Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19537 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 12/09/2016, dep. 30/09/2016), n.19537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26300-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROCOM DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo STUDIO GREZ ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO BASSANO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI per delega

dell’Avvocato BASSANO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti della società Eurocom Distribuzione s.p.a. venne emesso avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP e IVA relativamente all’anno 2002 in rettifica della dichiarazione per sopravvenienze attive non dichiarate, indetraibilità di oneri fiscali e contributivi, indeducibilità di spese e violazioni nel campo IVA. La CTP accolse parzialmente il ricorso della contribuente. Sia l’Ufficio che la contribuente proposero appello. Riunite le impugnazioni l’appello dell’Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, mentre quello della contribuente fu accolto, sulla base della seguente motivazione in ordine ai singoli rilievi contenuti nell’atto impositivo.

“Con riferimento all’appello del contribuente riguardante il solo punto della sopravvenienza attiva di Euro 83.057,44, comportante un maggior imponibile ai fini delle imposte dirette, lo stesso deve essere accolto, dal momento che dall’esame della contabilità della società inerente la presente partita, riferita agli esercizi 2001, 2002, e 2003, emerge chiaramente che le note di credito emesse nel 2003 hanno concorso solo a chiudere, con un saldo a favore del contribuente, il conto fatture da emettere, aperto dal 2001 e non hanno minimamente influenzato i ricavi del 2002, come ha erroneamente sostenuto l’Ufficio nell’avviso di accertamento e convalidato il giudice di prime cure”. Con riferimento al punto 5 ritiene la CTR, dopo avere precisato che condizione di deducibilità del costo è l’inerenza, da valutare più sotto il profilo della qualità che non della quantità del costo, che “i costi che l’Ufficio ritiene indeducibili, riferiti ai tre aspetti ascrivibili al seguente punto, in quanto riferiti a prestazioni risultanti dai verbali del consiglio di amministrazione della società appellata rientrino nel concetto di inerenza di cui sopra e pertanto siano interamente deducibili. Con riferimento al punto 6: il collegio, ricollegandosi al concetto di inerenza, di cui sopra, vista la ricevuta di Poste Italiane attestante la spesa sostenuta per la spedizione della pubblicità, allegata dal contribuente al proprio originario ricorso, ritiene che il relativo costo, pienamente inerente e documentato, sia senza dubbio deducibile. Con riferimento al punto 7: il collegio, dopo aver osservato che non esiste alcun obbligo inerente la registrazione del contratto di locazione, concorda con il primo giudice sulla circostanza che la presenza di regolari fatture emesse dal locatore, puntualmente registrate nella contabilità del contribuente, sia sufficiente a dimostrare la deducibilità del relativo costo”. Con riferimento al punto 8, osserva la CTR, relativamente alla contestata violazione delle norme che disciplinano l’IVA circa i rapporti commerciali con imprenditore residente in San Marino, che ai fini della non imponibilità dell’IVA non tutti gli adempimenti elencati nel D.M. 24 dicembre 1993 sono condizionanti, potendosi ritenere che “l’omissione del codice identificativo del cliente sammarinese e l’assenza della marca e del bollo a secco dell’ufficio tributario sammarinese rappresentino una mera irregolarità di ordine formale e non sostanziale, tale da giustificare l’operato dell’Ufficio, dal momento che il contribuente ha fornito la prova dell’esistenza e dell’operatività delle ditte sammarinesi, attraverso la documentazione fotografica delle sedi, dei magazzini e dei mezzi di trasporto delle stesse e ha prodotto copia delle fatture regolarmente numerate e datate, riportanti l’indicazione della ditta emittente e di quella destinataria corredate dalle bolle di accompagnamento e dai bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento del corrispettivo; in una parola ha dimostrato che non si può addebitare al contribuente di aver posto in essere nella presente fattispecie scambi commerciali fittizi al fine dell’elusione dell’IVA”.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi l’Agenzia delle Entrate. Resiste con controricorso la contribuente, che ha altresì presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 (ora 88), art. 75 (ora 109), D.L. n. 446 del 1997, artt. 4 e 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, quanto al punto della sopravvenienza attiva, che la CTR ha erroneamente attribuito rilievo determinante a circostanze pacificamente verificatasi al di fuori del periodo d’imposta cui si riferiva l’avviso di accertamento e che è altrettanto pacifico che al termine dell’anno d’imposta 2002 il conto “note di credito da emettere” riportava un saldo positivo di Euro 83.057,44.

Il motivo è fondato. Secondo quanto accertato dal giudice di merito, la nota di credito, che si sarebbe dovuta emettere nel 2002, è stata emessa solo nel 2003. La circostanza ha concretizzato, sul piano contabile, la sopravvenuta insussistenza di spesa, che pertanto va considerata sopravvenienza attiva. Nè può farsi riferimento ad un anno d’imposta diverso per neutralizzare la portata di sopravvenienza, nell’anno di riferimento, della mancata sopportazione della spesa.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4, 5 e 25, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo 5, che l’imputazione di un costo alla base imponibile è subordinata alla sussistenza del requisito di inerenza e che è consentito all’Ufficio contestare la congruità dei costi dichiarati dal contribuente.

Il motivo è fondato. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (Cass. 25 febbraio 2010, n. 4554; 30 dicembre 2010, n. 26480). Il giudice tributario, limitandosi a fondare l’inerenza del costo sul mero collegamento all’attività produttiva (i costi sarebbero rilevanti per il sol fatto di risultare dai verbali del consiglio di amministrazione della contribuente), contraddice il detto principio di diritto nella parte in cui consente all’Ufficio di contestare la congruità del costo medesimo, addossando sul contribuente il relativo onere della prova.

Con il terzo motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo 5, che nel verbale del consiglio di amministrazione di data 9 dicembre 2002, cui la CTR aveva dato valore dirimente, era stato deliberato di accettare la proposta di Free Shop s.p.a. per l’importo annuale di Euro 95.000,00, sicchè alla data del 9 dicembre 2002 non era in corso alcun rapporto commerciale con Free Shop s.p.a.. Aggiunge che la CTR non ha valutato che le fatture recavano semplicemente la dicitura “servizi e consulenza commerciale” e che B.L.M. era amministratore sia della contribuente che di Free Shop s.p.a..

Il motivo è inammissibile. Va premesso che nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092). La circostanza dell’accettazione della proposta di Free Shop s.p.a. alla data del 9 dicembre 2002 non appare decisiva in quanto nel verbale, così come trascritto nel motivo di ricorso, si fa riferimenti ai “servizi prestati”, e pertanto non può essere esclusa, sulla base del dato documentale in esame, la pertinenza all’anno d’imposta 2002. In secondo luogo le circostanze della dicitura in fattura e della doppia carica dell’amministratore non appaiono decisive in quanto la valutazione di inerenza del costo alla produzione del reddito non pare univocamente condizionata da tali circostanze.

Con il quarto motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo n. 5, relativamente al recupero a tassazione del costo per l’acquisto di carburante e delle spese assicurative relative al veicolo IVECO, che quest’ultimo non era di proprietà della contribuente e che non era stato prodotto il contratto di comodato. Aggiunge che i verbali del consiglio di amministrazione si riferivano al recupero a tassazione dei costi per i servizi resi dalla società Free Shop e da L.P.R..

Il motivo è inammissibile. La censura verte per un verso su un profilo di valutazione di prova, inerente la mancata produzione del contratto di comodato, che non è sindacabile nella presente sede di legittimità, per l’altro su un presupposto di fatto rispetto al quale ricorre un diverso accertamento del giudice di merito. Quest’ultimo ha valutato che i costi relativi alle prestazioni risultanti dai verbali del consiglio di amministrazione riguardano i tre profili ascrivibili al punto 5, e non dunque non solo i costi per le prestazioni rese dalla società Free Shop e da un collaboratore, ma anche per l’automezzo di non proprietà, secondo la descrizione delle tre voci del punto 5 indicate nello svolgimento del processo. La censura rifluisce pertanto in una divergente valutazione di merito delle risultanze processuali.

Con il quinto motivo si denuncia, in subordine, violazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburante destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le c.d. schede carburante siano debitamente compilate e sottoscritte e che talune delle schede carburanti erano del tutto prive degli estremi identificativi del veicolo sul quale sarebbe stato erogato il carburante.

Il motivo è inammissibile. In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha dedotto se nell’atto di appello sia stato dedotto quale motivo di gravame la circostanza della mancanza degli estremi identificativi del veicolo nelle schede carburanti. L’esigenza di autosufficienza è tanto più avvertita in quanto nella parte di atto di appello riportata nel ricorso il gravame risulta proposto esclusivamente per la mancata prova del contratto di comodato.

Con il sesto motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo n. 5, ed in particolare le prestazioni effettuate dal collaboratore L.P., che la CTR ha attribuito valore dirimente al verbale del consiglio di amministrazione, nel quale si legge che al sig. L.P. spetta il coordinamento generale dell’azienda, ma non ha considerato le seguenti circostanze: il L.P. era vice presidente del consiglio di amministrazione; le note contabilizzate dalla società recavano la generica dicitura “prestazione occasionale”; l’incarico di coordinatore generale era incompatibile sia con l’effettuazione di una mera attività di consulenza commerciale, sia con la natura meramente occasionale delle prestazioni asseritamente effettuate; non risulta prodotto in giudizio alcun contratto per l’attività di consulenza.

Il motivo è inammissibile. In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha dedotto se nell’atto di appello siano state dedotte quale motivo di gravame le circostanze della qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, della mancata produzione in giudizio del contratto e della natura dell’incarico. L’esigenza di autosufficienza è tanto più avvertita in quanto nella parte di atto di appello riportata nel ricorso il gravame risulta proposto esclusivamente per la genericità dell’indicazione “prestazione occasionale” e per la mancata esibizione in sede di verifica (e non nel giudizio) della lettera di incarico. Quanto alla censura di genericità della dicitura “prestazione occasionale”, per la quale mediante la parte di atto di appello riportata nel ricorso può ritenersi assolto l’onere di autosufficienza, va osservato che il motivo muove da un presupposto di fatto, e cioè che nel verbale del consiglio di amministrazione era previsto che al sig. L.P. spettasse il coordinamento generale dell’azienda, rispetto al quale non è dato rinvenire un accertamento di fatto corrispondente del giudice tributario. L’esame del motivo implica pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Confluisce in una valutazione di merito anche l’asserita incompatibilità con l’incarico di coordinatore generale di una prestazione avente carattere occasionale.

Con il settimo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 71, D.M. 24 dicembre 1993, artt. 3 e 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo n. 8, che ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA devono essere osservati gli obblighi formali previsti dal citato d.m., fra i quali l’indicazione nella fattura del codice identificativo fiscale dell’acquirente di San Marino ed il possesso da parte dell’operatore italiano della fattura restituita dall’acquirente con l’applicazione della marca con le caratteristiche previste, debitamente perforata con l’indicazione della data, e munito di timbro a secco con lo stemma ufficiale sammarinese.

Il motivo è parzialmente fondato. Va premesso che, considerando l’esposizione del contenuto dell’atto di appello, oltre che del ricorso originario e della sentenza di primo grado, soddisfatto è il requisito di autosufficienza, contrariamente a quanto eccepito con il controricorso. Va altresì premesso che non sussiste il giudicato, eccepito dalla parte intimata, in ordine all’affermazione da parte della CTP della raggiunta prova dell’effettività delle operazioni sulla base della documentazione offerta dalla contribuente. La statuizione risulta impugnata proprio con la censura per la quale il d.m. non prevede ulteriori mezzi di prova idonei a vincere la presunzione di non avvenuta esportazione in assenza degli adempimenti previsti dal medesimo decreto.

Va richiamato il precedente costituito da Cass. 24 giugno 2015, n. 13035. Dopo avere rammentato che in base a Cass. n. 16450 e n. 16451 del 18 luglio 2014 le disposizioni di diritto interno devono essere lette alla luce del diritto dell’UE e, dunque, la non imponibilità non può essere condizionata all’esecuzione di adempimenti di natura esclusivamente formale, per cui vanno disapplicate le disposizioni nazionali che subordinano la non imponibilità dell’operazione di esportazione italo- sammarinese all’obbligo di registrazione mediante “presa nota a margine” nel registro IVA delle fatture di vendita o alla comunicazione delle operazioni mediante il cosiddetto modello Intral, afferma Cass. n. 13035 del 2015 che “a diversa conclusione si deve giungere, invece, riguardo alla mancanza nelle fatture restituite dall’acquirente sammarinese, a riprova del corretto perfezionamento dell’operazione di esportazione, del “timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura “Rep. di San Marino – Uff. Tributario” prescritto dal D.M. 24 dicembre 1993, attuativo degli artt. 71 e 8 del decreto IVA, e dal presupposto accordo (scambio di lettere) italo-sammarinese. Com’è noto, in via generale, per beneficiare dell’esenzione prevista per le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del decreto IVA, la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata mediante documentazione doganale, ovvero vidimazione doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali per le spedizioni postali, oppure mediante attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione dei beni alle autorità competenti di quel Paese, mentre strumenti di origine privata, quale ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo. (Cassazione civile sez. trib., 05/12/2012, n. 21809). Ciò è ricavabile dalla disciplina doganale ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346 (Cassazione civile sez. trib., 06/09/2013, n. 20487) e degli artt. 792, 793 e 795 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 (Cassazione civile sez. trib., 18/02/2015, n. 3193). Pertanto la previsione del D.M. 24 dicembre 1993, secondo cui uno dei tre esemplari consegnati al cessionario sammarinese deve da questi essere restituito munito della marca con timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino, tiene il posto, per le esportazioni dall’Italia verso quella Repubblica, della documentazione doganale e di quella assimilata ordinariamente prevista dalla normativa generale per assicurare la certezza e la incontrovertibilità delle esportazioni extracomunitarie mediante un’adeguata rappresentazione documentale”. L’affermazione del giudice tributario, secondo cui l’assenza della marca e del bollo a secco dell’ufficio tributario sammarinese rappresenta una mera irregolarità di ordine formale, è dunque errata sul piano giuridico.

Con riferimento alla mancata indicazione del codice identificativo del cliente sammarinese può viceversa riconoscersi la natura di adempimento esclusivamente formale, e ciò in coerenza a quanto affermato dalla giurisprudenza con riguardo alle “cessioni intracomunitarie”, introdotte dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427: allo scopo di evitare doppie imposizioni e affinchè l’imposta sia pagata nello Stato della Comunità europea nell’ambito del quale il bene è destinato al consumo, la non imponibilità dell’operazione ai sensi dell’art. 41 non è condizionata all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, atteso che la legge si limita a prescrivere, per il non assoggettamento ad imposta sul territorio italiano, che il detto cessionario estero intracomunitario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA, e cioè che quello si identifichi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza (art. 50, comma 1); è stata pertanto esclusa l’imponibilità delle operazioni di cessione per il solo fatto che la società cedente abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, atteso che la mancanza di tale adempimento non fa venir meno la possibilità d’inquadrare l’operazione a favore di operatori comunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbia avuto effettivamente luogo e che il destinatario di essa sia un operatore comunitario, incorrendosi, altrimenti, nel divieto di doppia imposizione (Cass. 28 maggio 2007, n. 12455; 27 settembre 2013, n. 22127; 20 novembre 2015, n. 23763). Alla dimostrazione dell’effettività dell’operazione nelle forme di legge provvede proprio la presenza della marca e del bollo a secco dell’ufficio tributario sammarinese.

In conclusione, il giudice tributario, affermando che la non imponibilità non può essere subordinata al dato formale della marca e del bollo a secco dell’ufficio tributario sammarinese ha violato il principio di diritto sopra richiamato.

Con l’ottavo motivo si denuncia in via subordinata motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento al rilievo n. 8, che la CTR non ha considerato che, come riconosciuto dal medesimo giudice tributario, gli obblighi formali mirano a dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni e che alcun valore dirimente può essere assegnato alla circostanze valorizzate dalla CTR, non potendo dimostrare l’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale. Aggiunge che B.L.M. era all’epoca amministratore sia della società contribuente che della cessionaria Sat Elettronica s.a. e che numerosi documenti di trasporto erano privi della sottoscrizione del destinatario.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

Con il nono motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, e art. 71, L. n. 28 del 1997, art. 2, comma 2, D.M. 24 dicembre 1993, artt. 3 e 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Espone la ricorrente che nella sentenza impugnata si legge che quanto concluso in ordine all’operazione con operatori sammarinesi comporta anche il riconoscimento al contribuente “dei requisiti in capo allo stesso abilitanti a porre in essere gli acquisti in sospensione d’imposta”. Osserva quindi la ricorrente che il riconoscimento da parte della CTR della qualità di esportatore è conseguente al riconoscimento delle cessioni effettuate nei confronti degli operatori economici ubicati in San Marino e che la qualità di esportatore presuppone l’osservanza degli obblighi formali previsti dal D.M. 24 dicembre 1993.

Con il decimo motivo si denuncia in subordine motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento alla censura di cui al motivo precedente, che le affermazione della CTR sono prive di adeguata motivazione.

I motivi nono e decimo sono inammissibili. Il nono motivo, ed il decimo che lo riproduce quale vizio motivazionale, hanno ad oggetto un passaggio motivazionale che non è dato rinvenire nella sentenza impugnata.

Con l’undicesimo motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente, con riferimento a quanto affermato dalla CTR circa i costi del contratto di locazione, e cioè che “la presenza di regolari fatture emesse dal locatore, puntualmente registrate nella contabilità del contribuente, sia sufficiente a dimostrare la deducibilità del relativo costo”, che il giudice tributario non ha considerato che la contribuente aveva omesso di produrre copia del contratto di locazione e che la prova dell’inerenza dei costi non poteva essere fornita attraverso l’esibizione delle sole fatture.

Il motivo è inammissibile. La censura verte sulla sufficienza probatoria delle fatture che è indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo e parzialmente il settimo motivo del ricorso, con assorbimento dell’ottavo motivo, rigetta il settimo motivo per la rimanente parte e dichiara inammissibile per il resto i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA