in causa”, in assenza di prova della residenza o dell’attività del trattario in Sondrio o che “tale assegno sia il corrispettivo per l’acquisto del bene”.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.E. affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. L’eccezione preliminarmente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di nullità del ricorso, poichè notificato all'”Agenzia delle Dogane-Ufficio delle Dogane di Tirano” e non all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’Avvocatura erariale, non ha pregio.

Se è vero infatti che Sez. 5, 11 agosto 2004, n. 15528 ha affermato che “La facoltà di chiamare in giudizio il successore può essere esercitata anche per la prima volta in sede di ricorso per cassazione: ma qualora il contribuente decida d’instaurare il giudizio direttamente nei confronti della suddetta agenzia fiscale, deve proporre il ricorso nei confronti dell’Agenzia in persona del suo direttore in Roma, con notifica presso l’Avvocatura centrale dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 e art. 144 c.p.c., comma 1, e non già con intimazione del suddetto soggetto nella sua articolazione periferica, nella persona del direttore dell’ufficio, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 10 e 11, senza che l’inammissibilità che in tal caso ne conseguirebbe possa essere sanata dalla costituzione del soggetto legittimato”, la successiva Sez. U, 14 febbraio 2006, n. 3116 ha invece affermato che “Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (conf. Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925).

5. Con il primo, articolato motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione; deduce il P. la carenza di prova dei fatti addebitatigli così formulando la censura: “Inesistenza dei fatti addebitati: la merce non è stata comprata a Livigno, bensì a Sondrio. Mancanza di prova o anche solo di indizi dei fatti addebitati: Mancanza totale dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e art. 192 c.p.p. dei fatti riportati nel verbale di constatazione, circa una supposta violazione dell’art. 282 T.U.L.D., comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 70. Inutilizzabilità delle verifiche fiscali effettuate presso terzi, nei confronti del ricorrente”.

5.1. Giova richiamare quanto affermato in ricorso: nel 2003 il P. acquistò in Sondrio da un locale commerciante ( B.S.) un orologio marca “Cartier” a prezzo di sconto, pagato con un assegno di Euro 6.300,00 recante come luogo di emissione Sondrio. A fronte di ciò, la CTR ha omesso di motivare il proprio convincimento in ordine al ritenuto contrabbando dell’orologio, acquistato in Livigno e trasferito in Italia senza assolvere i relativi obblighi fiscali, basandosi, peraltro, su accertamenti fiscali a carico di terzi (la “International Gold Trade” di Livigno e il B., “personaggio sicuramente ambiguo, operante tra Sondrio e Livigno”: p. 4 del ricorso) non opponibili all’acquirente in difetto di ulteriori riscontri oggettivi e operando un illegittimo ribaltamento dell’onere della prova incombente sull’ufficio.

5.2. Il motivo è in parte inammissibile, basandosi su profili di doglianza miranti, con tutta evidenza, a sollecitare nelle presente sede di legittimità un non consentito riesame della valutazione delle prove ai fini dell’auspicato esito alternativo del giudizio già reso, e in parte infondato, non sussistendo affatto la denunciata carenza motivazionale alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non solo la CTR ha considerato il complessivo quadro presuntivo emergente dagli accertamenti amministrativi condotti e dalla documentazione prodotta (segnatamente l’assegno bancario asseritamente utilizzato quale mezzo di pagamento dell’orologio), ma coglie facilmente nel segno la condivisibile controdeduzione dell’amministrazione secondo cui l’assegno bancario emesso nel 2005 in Sondrio in favore del B. non può valere a sostenere la tesi del P. dell’acquisto dell’orologio nel 2003 (p. 2 del ricorso). Generica è poi la deduzione del ricorrente circa l’inutilizzabilità delle verifiche fiscali effettuate presso terzi (la “International Gold Trade” di Livigno e il B.): nella sua assolutezza, l’affermazione postula un’insussistente immunità dalle risultanze delle indagini fiscali nei confronti di terzi che, invece, ben possono sostenere il detto quadro probatorio in senso ulteriormente indiziario, come al postutto riconosciuto dallo stesso ricorrente (p. 4 del ricorso).

6. Con il secondo motivo si torna a sostenere la prescrizione della pretesa fiscale ai sensi degli artt. 221 del codice doganale comunitario e del (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,. art. 84.

6.1. Il mezzo è infondato.

Ai sensi dell’art. 43 T.U.L.D., commi 1, 5 e 6 nel caso di immissione in consumo della merce estera destinata al consumo interno e indebitamente sottratta ai vincoli doganali, o comunque non presentata ai controlli doganali, l’obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.

Nella specie, e come correttamente ritenuto dalla CTR, intervenuto l’accertamento il 24 luglio 2007, la notificazione del verbale di contestazione e contestuale avviso di pagamento è stata tempestivamente effettuata il 31 maggio 2010, ossia entro il termine triennale di prescrizione applicabile ratione temporis ex art. 84 T.U.L.D., comma 2, lett. d) (“dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili”).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; spese del giudizio e doppio contributo unificato secondo soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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