Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19533 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23489/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.M., in qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICCINESI Marco, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata l111/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.M. impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pistola, un avviso di rettifica parziale, derivato da un processo verbale della guardia di finanza, con il quale gli era stata contestata la presentazione di una dichiarazione infedele attinente all’Iva dell’anno 1996.

L’infedeltà, in base all’avviso, era consistita nella fatturazione di operazioni attive con aliquota inferiore a quella dovuta e nella indebita detrazione di imposta conseguente all’applicazione del regime speciale forfetario per i produttori agricoli di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 1.

La questione controversa attenne al fatto se i prodotti ceduti dal contribuente fossero idonei al consumo immediato, e dunque se dovessero rientrare, o meno, nella tabella A, parte 1, allegata al D.P.R. cit..

L’adita commissione accolse il ricorso sul rilievo del mancato adempimento da parte dell’ufficio all’onere della prova riguardo alla circostanza detta. Ritenne dunque corretta l’applicazione dell’Iva con aliquota del 4%, in coerenza con lo svolgimento di un’attività agricola.

La decisione di primo grado, impugnata dall’amministrazione finanziaria, fu confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in data 11.6.2005 avverso la quale la medesima amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso, seguito da memoria e contestuale nota di deposito – debitamente notificata – di copia del sopravvenuto provvedimento – dell’amministrazione finanziaria – di annullamento, in autotutela, dell’avviso di cui si discute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – A fronte della pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta in data 11.6.2005, il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la conseguente notifica a mezzo del servizio postale, in data 28.7.2006.

Donde esso è tardivo, atteso che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (compresa la sospensione feriale) venne a scadenza il 27.7.2006, giorno non festivo.

In conseguenza dell’annullamento dell’atto impositivo, sopravvenuto in via di autotutela, la materia del contendere è peraltro cessata, con effetto estintivo sull’intero giudizio in ragione della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46. Codesto invero costruisce la categoria astratta della cessazione della materia del contendere (formula definitoria del processo invalsa, in giurisprudenza, nei casi di riscontrata esistenza di fatti estintivi della pretesa azionata) alla stregua di situazione idonea a condurre alla estinzione del giudizio tout court, da collocare in aggiunta a quelle che (ex art. 44) comportano lo stesso effetto in forza di rinuncia.

Si pone quindi la questione della prevalenza dell’una o dell’altra declaratoria iuris, con le connesse differenziazioni di ordine sistematico anche in rapporto all’oggetto del giudicato.

Il collegio – tenuto conto del permanere di contrasti nella giurisprudenza della Corte, finanche a sezioni unite, con riguardo alla (per vero non totalmente omologa) tematica involgente l’istituto della rinuncia al ricorso, di cui all’art. 390 c.p.c. (v., per le distinte soluzioni, sez. un. n. 3129/2005, n. 16528/2008, n. 19514/2008, circa la rinuncia notificata e ritualmente accettata;

nonchè sez. un. n. 3876/2010 quanto alla rinuncia effettuata senza il rispetto delle prescritte formalità, ritenuta equipollente della manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.) – reputa di risolvere la medesima, agli specifici fini, nei termini che seguono.

2. – In sede di teoria generale, è sostanzialmente condivisa l’affermazione che le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle – comportanti l’estinzione del processo civile – di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacchè le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. La relativa declaratoria produce, invero, lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda (tanto che – al pari della rinuncia all’azione – non richiede l’accettazione della controparte).

Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (e v. infatti, da ultimo, Cass. n. 10379/2011; n. 19947/2010), perchè oggetto del processo tributario è l’accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati.

Una simile condizione, di annullamento dell’atto in via amministrativa, sopravvenendo al ricorso per cassazione, non perde dunque la sua specifica rilevanza, in quanto la sottrazione del giudizio di cassazione all’impulso di parte esclude soltanto le possibilità di una estinzione per inattività (e, quindi, in ragione della equipollenza, per rinuncia agli atti).

Sul piano effettuale, si differenzia altresì nettamente dalla rinuncia di cui all’art. 390 c.p.c., la quale comporta la mera eliminazione del processo di cassazione con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’annullamento in autotutela pone, invece, come elemento costitutivo della fattispecie, il provvedimento cui si deve l’eliminazione dell’oggetto della controversia; id est, il sottostante atto di volontà inteso a realizzare, oggettivamente, l’interesse del contribuente al riscontro dell’eccepita non debenza del tributo, e a far venir meno, quindi, la necessità di una pronuncia giurisdizionale su quell’oggetto.

In questo senso la questione afferente non è direttamente incisa dal contrasto giurisprudenziale all’inizio evocato, su cui ben altre considerazioni si imporrebbero, posto che qui si tratta semplicemente di prendere atto del venir meno del fatto generatore del contrasto tra le parti. Come anche, però, della concorde volontà, insita nella associata produzione documentale, di impedire che il regolamento del rapporto resti in ogni caso dettato dalla sentenza di merito impugnata in questa sede, con tutte le conseguenze in ordine all’oggetto del giudicato.

3. – Tanto non legittima, neppure sotto la visuale del sopravvenuto difetto di interesse, una decisione di inammissibilità del ricorso, che pur risulta adottata in taluni precedenti di questa Corte e che risolverebbe la lite solo sul versante interno al processo (e che oltre tutto dovrebbe attenere alla mancanza di un presupposto processuale, mentre l’interesse è una delle condizioni dell’azione).

Impone invece la declaratoria corrispondente alla specificità della situazione di fatto che ne è alla base, ancorchè, nel processo tributario, detta situazione si rinvenga dal legislatore conchiusa in seno a una paritetica categoria generale – la estinzione del processo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) – sulla base di una esemplificazione mera (non immune da giusta critica dottrinale), chiaramente costruita attorno a una regola sistematica intesa ad accomunare in unica polivalente categoria tutte le fattispecie che, al di là dell’inquadramento dogmatico, risultano caratterizzate dal venir meno della necessità delle attività processuali conseguenti all’introduzione della lite (“nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso”).

Una siffatta declaratoria prevale su ogni diverso esito del processo, giustappunto in ragione della riscontrata composizione aliunde del contrasto tra le parti, il cui profilo funzionale travolge la sentenza impugnata. E d’altronde nella medesima direzione del succitato inquadramento teorico muove finanche la necessità pratica di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, posta al centro delle recenti innovazioni normative (tanto del D.Lgs. n. 40 del 2006, quanto della L. n. 69 del 2009) e tale da costituire un importante canone interpretativo della stessa disciplina positiva anteriore, certamente agevolata (come opportunamente evidenziato da sez. un. n. 19514/2008) da una definizione della regiudicanda in modi alternativi alla decisione.

4. – Il profilo funzionale, che in ogni caso caratterizza la fattispecie, attesa la ripetuta esigenza di garantire il travolgimento della sentenza impugnata, presuppone una pronuncia, pur sempre adottata in forma di sentenza, che operi alla stregua di cassazione senza rinvio.

Ciò la più consapevole giurisprudenza di questa Corte a suo tempo ha rilevato nella considerazione che la composizione in tal modo della controversia, per il venir meno di posizioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale, ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali, attraverso la verifica dell’intervenuta cessazione della materia del contendere che da luogo alla conseguente pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non può essere proseguita.

Si impone pertanto una decisione di tal contenuto che, dando atto della sopravvenienza, equivalga, quoad effectum, a una pronuncia di merito (in tal senso Cass. n. 19161/2007; n. 3311/2000; n. 5476/1999;

n. 3075/1997).

Le spese processuali (v. C. cost. n. 274/2005) meritano integrale compensazione così come richiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere; cassa l’impugnata sentenza;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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