Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19535 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19535 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 3124-2008 proposto da:
IN.CONF. S.R.L. 01774640716 in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore Sig. ONESTO
LUCIANO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato AMENDUNI ASCANIO giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

EDIL CASPARRINI S.A.S., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 26/08/2013

avverso la sentenza n. 440/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 23/04/2007, R.G.N. 1621/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito l’Avvocato ASCANIO AMENDUNI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/4/2007 la Corte d’Appello di Bari, in
parziale accoglimento del gravame interposto dalla società
Milano Assicurazioni s.p.a. ( incorporante per fusione la
società La Previdente Assicurazioni s.p.a. ) e in conseguente

rigettava la domanda spiegata dalla società In.Conf. s.r.l. di
risarcimento dei danni lamentati all’esito di incendio
verificatosi il 3/3/1990.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società In.Conf. s.r.l. propone ora ricorso per cassazione,
affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1418,
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 c.c., 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3,
c.p.c.; nonché «contraddittoria ed illogica>> motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
l ° co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: «Se, in
tema di assicurazione contro i danni, decorrendo la
prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità dal
momento della conclusione della procedura arbitrale per la
quantificazione del danno ( ove tale procedura sia prevista nel

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parziale riforma della pronunzia Trib. Foggia 27/7/2002,

contratto di assicurazione ), la nullità del relativo elaborato
peritale-collegiale impedisca il decorrere del suddetto termine
prescrittivo>>.
Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.

invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del
merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico,
privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro
(cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona

4

Esso reca un quesito di diritto formulato in termini

sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza della propria tesi difensiva.
Tanto più che nel caso esso risulta formulato in
violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di

Onesto Luciano, in proprio e quale legale rappresentante della
In.Conf. s.r.1.>>, all’essere stato <>, al <>, <>, all’<>, alla «perizia contrattuale>>, al <>, alla comparsa di
costituzione e risposta della società La Previdente
Assicurazioni s.p.a., alla sentenza del giudice di prime cure,
all’atto di appello ], di cui lamenta la mancata o erronea
valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,

5

merito E es., alla <

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