Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19534 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19534 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 11258-2017 proposto da:
CORCILLO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIPRO n.77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,
che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C:T.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
EUROPA n.190, presso l’avvocato ROBERTA MAZZI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE GRANIERO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3167/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 28/10/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 28 ottobre 2016, la Corte di appello di Roma

proposta da Giovanna Corcillo nei confronti di Poste Italiane s.p.a.
intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro intercorso tra essa istante e la convenuta società per il
periodo dal 22 febbraio al 31 marzo 2011 ed all’accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla
stipula del contratto , ovvero dal 21 febbraio 2011, con condanna di
Poste Italiane a riammetterla in servizio nonché al pagamento delle
mensilità maturate dalla cessazione del rapporto;
che, per quello ancora di rilievo in questa sede, ad avviso della
Corte territoriale l’apposizione del termine, essendo stato il contratto
stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del d.Lgs n. 368/2001,
non richiedeva l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
organizzativo e produttivo e, inoltre, la società aveva provato di aver
rispettato la cd. “clausola di contingentamento” e di aver assolto
all’obbligo di comunicazione delle assunzioni a termine alle 00.SS.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Corcillo
affidato a due motivi cui resiste con controricorso Poste Italiane
s.p.a.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
in cui dissente dalla proposta del relatore insistendo per
l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 11258 sez. ML – ud. 23-05-2018
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confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda

che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
dh

rtt. i e 2, comme 1 bis, del dids. n. 368/2001

nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.) essendo l’interpretazione accolta dalla
Corte territoriale dell’art. 2, comma 1 bis, cit. non conforme al diritto
interno – dovendo, comunque, essere indicate le ragioni di carattere

aveva introdotto un’ipotesi “esclusiva e/o alternativa” di apposizione
del termine, bensì aveva aggiunto ulteriori oneri rispetto a quelli
previsti dall’art. 1 del d.Lgs. n. 368/2001 – e contraria alla
normativa comunitaria in materia di contratto a termine; con il
secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.
2, comma 1 bis, d.Lgs. n. 368/2001 ( in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame
ritenuto provata il rispetto del limite percentuale del 15% fissato
dalla legge sulla scorta di documenti di parte oltre che generici e
tempestivamente contestati e, peraltro, avendo riguardo all’organico
aziendale calcolato “per teste” e non col criterio del “full time
equivalent” da utilizzare, invece, più correttamente per poi
confrontarlo con il numero degli assunti a termine determinato “per
teste”;

che il primo motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte che ha riconosciuto sia, sulla scorta della sentenza della
Corte costituzionale n. 214/2009, il carattere “acausale” della norma
in questione (cfr. per tutte Cass., SS.UU., 31 maggio 2016 n.
11374) sia l’applicabilità del comma 4 bis aggiunto dall’art. 1,
comma 40, I. n. 247/2007 ai contratti a termine stipulati
anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass.22 dicembre 2016
n. 26674, decisioni alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118
disp. att. cod. proc. civ.). Peraltro, anche la Corte di giustizia
dell’Unione europea (C-20/10, Vino) ha precisato che la disposizione
di cui all’art. 2, comma 1 bis, “non contrasta con l’ordinamento
comunitario, in quanto è giustificata dalla Direttiva 1997/67/CE, in
tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo
Ric. 2017 n. 11258 sez. ML – ud. 23-05-2018
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tecnico, organizzativo o produttivo, ciò perché la predetta norma non

in rilievo la Direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo
determinato, neppure con riferimento al principio di non
discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato,
ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie
di lavoratori a tempo determinato”. In tal senso si è espressa Cass.

l’indicata disposizione persegue uno scopo distinto da quello
consistente nella garanzia dell’attuazione, nell’ordinamento
nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE
prevista dal d.lgs. n. 368/2001. Ciò trova conferma nel fatto che
essa è stata introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 266/2005, art.
1, comma 558 che, data la sua natura di legge finanziaria, non era
finalizzata a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
dall’accordo quadro e, quindi, ad integrare le misure di recepimento
dell’accordo stesso;
che del pari infondato è il secondo motivo in quanto il raffronto
deve essere effettuato su base omogenea verificando il rispetto della
percentuale di contingentamento applicando il criterio del ‘per teste’
tanto l’organico aziendale che al numero dei lavoratori a termine,
come correttamente affermato nell’impugnata sentenza.
L’applicazione di un doppio criterio, ovvero del ‘full time equivalenti
per calcolare l’organico e di quello ‘per teste’ per determinare gli
assunti a termine realizza, infatti, un raffronto irrazionale per la
disomogeneità dei parametri di commisurazione delle due grandezze
e non coerente con la formulazione letterale della norma che è quella
di garantire un’adeguata proporzione tra due specifiche tipologie
contrattuali – tempo determinato e tempo indeterminato – (cfr.
Cass. 11 febbraio 2014, n. 3031 resa con riguardo ad una ipotesi in
cui la percentuale da non superare era stata fissata dalla
contrattazione collettiva e la recente Cass. 15 gennaio 2018, n. 753
resa proprio con riferimento all’art. 2, co. 1

bis,

del d.lgs. n.

368/2001); peraltro, la Corte territoriale ha sottolineato che i dati
forniti dalla società erano stati solo genericamente contestati
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11 luglio 2012, n. 11659 che ha ulteriormente precisato che

precisandosi anche perché le contestazioni mosse non potevano
considerarsi specifiche;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo in favore della controricorrente società;

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Il Presidente

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della

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