Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19537 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19537 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 9672-2017 proposto da:
GALLOPPA. MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VI:\
TACFID, 90, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PIANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO TROIANI;
– ricorrente contro
VAI A’ TRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
CALASSI PALUZZI, 5, presso lo studio dell’avvocato LUCIA
BUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato BERARDINO CI LICCI;
– controricorrente nonchè
VIRGILI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE ;
– intimata-

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 1662/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2017 n. 09672 sez. M2 – ud. 01-02-2018
-2-

RG 9672/2017
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 29.12.2016, ha
respinto il gravame proposto da Maurizio Galloppa contro la sentenza di
primo grado (n. 553/09 del Tribunale di Ascoli Piceno) che a sua volta
aveva respinto le domande da lui proposte contro il coniuge separato
Irina Valà in contraddittorio con la società venditrice Virgili Costruzioni

all’acquisto della comproprietà di un immobile da parte dell’ex coniuge
per non avere corrisposto il prezzo; dichiararsi nullo il dissimulato atto
di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma; dichiararsi
l’esclusiva proprietà del bene in capo all’attore)
2 Contro tale sentenza il Galloppa ricorre per cassazione a cui
resiste con controricorso la Valà. La società venditrice non ha svolto
difese.
3 n relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con unico complesso motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art.
360 n. 4 cpc “nullità della sentenza e del procedimento. Error in
procedendo e violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per illogicità e
contraddittorietà della motivazione”.

Deduce ancora ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc “errata o falsa
applicazione degli artt. 179 cc lett. b e 115 cpc o in subordine dell’art.
1417 cc”. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto

dichiarare che il bene non rientrava nella comunione tra i coniugi perché
oggetto di donazione indiretta della madre in favore del figlio, come
peraltro riscontrato a pag. 3 della sentenza e ha trascritto il contenuto
della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc con cui si deduceva,
anche attraverso il deposito di assegni, la fornitura, da parte della
madre, del danaro necessario all’acquisto e si chiedeva di provare per
testi la circostanza.

2

srl (dichiararsi nullo ed inefficace l’atto di compravendita relativo

RG 9672/2017
Il motivo, nella parte in cui denunzia l’illogicità e contraddittorietà
della motivazione, è inammissibile.
Come chiarito dalle sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle

legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U,
Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830; v. anche Sez. 3 – ,
Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828; ).
Nel caso si specie si è certamente al di fuori di tale ipotesi estrema
perché la motivazione non solo esiste materialmente, ma non è né
apparente né caratterizzata da y affermazioni inconciliabili, essendosi la
Corte di merito limitata a rilevare, sul tema della donazione indiretta del
bene dalla madre al figlio, che in primo grado non era stata proposta
nessuna domanda in tal senso, aggiungendo, poi, che la donazione da
madre a figlio in procinto del matrimonio si riferiva a somme di danaro
(v. pag. 3 sentenza impugnata). Quindi è fuori luogo il richiamo all’art.
132 n. 4 cpc.
Per il resto la censura è infondata.
La violazione di una norma di diritto comporta un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un

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preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di

RG 9672/2017

problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le
varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5,

8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del
26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n.
20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non
investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle
norme di legge denunziate e quindi non pone nessun problema
interpretativo, nel senso sopra indicato, delle norme sull’oggetto della
comunione tra coniugi, sulla donazione o sulla simulazione, ma riguarda,
molto più semplicemente, l’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa: si tende insomma a
sostenere che l’appartamento, in quanto frutto di donazione indiretta da
madre a figlio, non rientrasse nella comunione legale, ma la Corte
d’Appello, lungi dal riconoscere

“l’intervenuta donazione indiretta

dell’immobile dalla madre al figlio” (così in ricorso a pag. 7), ha al
contrario rilevato (v. pag. 3) che una tale domanda non era stata
proposta al giudice di primo grado (circostanza che il ricorso non è in
grado di smentire, non essendo certamente sufficienti le richieste
istruttorie formulate nella seconda memoria depositata ai sensi dell’art.
183 cpc).
In ogni caso – come già detto – la Corte del merito ha accertato
che la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di
danaro da utilizzare per l’acquisto della casa familiare e che il figlio,
impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura
moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà
consentendone l’intestazione alla medesima (v. pag. 3).

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Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n.

RG 9672/2017
L’apprezzamento della Corte di merito, in linea con i principi che
regolano la forma delle donazioni indirette (non necessità dell’atto
solenne, ma sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio
tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità), non è pertanto
censurabile.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le
condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002— della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 3.700,00 di cui C.
200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 1.2.2018.
Il Presidente

parte soccombente.

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