Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1954 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14720/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA

SPEZIA 95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIDARO (Studio

BARUSCO NOCERA ROVETTI & ASSOCIATI), che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2033/1/2014, emessa l’1/12/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata il

09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Veneto che il 9 dicembre 2014 ha ritenuto fondata domanda del Dott. B. F.G., pediatra di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. Il contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36; L. 662 del 1996, art. 3, comma 144) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata con attrezzature minimali e l’ausilio di una segretaria part time.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una segretaria part time e spese indispensabili per attivare uno studio medico, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente, non rilevando neppure il ricorso, in caso d’impedimento, a medici sostituti atteso che persino la medicina di gruppo rientra nei parametri esonerativi dall’IRAP a mente di Cass. Sez. U., Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa spese del giudizio di legittimità. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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