Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19536 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L.F., residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti DI PIERRO

Nicola e Luciano Giorni, elettivamente domiciliato nello studio del

primo in Roma, Via Tagliamento, 55;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/08/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 08, in data 21/09/2005, depositata

il 24 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09

giugno 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni per evasione dell’imposta sugli spettacoli degli anni 1997, 1998 e 1999.

L’adita CTP di Grosseto, accoglieva il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo accoglieva, ritenendo fondata la pretesa impositiva. Con ricorso notificato il 07- 14 dicembre 2006, affidato a sei mezzi, il M. ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimato Ministero e l’Agenzia Entrate, giusto controricorso notificato il 22.01.2007, hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto non proposto nei confronti della giusta parte.

L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Grosseto, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio e chiamato in causa con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 07-14 dicembre 2006, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può, quindi, ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

A diverse conclusioni, peraltro, non induce la circostanza che il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, hanno svolto difese in questo grado giudizio.

Infatti, il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, notificato il 22 gennaio 2007, non è idoneo a sanare l’erronea vocatio in ius, sia perchè – vertendosi in tema di inammissibilità – trattasi di vizio insanabile(Corte Costituzionale n. 97/1967, sia pure perchè, la notifica del controricorso è intervenuta, come rilevato, in data 22.01.2007, quindi, allorquando, decorso il termine lungo dal deposito della sentenza, – avvenuto il 24.10.2005, – si era già formato il giudicato.

Avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, a seguito della riforma ordinamentale introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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