Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19538 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19538 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5192/2016 R.G. proposto da
TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del procuratore
Giuseppe Lasco, rappresentata e difesa dagli Avv. Lorenzo Pintus, Francesca
Covone e Paola Rapisarda, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi;
– ricorrente contro
PINI FRANCO, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Cogrossi, Maria
Messa e Roberto Martire, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Circonvallazione Clodia, n. 86;
– controricorrente avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano depositata il 25 gennaio
2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018

Data pubblicazione: 24/07/2018

dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che la Terna – Rete Elettrice, Nazionale S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso
l’ordinanza del 25 gennaio 2016, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’opposizione alla stima proposta dalla ricorrente nei confronti di

vuta per l’asservimento di un fondo sito in Santo Stefano Lodigiano (LO), in
conseguenza della realizzazione dell’elettrodotto Chignolo PO-Maleo e delle
opere connesse;
che il Pini ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 134 cod.
proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., rilevando che, ai fini della determinazione della spesa necessaria per l’adeguamento dell’impianto d’irrigazione del fondo, la Corte di merito si è limitata a richiamare le conclusioni
del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, senza spiegare le ragioni per cui
ha ritenuto di dover disattendere le puntuali ed analitiche osservazioni dei
consulenti di parte e quelle contenute nella comparsa conclusionale di essa
ricorrente;
che, ad avviso della ricorrente, l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare la maggiore convenienza economica della soluzione proposta dal consulente di essa ricorrente rispetto a quella prospettata dal consulente dell’espropriato, essendosi limitata a richiamare il parere del c.t.u., che, nel ritenere preferibile quest’ultima, si era limitato ad esprimere infondate perplessità in ordine alla prima, senza procedere ad un’analisi comparativa dei costi
e dei benefici;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa

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Franco Pini, determinando in Euro 219.600,00 l’indennità a quest’ultimo do-

applicazione degli artt. 32, 33 e 34 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sostenendo che, nel determinare la diminuzione di valore del fondo, l’ordinanza
impugnata non ha tenuto conto del vantaggio derivante dalla rimozione di
un palo che precedentemente impediva il pieno funzionamento dell’impianto
d’irrigazione e della miglioria rappresentata dall’installazione nella zona nord
di un impianto a scorrimento in luogo di quello a pivot;

di opposizione alla stima in virtù del richiamo contenuto nell’art. 29 del
d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, nel prescrivere la forma dell’ordinanza per
la decisione di accoglimento o rigetto della domanda, richiama implicitamente il disposto dell’art. 134 cod. proc. civ., il quale prevede che il provvedimento dev’essere «succintamente» motivato;
che la predetta formulazione, pur imponendo l’adozione di modalità
semplificate di redazione della motivazione, dev’essere interpretata alla luce
della funzione decisoria del provvedimento e delle esigenze del caso concreto, le quali non consentono di prescindere dall’esposizione del fatto sostanziale e processuale, nella misura in cui la stessa risulti indispensabile per il
raggiungimento dello scopo dell’atto e per la comprensione delle ragioni su
cui si fonda la decisione;
che la predetta esposizione risulta completamente assente nell’ordinanza impugnata, che ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento
si limita a riportare un prospetto desunto dalla relazione del c.t.u., recante il
calcolo della spesa necessaria per l’adeguamento dell’impianto d’irrigazione
del fondo e dei maggiori costi derivanti dalla nuova configurazione, facendone proprie le conclusioni, ma omettendo di soffermarsi sia pure brevemente sulle caratteristiche del fondo e dell’impianto preesistente e sui vantaggi e gli svantaggi derivanti dalle modifiche, nonché di prendere in esame
le diverse soluzioni proposte dai consulenti di parte, in ordine alle cui osservazioni si limita a richiamare le considerazioni svolte dal c.t.u.;
che tali omissioni, impedendo l’individuazione dei fatti considerati rilevanti ai fini della decisione, consentono di ritenere sussistente nella specie il
vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., configurabile, a
seguito delle modifiche introdotte dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,

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che l’art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile al giudizio

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, allorquando
l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e quindi
in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (nel caso
dell’ordinanza, dell’art. 134 cod. proc. civ.), configurabile non solo quando il
giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta,

zionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, in quanto
fatti oggetto di mero richiamo, anziché di una descrizione sufficiente a dar
conto della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2017, n. 4605);
che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, che provvederà, in diversa
composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28/06/2018
Il Presidente

ma anche quando abbia argomentato sulla base di elementi di prova men-

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