Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19533 del 14/09/2010

Cassazione civile sez. I, 14/09/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 14/09/2010), n.19533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno

Buozzi 19, presso gli avvocati Arrotta Carlo e Luciana Sabbatucci,

che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma in data 16 gennaio

2009, nel procedimento iscritto al n. 92/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. O.J., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Roma in data 16 gennaio 2009, che ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma in data 14 gennaio 2009 di trattenimento del menzionato cittadino straniero presso il Centro di identificazione e di espulsione di (OMISSIS);

1.1. gli uffici intimati non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto si fonda si un presupposto in fatto – assoluzione dell’ O. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non sussiste che non risulta essere stato accertato con il provvedimento impugnato ed essere stato dedotto dal ricorrente stesso nel giudizio di convalida;

2.1. il secondo motivo appare inammissibile, in quanto il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

considerato che le argomentazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010

 

 

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