Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19534 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/09/2010), n.19534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.M., quale tutore di D.C.A., domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Marra Alfonso Luigi per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 18 settembre

2006, nella causa iscritta al n. 53315/05 Ruolo affari diversi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 aprile 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

LA CORTE

Rilevato che:

1. è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

D.C.M., quale tutore di D.C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 18 settembre 2006, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della menzionata ricorrente della somma di Euro 500,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al Giudice del lavoro di Napoli con ricorso del 15 dicembre 1995, definito in primo grado con sentenza in data 27 novembre 1997, impugnata con appello del 6 febbraio 1998, a cui ha fatto seguito sentenza di appello del 2 maggio 2001, seguita a sua volta da sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2003 e da giudizio di rinvio, instaurato con ricorso in riassunzione del 27 ottobre 2004, ancora pendente alla data di introduzione del giudizio per equa riparazione (30 giugno 2005);

il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 500,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo fissato la durata ragionevole del giudizio in anni otto e mesi sei (due anni e sci mesi per il primo grado e due anni per ciascuna delle altre fasi) ed avendo accertato una durata del processo superiore di un anno e tre mesi circa al termine ragionevole;

2. la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo diciassette motivi di ricorso, con i quali lamenta:

la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (primo motivo); la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo); il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio (terzo, quarto e quinto motivo); l’inosservanza, sulla base di carente motivazione, dei parametri Europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, anche in considerazione del modesto valore della controversia (sesto, settimo e undicesimo motivo); il mancato riconoscimento, ancora senza motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (ottavo, nono e decimo motivo); l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto degli onorari liquidati dalla CEDU e dalla Corte di cassazione e disattendendo la nota spese depositata (motivi da dodici a diciassette);

3. i motivi da uno a cinque, esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati; è, infatti, erronea la tesi della ricorrente nella parte in cui prospetta la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie apoditticamente in due anni per il primo grado e in un anno e sei mesi, rispettivamente, per il giudizio di appello e per quello di cassazione; inoltre la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in sostanziale conformità ai parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione – ancorato anche alla peculiarità della fattispecie (caratterizzata anche dallo svolgimento del giudizio di rinvio) ed a parametri anche inferiori a quelli stabiliti dalla suddetta Corte (ritenendo ad esempio ragionevole la durata di due anni e sei mesi del giudizio di primo grado) – che resiste alle infondate critiche della ricorrente, considerato altresì che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); è vincolante infine, per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

3.1. sono invece manifestamente fondate le censure di cui ai sesto, settimo e undicesimo motivo, relative a) mancato rispetto, con carente motivazione, dei parametri Europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 500,00, avuto riguardo alla determinazione nella specie del periodo di superamento del termine ragionevole di durata del processo di un anno e tre mesi, si configura irragionevolmente in misura inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU; 3.2. sono manifestamente infondate le doglianze di cui all’ottavo, nono e decimo motivo, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetari a nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

restano assorbite le censure in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, dovendosi comunque procedere alla loro riliquidazione in ragione dell’accoglimento del ricorso sotto il profilo in precedenza rilevato;

4. le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dei primi cinque motivi e degli ulteriori motivi da otto a dieci, nonchè all’accoglimento dei motivi sei, sette e undici, assorbiti gli altri, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; in particolare, determinato, in un anno e tre mesi il periodo di durata non ragionevole, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti» siano «coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 950,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero della Giustizia soccombente;

5. le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in conseguenza dell’accoglimento parziale del ricorso, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi da uno a cinque e da otto a dieci; accoglie il sesto, il settimo e l’undicesimo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 950,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

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