Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19538 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19538 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 4042-2008 proposto da:
COROZZA

LORENA

CRZLRN74H50G227V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati MORDENTI SILVANO con studio in
20123 MILANO, VIA DE AMICIS 61, PICERNO MICHELE giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1307
contro

BOZZELLA PELLEGRINO BZZPLG52P12G227X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MAR ROSSO 61 ROMA, presso lo

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

studio dell’avvocato FERRANTI ROBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PANARESE GINO giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1892/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato ROBERTO FERRANTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

di NAPOLI, depositata il 08/06/2007, R.G.N. 7839/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Pellegrino Bozzella, premesso di essere comproprietario
di un terreno, in agro di Paduli, confinante con altro di
proprietà di Rosa Meo e Perugino Mastrovito, i quali avevano
venduto la nuda proprietà e l’usufrutto del loro terreno a

davanti al Tribunale di Benevento, nonché Rosa Meo e Perugino
Mastrovito, chiedendo fosse accolta la sua domanda di retratto
agrario relativo al fondo oggetto della vendita.
I convenuti si costituivano, chiedendo il rigetto della
domanda.
Nel corso del giudizio decedeva Gaetano Corozza ed in
giudizio si costituivano, in sua vece, gli eredi Lorena,
Flavia, Elvezia, Annamaria e Antonella Corozza, oltre a
Oloferna Citarella.
Il Tribunale, con sentenza dell’il ottobre 2004, rigettava
la domanda.
2.

Proposto appello da parte del Bozzella, la Corte

d’appello di Napoli, con sentenza dell’8 giugno 2007, in
riforma di quella di primo grado, accoglieva la domanda e
disponeva il subentro di Pellegrino Bozzella nella posizione
di acquirente del fondo oggetto di retratto, condannava gli
appellati alla restituzione del medesimo subordinatamente al
versamento della somma di euro 1.497,73, e compensava
integralmente le spese del doppio grado.

3

Lorena e Gaetano Corozza, citava in giudizio i medesimi,

Osservava la Corte territoriale che dalla documentazione
raccolta e dalle testimonianze assunte doveva ritenersi
dimostrata l’esistenza di tutte le condizioni di cui all’art.
7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l’esercizio del
riscatto da parte del confinante. Il Bozzella, infatti, aveva

coltivatore diretto sin dal 1981, mentre Lorena e Gaetano
Corozza non avevano provato di essere affittuari coltivatori
diretti del fondo da loro acquistato, se non tramite la
produzione di una fattura ENEL.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli
propone ricorso Lorena Corozza, con atto affidato a due
(

motivi.
Resiste Pellegrino Bozzella con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa più punti
decisivi della controversia.
Rileva la ricorrente che dagli atti risultava in modo
evidente che ella, unitamente a Gaetano Corozza, era titolare
di un diritto di prelazione relativo al fondo acquistato,
avendo esercitato sul medesimo da molti anni l’attività di
coltivatore diretto; in particolare, al momento della stipula
del rogito notarile essi erano in possesso del terreno da più
di tre anni, in quanto Gaetano Corozza era solito lavorarvi
4

dimostrato di essere proprietario del fondo confinante e

con mezzi meccanici, piantando alberi ed allevando il
bestiame. Sussisteva, pertanto, un titolo legale per il quale
ella aveva maturato un diritto di prelazione prima della
vendita, circostanza non valutata dalla Corte d’appello.
Alla pagina 9 del ricorso è formulata la richiesta di

«il diritto di prelazione sul fondo non spetta al
coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti col
fondo offerto in vendita, se su quest’ultimo è insediato un
affittuario che lo coltivi da almeno due anni».
1.2. Il motivo è inammissibile.

conferma del seguente principio di diritto:

La censura in esame, genericamente presentata in termini 9C ./
di vizio di motivazione, non contiene alcun momento di sintesi
che sia idoneo a circoscrivere la censura prospettata alla
Corte. Tale mancanza è decisiva, trattandosi di ricorso
soggetto,

ratione temporis, all’applicazione dell’art. 366-bis

cod. proc. civ. e del regime dei quesiti ivi previsto.
In riferimento alle censure di cui all’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ., infatti, questa Corte ha in più
occasioni rilevato l’inammissibilità della censura di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione per mancata
formulazione del c.d. quesito di fatto, in ossequio alla

ratio

che sottende la disposizione indicata, secondo cui la Corte di
legittimità deve essere posta in condizione di comprendere,
dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso
dal giudice di merito (sentenza 18 novembre 2011, n. 24255).
5

Tale motivo di ricorso per cassazione, perciò, deve contenere
un momento di sintesi omologo al quesito di diritto,
costituente una parte che si presenti a ciò specificamente e
. riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i
limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di

ammissibilità (Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, seguita,
fra le altre, di recente, dalla sentenza 20 maggio 2013, n.
12248).
Non può essere taciuto, comunque, che, attraverso lo
strumento del vizio di motivazione, l’intero motivo di ricorso
si risolve nell’evidente tentativo di ottenere da questa Corte
un nuovo esame del merito della controversia, oltrepassando i
limiti fissati dalla legge al giudizio di legittimità; il che
si evince in modo chiaro dalla richiesta di formulazione del
principio di diritto sopra trascritto, richiesta che
esigerebbe, per essere accolta, una nuova valutazione delle
prove raccolte in sede di merito.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta nullità
della sentenza di secondo grado, la quale non doveva essere
.

ritenuta esecutiva per legge, avendo compensato le spese tra
le parti.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non contiene alcun quesito di diritto ed è,
in realtà, incomprensibile, perché sembra prospettare come
motivo di nullità della sentenza il fatto che la stessa sia

formulazione del ricorso e di valutazione della sua

stata munita della formula esecutiva benché non passata in
giudicato.
3. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate

ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 5.200, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, 1’11 giugno 2013.

in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto

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