Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19535 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18708/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.E. (indicato anche come D.E.);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5387/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, proposta dal cittadino gambiano D.E. (indicato anche come D.E.), nato a (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di essere stato arrestato con l’accusa di aver rotto un trattore della società statale dove lavorava, di essere poi stato rilasciato grazie all’intervento dello zio e di essere riuscito a fuggire prima del processo, temendo in caso di rientro di essere condannato a causa dell’appartenenza politica del defunto padre, già detenuto quale membro del partito UDP.

La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello del ricorrente, riconoscendo il solo diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale decisione il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 14132 del 23 maggio 2019, la Prima sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in vista del pronunciamento delle Sezioni Unite sulle “questioni di massima di particolare importanza riguardanti, tra l’altro, l’applicabilità della nuova normativa introdotta con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e disposizioni connesse) nei giudizi in corso sulle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della citata nuova normativa”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione sul buon inserimento sociale del ricorrente, sulla asserita interruzione dei suoi rapporti con la famiglia e sulla “leggera instabilità” del suo Paese d’origine, senza verificare la “significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. 4455/2018).

3. Il motivo merita accoglimento alla luce della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite, che in particolare, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno dato continuità all’orientamento inaugurato dall’arresto da ultimo citato, affermando i principi di diritto così massimati:

1) “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

2) “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

4. Invero la corte d’appello ha fondato il riconoscimento della protezione umanitaria sul fatto che sarebbe pregiudizievole per l’avvenire del ricorrente “lo sradicamento da un ambiente di vita all’altro”, tenuto conto (solo) “di una ancora leggera instabilità del paese di origine dell’appellante, della sua maggiore vulnerabilità e fragilità in considerazione degli asseriti rapporti familiari interrotti” e della dimostrata “volontà di inserimento sociale nel nostro paese, per essersi impegnato (…) a reperire un posto di lavoro sia pure a tempo determinato nel settore dell’agricoltura”.

4.1. Così facendo, il giudice a quo non ha operato in concreto quella “valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine” cui le Sezioni Unite hanno assegnato “rilievo centrale”, “al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.

4.2. Deve dunque escludersi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”, ed anche solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, poichè altrimenti si avrebbe riguardo “non già alla situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto a quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. ex multis Cass. 630/2020). Al riguardo questa Corte ha chiarito che la necessaria verifica può essere effettuata dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, sempre che il ricorrente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio affinchè la Corte d’appello, in diversa composizione, effettui la valutazione comparativa ritenuta indispensabile dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’invocata protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA