Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19534 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. I, 18/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17097/2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Finizio Francesca,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vigliotti Daniela, giusta

procura allegata al ricorso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5011/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere Vella Paola.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, proposta dal cittadino pakistano M.S., nato a (OMISSIS), che aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan poichè, dopo la morte del padre, era stato accusato dallo zio dell’uccisione di uno dei cugini, denunciati dalla madre per l’aggressione perpetrata in danno della loro abitazione familiare e della stessa persona del ricorrente (che aveva subito l’amputazione dell’indice della mano sinistra).

La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l’appello del ricorrente, riconoscendo il solo diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale decisione il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 14131 del 23 maggio 2019, la Prima sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in vista del pronunciamento delle Sezioni Unite sulle “questioni di massima di particolare importanza riguardanti, tra l’altro, l’applicabilità della nuova normativa introdotta con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e disposizioni connesse) nei giudizi in corso sulle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della citata nuova normativa”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; 8Cedu; 2 Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione unicamente sul proficuo inserimento in Italia del ricorrente, senza verificare l’esistenza di “un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, tale da comportare la lesione della vita privata e familiare”, come richiesto dall’orientamento inaugurato da Cass. 4455/2018.

3. Il motivo merita accoglimento, alla luce della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite, che, in particolare con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno affermato i due principi di diritto così massimati:

1) “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.

2) “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

4. Invero, la corte d’appello si è limitata a valorizzare il “proficuo inserimento lavorativo dello straniero” (in forza di contratti di lavoro a tempo determinato), in uno alla regolarità delle sue condizioni abitative e alla sua “convinta volontà di inserimento lavorativo”, senza operare quella “valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine” cui le Sezioni Unite hanno assegnato “rilievo centrale”, “al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, escludendo al contempo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto al cittadino straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia”, nè solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (poichè altrimenti si avrebbe riguardo “non già alla situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto a quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti”).

4.1. Deve dunque escludersi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto considerando esclusivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020), avendo al riguardo questa Corte chiarito che la necessaria verifica può essere effettuata dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, sempre che il ricorrente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio affinchè la Corte d’appello, in diversa composizione, effettui la valutazione comparativa ritenuta indispensabile dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’invocata protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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