Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19537 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. III, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28675-2019 proposto da:

G.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA GASPARIN;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 817/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.S., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della propria istanza dedusse di essere fuggito dal paese d’origine sia per problemi economici, essendo egli rimasto senza casa e non disponendo di risorse sufficienti per sostenere la propria famiglia, che per il timore per la propria incolumità personale, poiché a seguito di un’attività di volantinaggio svolta per conto del partito (OMISSIS) era stato coinvolto in uno scontro con il gruppo politico opposto nel corso del quale aveva colpito un uomo. Nel timore che gli appartenenti al partito intendessero vendicarsi e ricevute le prime minacce di morte, decise di fuggire dal paese. Giunse dapprima in Libia per poi raggiungere l’Italia il 24 luglio 2015.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento G.S. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 1 marzo 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale dichiarò infondato il ricorso. In particolare ritenne non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale considerata l’inattendibilità e contraddittorietà del racconto e l’assenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza generalizzata nel paese di provenienza.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 817/2019, del 21 febbraio 2019.

La Corte ha ritenuto:

a) non attendibile e incoerente il racconto del richiedente;

a) infondata la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, mancando i presupposti necessari;

b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, non sussistendo un pericolo di danno grave alla persona nel caso di rientro in patria;

c) infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non versando il richiedente in una situazione di vulnerabilità e non avendo egli provato una effettiva integrazione in Italia;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da G.S. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, agli artt. 2, 3,4,5,6,7, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonché omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione, nonché violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti nel paese d’origine ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5”.

Si duole del fatto che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente adempiuto al suo obbligo di cooperazione istruttoria e ciò sia con riferimento all’audizione personale del ricorrente, in occasione della quale non sono state richieste dal Collegio ulteriori informazioni né poste domande a chiarimento delle vicende narrate, sia con riferimento alle attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza, non avendo la Corte tenuto sufficientemente in considerazione quanto riportato dalle fonti interazionali circa le condizioni politiche del (OMISSIS).

Si duole della genericità della sentenza impugnata nonché della mancata considerazione da parte dei giudici di merito di fatti decisivi per il giudizio, quali la storia e le vicende personali del richiedente le quali integrerebbero fattispecie di persecuzione.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente irrimediabilmente sé stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti, il giudice del merito ha ritenuto il racconto del richiedente oltre che vago e generico, anche contraddittorio, avendo fornito due versioni differenti nelle diverse sedi. L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

In ogni caso, la Corte d’appello ha ritenuto insussistenti i presupposti – atti o fatti persecutori – per la concessione della protezione inerente lo status di rifugiato, giudizio non sindacabile in questa sede.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi; violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3,14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32”.

Il ricorrente addebita alla Corte di merito di aver ritenuto le sue dichiarazioni non attendibili, contraddittorie, generiche e vaghe, senza tuttavia motivare adeguatamente tale giudizio. Rileva ancora che se avesse nutrito dubbi sul contenuto delle dichiarazioni, la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio della collaborazione, alla luce dell’onere attenuato della prova gravante sul richiedente il provvedimento. Infine la Corte di merito sarebbe caduta in contraddizione perché da un lato avrebbe riconosciuto che in (OMISSIS) vi è un pericolo di violazione ei diritti umani, ma dall’altro sarebbe escluso che tale presupposto ricorresse ai fini dell’ammissione della domanda del ricorrente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente, deduce la violazione, sotto vari profili, del D.Lgs. n. 286 del 998, D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 nonché la nullità della sentenza impugnata per la parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto della persecuzione del partito dell'(OMISSIS) per aver partecipato ad attività collegate al (OMISSIS) e che tale omissione inficerebbe la sentenza impugnata cui addebita anche di non aver tenuto conto della situazione del ricorrente in Italia e del percorso di integrazione ivi già compiuto.

I motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni sociopolitiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (cass. 28990/2018). Tale verifica è richiesta necessariamente quantomeno per la valutazione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. C prescindendo da un eventuale giudizio di non credibilità delle valutazioni del ricorrente, nonché per la valutazione della protezione umanitaria, essendo centrale un bilanciamento tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e quella che avrebbe nel caso di rientro in patria tenendo conto proprio della situazione sociopolitica del paese d’origine.

Nel caso di specie il giudice del merito ha violato i sopradetti principi perché non ha indicato le Coi specifiche ed aggiornate – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale.

6. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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