Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19533 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19533 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

sul ricorso 10170-2017 proposto da:
LIPPI MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato SIUZGIO
GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DANIELE BIAGINI;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
MAZZINI n.134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI HORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 130/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 13/04/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 13 aprile 2016, la Corte di Appello di

decisione del Tribunale di Massa, rigettava la domanda proposta da
Manuela Lippi nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed intesa alla
declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
intercorso tra essa istante e la convenuta società per il periodo dal 4
luglio al 29 settembre 2001 ed all’accertamento della sussistenza di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula del
contratto con condanna di Poste Italiane al pagamento delle
retribuzione maturate e maturande fino alla riammissione in servizio;

che il termine al contratto era stato apposto ai sensi dell’art. 25
CCNL 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più favorevole
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché per
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie…”;

che

la Corte territoriale – sull’assunto che “in ipotesi di

annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la
pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed
ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve
uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle
premesse logico giuridiche della decisione” e che nella pronuncia
rescindente questa Corte aveva cassato l’impugnata sentenza con
rinvio perché si accertasse se il rapporto di lavoro si era svolto
conformemente ad una delle ragioni indicate alla luce dell’art. 25 del
CCNL 2001 – osservava come esulassero dal giudizio di rinvio le
questioni sollevate dal Lippi ( ancora nel ricorso in riassunzione)

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Genova, in sede di rinvio da Cass. n. 7102/2014, riformando la

relativamente al rispetto della percentuale di assunzioni a termine
rispetto al totale dei lavoratori a tempo indeterminato ( la cd.
“clausola di contingentamento”) nonchè ogni altra questione non
strettamente relativa al principio di diritto affermato, ragion per cui
limitava la propria indagine unicamente alla verificare della
conformità dello svolgimento del rapporto di lavoro alle causali

di Poste Italiane dell’effettivo impiego della Lippi presso l’ufficio
postale di Fosdinovo per sostituire personale assente per ferie;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Lippi
affidato a due motivi cui Poste Italiane s.p.a. resiste con
controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ., la ricorrente insistendo per l’integrale accoglimento
del ricorso, Poste Italiane s.p.a. per il suo rigetto;
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione a falsa
applicazione dell’art. 112, 384 e 394 cod. proc. civ. avendo la Corte
territoriale ritenuto di non pronunciarsi in merito alla questione
relativa al superamento della “clausola di contingentamento”,
ritualmente riproposta nel precedente di giudizio di legittimità ed in
sede di riassunzione, in palese violazione del disposto del’art. 394
cod. proc. civ.; con il secondo motivo viene dedotta violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per non
avere il giudice del gravame adeguatamente scrutinato le risultanze
della prova testimoniale espletata dalla quale, contrariamente a
quanto asserito nella impugnata sentenza, non era emersa la
ricorrenza delle esigenze richiamate in contratto con riferimento
all’ufficio di destinazione della Lippi;

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dedotte in contratto giungendo a ritenere raggiunta la prova da parte

che il primo motivo è fondato alla luce del costante orientamento di
questa Corte secondo cui in materia di procedimento civile, sulle
eccezioni sollevate dal convenuto e non riproposte in sede di
legittimità all’esito della declaratoria di relativo assorbimento emesso
dal giudice dell’impugnazione di merito non si forma giudicato
implicito, non potendo le questioni dichiarate “assorbite” essere

condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole
in ordine alle medesime con la conseguenza che, poiché la forza
preclusiva della sentenza di cassazione ha per oggetto solamente le
questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente
inderogabile della pronunzia cassata, ben possono le suddette
questioni essere viceversa riproposte e decise nell’eventuale giudizio
di rinvio (Cass.

n.

1566

del 24/01/2011; Cass.

n.

26264 del

02/12/2005; Cass. n. 5681 del 10/04/2003; è stato anche precisato
che «Nel giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di
cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il
necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente
esaminate, sicché il giudice di rinvio può verificare l’ammissibilità
della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice
del merito, accogliendo la domanda principale non aveva statuito e
che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di
legittimità.» – Cass. n. 28889 del 01/12/2017);

che, invece, il secondo motivo è inammissibile in quanto si risolve
nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale
probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere
una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in
questa sede; ed infatti è stato più volte affermato che la valutazione
delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
Ric. 2017 n. 10170 sez. ML – ud. 23-05-2018
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proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso

ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr,
e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, alle luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato
inammissibile il secondo, cassata l’impugnata sentenza in relazione

composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile
il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto
e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Il Presidente

al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa

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