Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19537 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19290/2017 proposto da:

S.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIANNA BARBARO;

– ricorrente –

contro

P.M. CURATORE DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SINDONA;

CROSS FACTOR SPA in persona della Dott.ssa PA.AN. legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FAVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CELONA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Banco di Sicilia s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Messina C.M. e S.F. chiedendo la condanna al pagamento di somme a titolo di mutuo fondiario ed a titolo di saldo debitore di conto corrente in quanto fideiussori, coobbligati con S.C.A. Service s.r.l. (anch’essa chiamata in giudizio), di MDSI s.a.s, nonchè declaratoria d’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione intervenuto fra i due convenuti ed il figlio S.G.. Il Tribunale adito dichiarò improcedibile la domanda nei confronti della società e del socio accomandatario C.M. per intervenuto fallimento nel corso del giudizio, accolse la domanda revocatoria e condannò S.F. al pagamento di somme unitamente a S.C.A. Service s.r.l.. Avverso detta sentenza proposero appello S.F., S.G. e S.C.A. Service s.r.l.. Con sentenza di data 11 aprile 2017 la Corte d’appello di Messina accolse parzialmente l’appello, riducendo l’importo dovuto per saldo debitore di conto corrente, e confermò per il resto la sentenza, dichiarando le spese compensate per un terzo e condannando per il resto gli appellanti alla rifusione delle spese.

Osservò la corte territoriale, premesso di prendere atto della circostanza della mancanza del fascicolo di parte convenuta al momento della decisione di primo grado senza che ne fosse stata allegata l’incolpevole mancanza, che correttamente il primo giudice aveva qualificato l’atto in termini di garanzia a prima richiesta, con espressa deroga all’art. 1939 c.c. e che condivisibile era anche la ritenuta sussistenza dei presupposti per l’azione di cui all’art. 2901. Aggiunse che legittimamente era intervenuta la curatela per proseguire l’azione nell’interesse della massa.

Ha proposto ricorso per cassazione S.G. sulla base di sei motivi e resistono con distinti controricorsi Cross Factor s.p.a. e la curatela del fallimento (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS). E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1939 e 1953 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che nel caso di specie la presunzione di autonomia della garanzia rispetto all’obbligazione principale deve intendersi superata e che nessun elemento consente di poter affermare che l’obbligazione assunta non fosse una fideiussione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1939 e 1953 c.c., nonchè della L. n. 108 del 1996, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che l’obbligazione principale è nulla per violazione di norma imperativa, con consequenziale nullità dell’obbligazione accessoria.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5. Osserva il ricorrente che non ricorrevano i presupposti dell’azione revocatoria, mancando la posizione creditoria, il requisito soggettivo e l’eventus damni.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè del R.D. n. 267 del 1942, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che illegittimo è il subentro del curatore fallimentare nell’azione promossa dal creditore individuale essendo stata l’azione concorsuale proposta oltre il termine di prescrizione.

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 168 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che nessuna norma prevede una punizione per il mancato tempestivo deposito del fascicolo di parte e che era onere della cancelleria comporre il fascicolo.

Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che, stante la riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare parte attrice alla rifusione delle spese o compensarle.

Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (fra le tante Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 1255/2018; Cass. 7940/2018; Cass. 25177/2018).

La procura risulta conferita dal ricorrente su un foglio separato, privo di timbro di congiunzione e senza data. Essa contiene il riferimento ad “ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione” con facoltà di “chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa”. Nessun cenno nella procura risulta fatto nè alla presente controversia,nè al giudizio di legittimità il quale, essendo caratterizzato dalla critica vincolata ed avente ad oggetto la sentenza e non il rapporto controverso, è estraneo al concetto di “grado”, tipicamente riferibile al giudizio di merito quale giudizio sul rapporto controverso. Le espressioni contenute nella procura risultano incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione e con la volontà dunque di conferire al difensore la procura speciale prevista dagli artt. 83 e 365 c.p.c..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Cross Factor s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della curatela del fallimento (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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