Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1954 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1954 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

all’amministratore-imputazione pagamento-

sul ricorso iscritto al n.r.g. 11636/07 proposto da:

Condominio “ARCOBALENO” in Milano, via Milly Mignone 15 e via L. Zoia 11/29
( c.f. — p. IVA 80215920150);
In persona dell’amministratore pro tempore Stefano Ferrali; rappresentato e difeso, per
procura a margine del ricorso per cassazione, dall’avv. Bruno Donke dall’avv. Marco
Saverio Montanari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, via Candia n.66 — giusta comunicazione dell’il febbraio 2012- Ricorrentecontro

s.r.l. VIDEORECORD ( p. IVA 06140550150);
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Gianfranco Botturi;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Ferri ed Ettore Paparazzo; elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 25, giusta
procura in calce al controricorso
-Controricorrente-

zs’9-03

Data pubblicazione: 29/01/2014

nonché nei confronti di:

Giuliano BERTINELLI ( c.f. BRT GLN 43E06 G8701)
– intimato –

Avverso la sentenza n. 1648/2006 della Corte di Appello di

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/12/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Marco Saverio Montanari per la parte ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso ;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La srl Videorecord chiese nell’ottobre 1998 ed ottenne dal Tribunale di Milano che
fosse ingiunto al Condominio “Arcobaleno” dello stabile sito in Milano alle vie
Mignone n.15 e Zoia nn.11/29, di pagare lire 23.936.850 a saldo di una fattura del 1990,
relativa a lavori di impiantistica eseguiti nello stabile condominiale; l’ente di gestione
propose opposizione sostenendo che l’importo chiesto in via monitoria sarebbe stato
versato tempestivamente a mani dell’allora amministratore condominiale Giuliano
Bertinelli perché provvedesse a trasmetterlo alla creditrice; espose altresì l’opponente
che lo stesso Bertinelli, richiesto di informazioni dall’amministratore in carica in merito
al sollecito di pagamento inviato dalla Videorecord nel 1997, aveva rammostrato una
missiva del 23 aprile dello stesso anno con la quale erano stati inviati alla creditrice due
assegni per un totale di 35 milioni di lire.

2 – La ingiungente, costituendosi nel giudizio di opposizione, affermò che la lettera del
23 aprile 1997 non sarebbe mai stata spedita e che il pagamento di lire 35 milioni
avrebbe riguardato altri lavori eseguiti da essa società su stabili condominiali diversi, con
imputazione a quelle posizioni debitorie.

2

_

Milano,pubblicata il 26 giugno 2006 e notificata il 7 febbraio 2007

3 – Chiamato in manleva dal Condominio opponente, si costituì anche il Bertinelli, da
un lato confermando il versamento a mani proprie da parte dell’ente di gestione e
dall’altro rivelando che il ritardo con il quale era stato richiesto il saldo della fattura del
1990 era dovuto all’intrecciarsi di vari rapporti economici tra esso esponente e la

su ogni appalto che costui le avesse procurato nella veste di amministratore di vari
Condomini.

4-

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 787/2003, accolse l’opposizione, pur

riconoscendo che la dicitura di “Saldato” sulla fattura poi azionata, non recava la
sottoscrizione della creditrice e che non vi sarebbe stata la prova della ricezione da parte
di questa della missiva di trasmissione degli assegni per 35 milioni, portante la
imputazione degli stessi alla posizione del Condominio, sottolineando invece il valore
significativo dell’estratto conto dei rapporti tra il Bertinelli e la Videorecord, comunicato
dalla seconda al primo in data 17 luglio 1998, in cui non sarebbe risultata in sospeso la
posizione del Condominio.

5-

La società Videorecord impugnò tale decisione che fu riformata dalla Corte di

Appello di Milano, con sentenza n. 1648/2006: il giudice del gravame rilevò la fallacia
della deduzione del Tribunale fondata sulla circostanza che, già prima della
comunicazione dell’estratto conto sopra descritto„ nel giugno 1998, l’ appellante aveva
fatto valere il proprio credito nei confronti del Condominio , così da rendere illogica la
dedotta imputazione -pro quota — del versamento di 35 milioni di lire ad estinzione della
ricordata pretesa creditoria.

6 – Per la cassazione di tale sentenza il Condominio ha proposto ricorso, sulla base di
tre motivi; la Società Videorecord ha resistito con controricorso; il Bertinelli non ha
svolto difese; entrambe le dette parti hanno depositato memorie; all’udienza del 5
marzo 2013 la causa è stata rinviata per consentire al Condominio di produrre la
v(
0-242c-44-e-4<-4( • 2-,e_ 3 Videorecord in forza dei quali la stessa riconosceva una percentuale del 10°/0 al predetto delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso: tale onere è stato soddisfatto nei termini concessi, con deposito effettuato il 20 maggio 2013. MOTIVI DELLA DECISIONE I — Con il primo motivo viene denunziata la violazione o la falsa applicazione degli pagamento effettuato il 24 aprile 2003 ( rectius: 1997) in favore della Videorecord; si assume altresì la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla negata efficacia estintiva del pagamento fatto dal Condominio a mani dell'allora amministratore Bertinelli. I.a — Richiama all'uopo parte ricorrente il principio , più volte affermato in sede di legittimità, secondo il quale , nel caso in cui un debitore abbia provato di aver pagato delle somme ancorchè senza specifica imputazione al credito vantato, allegando di aver adempiuto alla propria obbligazione, spetta al creditore , che pretenda di imputare il pagamento ad altro credito, di dimostrare i presupposti di tale diversa imputazione; nella fattispecie invece la Corte territoriale si sarebbe limitata a metter in rilievo la non corrispondenza tra l'importo portato dalla fattura — lire 23.936.850, comprendente l'IVA- e l'ammontare della somma — 35 milioni- versata dal Bertinelli alla Videorecord, non considerando però delle circostanze decisive ai fini della corretta imputazione, rappresentate: 1 — dal sollecito, ad opera del legale della stessa Videorecord, rivolto al Condominio, per ottenere il pagamento della fattura, di pochi giorni anteriore al versamento da parte del Bertinelli del maggiore importo; 2 — dalla constatazione che la differenza stava anche a compensare gli interessi dovuti per il pagamento; 3 — dal risultato del rendiconto inviato allo stesso Bertinelli ; 4 — dal tenore della stessa difesa della società creditrice che, imputando il pagamento ad esposizioni diverse, non avrebbe però consegnato al Bertinelli la relativa ricevuta. I.a — Il motivo non può dirsi fondato in quanto il sindacato sulla definizione dei confini applicativi delle norme sull'imputazione dei pagamenti presuppone la valutazione del //( /totA.2.0.,444--A t - t'll artt.1193 e 2697 cod. civ. in relazione all'onere della prova dell'imputazione di rapporto diretto tra creditore e debitore mentre, nella fattispecie , il creditore Videorecord aveva una duplicità di debitori — il Bertinelli, su cui gravava l'obbligo di versare all'appaltatrice i corrispettivi ricevuti dai singoli Condomini dallo stesso amministrati, previa detrazione della "commissione" sugli appalti procurati alla società ; rapporto diretto tra committente ed appaltatrice, non vi era alcuna possibilità di applicare i principi relativi all'onere della prova nell'imputazione di pagamenti fatti dal terzo a copertura anche di debiti propri. I.a.1 — Il mezzo presenta poi dei profili di inammissibilità: A - laddove pretende di commettere alla Corte una valutazione dei dati di causa, diversa da quella effettuata dal giudice dell'impugnazione: detto scrutinio, attinente al merito, è stato compiuto da quel giudicante ed è stato supportato da una motivazione in sé non contraddittoria ed esplicita nell'esposizione del percorso argomentativo seguito; B — allorchè formula un quesito di diritto — ex art. 366 bis cpc, all'epoca vigente— meramente assertivo della propria tesi e privo di quegli elementi di problematicità che caratterizzavano la fattispecie ( relativi alla applicabilità della imputazione dei pagamenti in caso di mandatario con rapporti di debito anche propri, con il creditore del mandante). II — Con il secondo motivo si censura la mancata applicazione dei criteri legali di imputazione — denunziando la violazione degli artt. 1193, II comma, e 1194 cod. civ.assumendo parte ricorrente che la Corte territoriale, una volta verificata una valida dichiarazione delle parti ai fini della imputazione del pagamento di cui alla missiva dell'aprile 1997, avrebbe dovuto applicare i criteri legali di cui alle norme citate, alla luce del rendiconto del 27 febbraio 1996 relativo ai rapporti tra il Bertinelli e la società appaltatrice, dunque imputando lire 35 milioni innanzi tutto agli interessi, per lire 4.200.000, e poi al debito più oneroso — quello portato dalla fattura n. 224/1990II.a — La censura non può che ricevere la stessa risposta negativa del mezzo che precede: anzi, la sua stessa strutturazione dimostra ancor più chiaramente la non i Condomini, in forza degli appalti con gli stessi stipulati-; essendo quindi mancato un condivisibilità della applicazione della disciplina della imputazione alla fattispecie in oggetto, atteso che si pretenderebbe di far agire, ai fini della gerarchia dei criteri legali di imputazione, nei confronti di un terzo — il Condominio- una pluralità di rapporti debito/credito, intercorsi tra diverso debitore ed il medesimo creditore, obliterando solvens Bertinelli e la società Il.a.1 — Anche in questo motivo il quesito di diritto non si appalesa idoneo a far formulare alla Corte la reguLa juris a disciplina della fattispecie e dei casi che ad essa si potessero ricondurre ( essendo così formulato: " Dica la Suprema Corte, sulla base dello stato dei pagamenti tra il rag. Beriinelli e Videorecord s.r.l. se il versamento della somma di lit 35.000.000 in data 24 aprile 2003 (rectius: 1997) andasse applicato agli interessi ed al debito più oneroso tra i debiti scaduti e ugualmente garantiti, coprendo così integralmente la poskione di cui alla fattura 224/90, per cui è causa") III — Con il terzo mezzo si censura sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione, l'omesso esame dei documenti versati in atti , con riferimento all'estratto contabile dei rapporti tra la società ed il Bertinelli, da cui sarebbe emerso che il pagamento richiesto in via monitoria sarebbe stato ingiustamente maggiorato di interessi moratori elevatissimi. III.a — La censura non è ammissibile in quanto, da un lato è incompatibile con la tesi sin qui sostenuta della estinzione del credito del Condominio per effetto del pagamento a mani del Bertinelli della somma portata dalla stessa fattura, in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo; dall'altro perché introduce una linea difensiva nuova — alla luce dell'esposizione del fatto contenuta in sentenza e nel ricorso stessorelativa agli accessori del credito. IV — La ripartizione dell'onere delle spese è determinata dalla soccombenza , secondo la liquidazione esposta in dispositivo. P.Q.M. - 6 - dunque l'incidenza, ai detti fini, dei rapporti diretti, ancora rimasti insoddisfatti, tra il La Corte Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in curo 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione.

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