Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19538 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29096-2019 proposto da:

U.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO

CAINARCA;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2985/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.F., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. In base a quanto si rileva anche dalla sentenza impugnata, il richiedente dedusse a fondamento delle sue ragioni di aver lasciato la (OMISSIS) per problemi economici e per gli attacchi continui di (OMISSIS).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

avverso tale provvedimento U.F. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 30 maggio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2985/2019 pubblicata il 4 luglio 2019.

4. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da U.F., con ricorso fondato su un due motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si duole della erronea valutazione compiuta dai giudici di merito circa i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria nonché della mancata considerazione delle gravi condizioni sociali ed economiche in cui versa la (OMISSIS).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, per aver, la Corte d’appello, omesso una valutazione puntuale e specifica in merito alla domanda di protezione sussidiaria. I giudici della Corte territoriale non avrebbero acquisito le informazioni inerenti la situazione socioeconomica presente nel paese di origine del richiedente.

I motivi congiuntamente esaminati sono fondati.

Nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione, incombe sul giudice l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, n. 19716, 25 luglio 2018,). Tale dovere nasce sempre e comunque nell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate. Tale riferimento è assente nella pronuncia impugnata, in quanto si ritiene insufficiente il riferimento ai.

Nel caso di specie il giudice del merito ha violato i sopradetti principi perché non ha indicato le Coi specifiche ed aggiornate (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata si fa riferimento a “resoconti più recenti del Paese di provenienza del ricorrente”) e senza l’indicazione esplicita delle fonti utilizzate in giudizio. Per tale ragione e alla luce dei principi summenzionati si ritiene non adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria.

6. Pertanto accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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