Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1954 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1954 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 4209-2016 proposto da:
SCLMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA MERCEDE N 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
RAGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFILIPPO
CECCIO;

ricorrente

Contro
SAYA PL ACIDO;
– intimato avverso la sentenza n. 2270/2013 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.

Data pubblicazione: 25/01/2018

Rilevato che:

1. Giovanni Scimone ha proposto ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. contro Placido Saya
avverso la sentenza del 25 novembre 2013, pronunciata inter partes dal
Tribunale di Messina.

2014, da parte della Corte d’Appello di Messina, di ordinanza di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. eiv., riguardo
all’appello proposto dallo Scimone contro la sentenza di primo grado.
2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimato.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata
dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di
manifesta inammissibilità ed è stata fissata con decreto l’adunanza della
Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente unitamente
alla proposta del relatore.
Considerato che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità del ricorso
formulata dal relatore.
Essa trova giustificazione nella circostanza che il ricorso è stato
proposto oltre l’anno, al lordo della sospensione feriale per il 2015, dalla
pubblicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.
Detto termine veniva a scadere il 12 gennaio 2016, mentre il
ricorso è stato notificato soltanto il 26 gennaio 2016, evidentemente nel
convincimento erroneo che il termine per la sospensione del 2015 fosse
ancora di quarantasei giorni, mentre, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del
d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella I. n. 162 del
2014, operava il testo dell’art. 1 della I. n. 742 del 1969, come
sostituito dal comma 1 dello stesso d.l.

Ric. 2016 n. 04209 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

Il ricorso è stato proposto a seguito della pronuncia, il 12 dicembre

_

•2. Peraltro, da attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello di

Messina, acquisita tramite .la cancelleria di questa Corte, è emerso
anche che l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., venne
comunicata a mezzo PEC al. difensore nel giudizio di appello del qui
ricorrente lo stesso giorno 12 dicembre 2014, sicché, ai sensi del terzo

dopo quella comunicazione, precludendo anche l’operatività del su
indicato termine lungo. Ne segue che la sentenza impugnata passò in
cosa giudicata formale per il decorso del detto termine breve,
decorrente dalla comunicazione di cancelleria.
3. Il ricorso è, dunque, dichiarato in-ammissibile.
4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve
dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del
giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei . presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma
del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile-3, il 15 novembre 2017.
Il Presidente

comma dell’art. 348-bis cod. proc. civ. ebbe a decorrere sessanta giorni

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