Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19538 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26189/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1027/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, proposta dal cittadino nigeriano O.O., nato a (OMISSIS), il quale aveva dichiarato: di essere rimasto orfano di entrambi i genitori (del padre all’età di 13 anni e della madre all’età di 23 anni); di essere fuggito dalla Nigeria a causa di violenti scontri con soggetti militanti nel partito ACN – opposto al PDP cui egli apparteneva – a seguito dei quali aveva riportato ferite da coltello; di essere stato recluso per otto mesi in carcere in Libia e di essersi infine imbarcato per l’Italia, dove era approdato a luglio 2015.

La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello del ricorrente, riconoscendogli solo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale decisione il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello fondato la protezione umanitaria “unicamente sulla mera possibilità di integrazione dell’appellante in Italia”.

3. La censura è inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

3.1. La corte d’appello, invero, non ha affatto riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo in vista di una potenziale integrazione del richiedente nel nostro Paese, ma, oltre a valorizzarne l’utile percorso di formazione professionale, finalizzato a porre “le basi per un’esistenza autonoma e dignitosa”, ha riscontrato in capo allo stesso una condizione di “particolare vulnerabilità” tenuto conto del fatto che egli è orfano, non ha più parenti, ha “lasciato il proprio Paese quando era ancora molto giovane, senza un valido sostegno” ed ha “affrontato la traumatica esperienza della ricerca di migliori condizioni di vita in un contesto ambientale lontanissimo e assai diverso da quello nel quale era nato e cresciuto” – sicchè “il forzato rimpatrio esporrebbe il giovane a una situazione di grave difficoltà sia sul piano economico che sul piano personale, essendo egli ormai da molto tempo solo ed estraneo alla realtà del suo Paese che, peraltro, presenta aspetti di criticità”, in quanto caratterizzato da un’estrema povertà, nonchè da “instabilità, insicurezza e violenza, sia pure in una situazione non configurabile come conflitto armato interno”; di conseguenza, rientrando in Nigeria, il richiedente “si troverebbe soggetto ad una situazione di fragilità sociale e politica, potendo pertanto subire ripercussioni dannose”.

3.2. Si è evidentemente al cospetto di apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, come tali non sindacabili in questa sede se non nel rispetto – qui mancato – dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

3.3. Anche in diritto la decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo solo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto al cittadino straniero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ovvero considerando esclusivamente il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; cfr. Cass. 4455/2018, 17072/2018, 9304/2019, 630/2020).

3.4. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, in continuità con l’orientamento inaugurato da Cass. 4455/2018, che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, 29459/2019), assegnando a tale valutazione comparativa un “rilievo centrale” proprio al fine “di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 630/2020); al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che una simile verifica può essere effettuata dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, sempre che il ricorrente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

4. All’inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

5. Sussistono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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