Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19539 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19539 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27828/2016 R.G. proposto da
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI PADOVA, in persona del presidente p.t. Paolo Rizzato, rappresentato e
difeso dagli Avv. Ivone Cacciavillani e Agostino Cacciavillani, con domicilio
eletto in Roma, via G. Paisiello, n. 55, presso lo studio dell’Avv. Prof. Franco
Gaetano Scoca;

ricorrente

contro
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e
CAMPENON BERNARD S.G.E.;
– intimata –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2488/15 depositata il
26 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2016
dal Consigliere Guido Mercolino.

ocesi di Padova ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 26 ottobre 2015, con cui
la Corte d’appello di Venezia ha rigettato la domanda di determinazione delle indennità dovute dall’Anas S.p.a. per l’occupazione e l’espropriazione di
un’area di proprietà del ricorrente sita in Padova, e riportata in Catasto al
foglio 56, particella 2, ed ai fogli 57 e 58, particelle 78, 294, 19, 20, 290,
291 e 1;
che l’Anas ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100
e 112 cod. proc. civ., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt.
47, 48 e 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, degli artt. 13, 15 e 19 della legge 22 ottobre 12971, n. 865, degli artt. 27 e 24 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e dell’art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata
per aver ritenuto che l’accoglimento della domanda fosse condizionato non
solo all’emissione del decreto di espropriazione, ma anche alla tempestività
dello stesso, senza considerare che, per effetto del superamento dell’istituto
dell’occupazione appropriativa, il provvedimento, ancorchè tardivo, spiegava
ugualmente efficacia sanante della procedura non definita entro il termine
fissato;
che, avuto riguardo alla predetta efficacia, il venir meno dell’illegittimità
dell’occupazione non comporta, ad avviso del ricorrente, l’esclusione del di-

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Rilevato che l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Di-

ritto all’indennità, distinto da quello al risarcimento del danno, non potendosi giustificare il rigetto della domanda con la mancata impugnazione del decreto di esproprio, la cui presa d’atto da parte del Giudice amministrativo,
nel giudizio separatamente proposto per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, costituisce un mero obiter dictum, in considerazione della mancata proposizione di un’apposita domanda e della carenza di potestas

tà;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti
profili diversi della medesima questione, sono fondati;
che con sentenza del 10 luglio 2014, passata in giudicato, il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, rilevata l’illegittimità ab initio della
occupazione del fondo di proprietà dell’Istituto, in quanto avvenuta dopo la
scadenza del termine fissato per l’immissione in possesso, ed esclusa la
configurabilità dell’occupazione appropriativa, per effetto dell’avvenuto superamento dell’istituto, ha ritenuto che il decreto di esproprio fosse idoneo a
determinare l’acquisto della proprietà dell’immobile da parte dell’Anas, ed
ha pertanto rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla
perdita del diritto dominicale, accogliendo invece quella di risarcimento del
danno cagionato dall’indisponibilità del fondo protrattasi dalla data dell’immissione in possesso a quella di emissione del provvedimento ablatorio;
che, pur dando atto dell’intervenuto accertamento della legittimità ed
efficacia del decreto di esproprio, la Corte d’appello ne ha escluso l’operatività, rilevando che lo stesso risultava emanato dopo la scadenza del termine
di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ed ha ritenuto pertanto insussistente una condizione dell’azione, non senza richiamare l’affermazione
del Giudice amministrativo, secondo cui la mancata impugnazione del provvedimento comportava la definitiva fissazione dell’indennità di esproprio in
misura pari a quella dallo stesso indicata;
che l’affermata tardività del decreto di espropriazione, oltre a non trovare alcun riscontro nella sentenza del Giudice amministrativo, si pone in contrasto con il giudicato formatosi tra le parti per effetto della mancata impugnazione della stessa, nella parte in cui, ricollegando al predetto provvedi-

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judicandi del predetto Giudice in ordine ai presupposti del diritto all’indenni-

mento l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione e la
corrispondente perdita da parte dell’espropriato, ne ha confermato l’operatività, con la conseguente idoneità a determinare l’insorgenza del diritto alla
indennità in favore dell’attore;
che infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al
medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza

giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa
logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto,
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav.,
9/12/2016, n. 25269; Cass., Sez. III, 13/10/2016, n. 20269; Cass., Sez. I,
25/07/2016, n. 15339).
che, d’altronde, nel giudizio promosso dall’espropriato davanti al giudice
ordinario per la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura
più elevata di quella fissata in sede amministrativa, la questione relativa alla
legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce la premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula unicamente l’esistenza del provvedimento medesimo, quand’anche illegittimo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/04/1979, n. 2313; Cass., Sez. I, 22/12/2016,
n. 26763; 9/09/1993, n. 9448);
che non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in
cui, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento
dell’intervenuto acquisto della proprietà del fondo da parte dell’espropriante
per effetto del decreto di espropriazione, ha rigettato la domanda di determinazione dell’indennità proposta dall’Istituto;
che nessun rilievo può assumere, in proposito, l’affermazione contenuta
nella sentenza del Giudice amministrativo, e richiamata dalla Corte distrettuale, secondo cui la mancata impugnazione del decreto di espropriazione,
nella parte recante la determinazione dell’indennità, avrebbe comportato la
definitiva determinazione di quest’ultima, trattandosi di un rilievo attinente

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passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione

ad un profilo estraneo alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e quindi
configurabile come un mero obiter dictum, non incidente sulla decisione e
non suscettibile di acquistare efficacia di giudicato;
che nella specie, d’altronde, la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del decreto di espropriazione resta esclusa dall’avvenuta instaurazione del presente giudizio, avente ad oggetto la determinazione dell’in-

domanda di risarcimento dei danni;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà, in diversa
composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28/06/2018
Il Presidente

dennità di espropriazione, in data anteriore a quella di proposizione della

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