Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19539 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27501/2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE DELLA VINAL SPA in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II

n. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e

difeso dagli avvocati DE PRISCO Nicola, CANTILLO ORESTE quest’ultimo

con procura speciale autenticata dal Not. Dr. ROSA TROIANO di CASTEL

SAN GIORGIO rep. n. 99275 del 10/06/2011, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

uditi per il ricorrente gli Avvocati CANTILLO e DE PRISCO, che hanno

concluso per l’inammissibilità dell’appello e si riportano al

ricorso per l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di segnalazione della G.d.F. di Foggia conseguente ad una verifica fiscale eseguita presso la MA.VI.A.L s.r.l. che aveva evidenziato, relativamente all’anno 1996, rapporti commerciali della predetta società con la VINAL s.p.a. a fronte dei quali non risultavano emesse le relative fatture, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Voghera notificava alla Vinai avviso di rettifica con il quale contestava l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili relative ad acquisti effettuati in nero dalla MA.VI.A.L. per un importo di L. 1.384.586.977, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili relative a vendite effettuate alla MA.VI.A.L. in nero per un importo di L. 306.624.381, e la conseguente presentazione di una dichiarazione annuale IVA infedele, con una pretesa tributaria complessivamente liquidata in L. 794.082.000, pari oggi a Euro 410.109,13.

La contribuente impugnava l’atto impositivo deducendone l’illegittimità sia per l’omessa allegazione del p.v.c. emesso dalla Guardia di Finanza di Foggia nei confronti della MA.VI.A.L. sul quale l’avviso di rettifica si sarebbe fondato, sia per carenza delle indicazioni prescritte dall’art. 7, comma 2, lett. c) dello Statuto del contribuente, e deducendone comunque l’infondatezza poichè le movimentazioni di danaro rilevate dai militari non avrebbero riguardato operazioni commerciali, bensì reciproche operazioni di finanziamento intervenute tra società appartenenti al medesimo gruppo.

Il giudice adito accoglieva i due preliminari motivi di diritto e annullava l’atto impugnato, ma l’Ufficio proponeva gravame e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 144/35/05 depositata in data 1.8.2005 e non notificata, accoglieva l’appello rigettando il ricorso introduttivo della società.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso la Curatela Fallimentare della Vinai s.p.a. articolando quattro motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente provvedeva quindi con successiva nota, debitamente notificata all’Agenzia, al deposito di documenti ex art. 372 c.p.c., nonchè ad ulteriormente illustrare le proprie difese con apposita memoria, deducendo anche il contrasto della sentenza impugnata con due giudicati formatisi successivamente alla proposizione del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’avviso di rettifica oggetto della controversia scaturisce dalla rilevazione di una serie di accrediti ed addebiti presenti nei rapporti tra la Vinai spa e la MA.VI.AL srl, ritenuti dall’Ufficio significativi di operazioni commerciali concluse senza che ve ne fosse traccia nelle fatture emesse e ricevute, e pertanto in evasione dell’IVA, per gli importi complessivi innanzi specificati.

In merito alla contestazione della contribuente in ordine alla natura meramente “finanziaria” e non commerciale di quelle movimentazioni, volte a far fronte esclusivamente a momentanee crisi di liquidità delle due società appartenenti al medesimo Gruppo, il giudice del gravame nel presente giudizio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così rigettando il ricorso della contribuente, osservando che: “……appare del tutto fuori discussione che l’operato dell’Ufficio accertatore sia più che legittimo e che le operazioni svolte dalla Vinai spa siano state effettuate in palese evasione”.

Con l’attività difensiva svolta successivamente al ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione del giudicato ad essa favorevole che si sarebbe formato sulla questione relativa alla natura non commerciale, ma finanziaria, delle operazioni intercorse tra la Vinai s.p.a. e la MA.VI.AL s.r.l. con riferimento a quanto in merito statuito con le sentenze n. 145/1/2004 e n. 37/1/2005 (relative rispettivamente all’avviso di accertamento emesso nei confronti della medesima società per II.DD. relativamente allo stesso anno 1996, e all’avviso di rettifica emesso a carico della stessa per l’IVA relativamente all’anno 1997) della C.T.P. di Pavia, in conseguenza dell’acquisita definitività, soltanto in data 2.7.2008 (e quindi successivamente al ricorso in esame), della sentenza della CTR della Lombardia n. 30/6/2007, che, pronunciando sugli appelli riuniti avverso le citate sentenze, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45.

A questo riguardo ha dedotto la contribuente che i tre atti impositivi oggetto di impugnazione in questo come negli altri due giudizi definitivamente conclusisi dinanzi al giudice tributario, scaturirebbero dal medesimo presupposto accertativo, e cioè il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza precedentemente redatto nei confronti di terzi (la MA.VI.AL. s.r.l.) e riguarderebbero non solo in via generale la natura dei rapporti intercorsi con la MA.VI.AL, ma, nel caso della sentenza n. 145/2004, addirittura le medesime operazioni.

La doglianza è fondata.

Dalla sentenza della CTP di Pavia n. 145/2001, prodotta in giudizio dalla ricorrente, risulta che l’avviso di accertamento in quella sede impugnato concerneva tra l’altro “il recupero a tassazione di ricavi per L. 797.383.640 derivanti da operazioni non dichiarate di compravendita di prodotti vinosi tra la società Vinai spa e la società MA.VI.AL s.r.l……In particolare la ricorrente avrebbe venduto alla MA.VI.AL. srl prodotti per L. 306.624.381 e a sua volta la MA.VI.AL srl stessa avrebbe venduto senza emettere la prescritta fattura fiscale alla Vinai Spa altri prodotti per L. 1.384.586.977…….La ricorrente contesta tale operato sostenendo che le 2 società inquestione fanno parte di un unico gruppo “Gruppo Marrone” e le movimentazioni di denaro tra di esse intercorrenti riguarderebbero esclusivamente operazioni di natura finanziaria, in particolare si tratterebbe di finanziamenti infragruppo per temporanee crisi di liquidità”.

Le operazioni contabili sulle quali si fondava quell’accertamento risultano pertanto essere le stesse poste a fondamento dell’avviso di rettifica oggetto di impugnazione in questa sede, così come identiche risultano le ragioni di merito esposte dalla contribuente a fondamento delle due impugnazioni.

Nel giudizio relativo all’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette la CTP ha statuito che: “..la tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata in quanto la documentazione prodotta dimostra ampiamente che le movimentazioni di denaro intercorrenti tra la società Vinai spa e la società MA.VI.AL. spa trattasi di scambi di denaro infragruppo transitati sui conti correnti bancari delle società e giustificati quali finanziamenti infruttiferi da registrarsi sul conto “debitori/creditori”.

Sulla relativa questione si è pertanto formato il giudicato ex art. 310 c.p.c., comma 2, giacchè, impugnata la suddetta sentenza dall’Ufficio, il successivo giudizio di secondo grado si è concluso con sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 30/2007 del 23.3.2007, depositata il 17.5.2007, e divenuta definitiva il 2 luglio 2008.

L’intervenuta formazione del giudicato solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione in esame legittima la parte alla produzione in questa sede delle sentenze sulle quali il giudicato stesso si fonda (v. SS.UU. 16.6.2006, n. 13916).

La determinazione di quel giudice risulta poi certamente ulteriormente avvalorata da quanto dalla stessa CTP con sentenza n. 37/1/2005 statuito, in sede di impugnazione dell’analogo avviso di rettifica ai fini IVA emesso dall’Ufficio per l’anno 1997 sulla base del medesimo p.v.c. della Guardia di Finanza, sempre in merito ai rapporti economici tra Vinai spa e MA.VI.AL. s.r.l. sentenza anch’essa passata in giudicato per le medesime vicende processuali innanzi riassunte, ma la cui efficacia preclusiva non può fondatamente invocarsi nel presente giudizio, riferendosi le due vicende processuali a differenti movimentazioni bancarie, relative a diverse annualità.

Da quanto sin qui esposto inequivocabilmente discende che la sentenza impugnata nel presente procedimento, oltre ad essere del tutto priva di adeguata motivazione, si pone in insanabile contrasto con il suddetto giudicato, che fa stato ad ogni effetto tra le parti, e deve pertanto essere per ciò solo cassata per violazione dell’art. 2909 c.c., restando assorbiti nella decisione gli altri motivi di ricorso articolati.

Non richiedendo la definizione della controversia nel merito ulteriori attività istruttorie, a tanto può provvedere questa stessa Corte ex art. 384 c.p.c., con il consequenziale accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo impugnato.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione, così come costituite dall’efficacia preclusiva di un giudicato esterno formatosi solo successivamente al ricorso, ricorrono eccezionali motivi per la totale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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