Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19539 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/09/2010), n.19539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Chisimaio

42, presso lo studio legale Ferrara-Guardata, rappresentato e difeso

dall’avv. Ferrara Silvio per procura in atti,

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma del 17 dicembre 2008,

convalida n. 2999/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 aprile 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò; alla presenza

del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato.

 

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. A.F., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti del Ministero dell’interno e della Questura di Roma ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 17 dicembre 2008, con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di trenta giorni il trattenimento del ricorrente nel centro di permanenza dello straniero;

1.1. gli intimati non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la competenza ad emettere il provvedimento di cui trattasi appartiene al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 3;

2.1. il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, appaiono fondati, in quanto il decreto di proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza, costituente provvedimento che incide sulla libertà personale del destinatario (Cass. 2001/15203), è stato adottato senza il rispetto delle garanzie di difesa e del principio del contraddittorio;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, anche alla stregua del principio di recente enunciato da questa Corte e in forza del quale “al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.” (Cass. 2010/4544; 2010/4869);

che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c.; infatti, comportando la convalida del provvedimento del Questore la permanenza dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabile per un termine non superiore a ulteriori trenta giorni ed essendo stato nella specie il provvedimento di proroga in questa sede impugnato emesso dal Giudice di pace di Roma il 17 dicembre 2008, nessun ulteriore provvedimento di proroga potrebbe essere nel caso concreto utilmente adottato dal Giudice di pace in sede di rinvio, con la conseguenza che il giudizio in questione non può ormai proseguire; nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di merito poichè il ricorrente non ha in quella sede svolto attività difensiva, mentre la novità della questione giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

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