Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19533 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2503-2020 proposto da:

O.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE e UMANITARIA, presso

la PREFETTURA UTG DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8998/2019 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 06/12/2019 R.G.N. 21731/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 6 dicembre 2019, il Tribunale di Torino rigettava le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte da O.Y., cittadino (OMISSIS);

2. esclusa la necessità di una nuova audizione, esso negava, come già la Commissione Territoriale, la credibilità del richiedente, per l’inattendibilità, l’incoerenza e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni in merito alla fuga dalla (OMISSIS) per motivi religiosi (essendo di etnia (OMISSIS) e di religiosa (OMISSIS), senza tuttavia conoscere neppure il numero dei sacramenti), dopo l’uccisione del padre, in un agguato teso da banditi mentre si recavano insieme in chiesa e nel quale egli era rimasto ferito, nell’anno (OMISSIS): nello stesso anno essendo morta anche la sorella ed essendo allora, appena dodicenne, stato preso nella propria famiglia dallo zio (che però, di religione (OMISSIS), lo maltrattava), essendone poi, alla sua morte nel (OMISSIS), allontanato dalla zia; rimasto solo, aveva lavorato per qualche tempo con un autista di autobus che lo aveva raccolto per strada, finché, a seguito di un’aggressione da alcuni ladri da cui l’autista era riuscito a scappare e nella quale egli era stato ferito, aveva lasciato il Paese, andando prima in Libia ed arrivando in Italia il 14 giugno 2016;

3. dall’accertata non credibilità il Tribunale traeva la carenza di prova in ordine ai requisiti propri di ogni misura di protezione, partitamente illustrati: tanto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche alla luce delle informazioni assunte da fonti internazionali in ordine alla situazione generale della (OMISSIS) (interessata da una violenza indiscriminata per la presenza del gruppo terroristico di matrice religiosa (OMISSIS), peraltro in zone, quelle settentrionali e del nord-est, diverse da quelle di provenienza del richiedente) tanto di quella umanitaria, in assenza di individualizzazione delle condizioni di vulnerabilità;

4. con atto notificato il 30 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) od omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per l’inadeguata valutazione della vicenda, non comprensibile se non collocata nella complessità di tradizioni e di costumi del Paese, attraversato da conflitti religiosi sfocianti in un terrorismo pervasivo, non confinabile soltanto in alcune aree (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per omessa valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente, in relazione al segnalato stato di “stress emotivo e… sofferenza psichica in atto” (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. entrambi i motivi difettano di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845);

3.1. il ricorrente non ha, infatti confutato, tanto meno specificamente, il ragionamento argomentativo del Tribunale, in ordine alla ritenuta non credibilità del richiedente (all’ultimo capoverso di pg. 3 e al primo di pg. 4 del decreto);

3.2. in proposito, deve essere peraltro ribadita la natura di apprezzamento di fatto della valutazione di credibilità del racconto del cittadino straniero, rimesso al giudice del merito e censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 1195); e che soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integra un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 30 giugno 2020, n. 13257);

3.3. il ricorrente neppure ha confutato l’accertamento in ordine all’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS), riconducibile alla formazione terroristica di matrice religiosa (OMISSIS), collocata nella parte settentrionale del Paese (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1268; Cass. 5 novembre 2018, n. 28119; Cass. 7 novembre 2018, n. 28433; Cass. 15 maggio 2019, n. 13088; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5293), che il Tribunale ha tratto da fonti informative aggiornate e specificamente indicate (ai primi due capoversi di pg. 5 del decreto), in esatto adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.4. infine, neppure ha confutato il rigetto della domanda di protezione umanitaria, in quanto “genericamente motivata” e priva di “una individualizzazione dei motivi umanitari” (così al penultimo capoverso della parte motiva a pg. 6 del decreto);

4. non si configura, in ultimo, il vizio motivo denunciato, al di là della sua astrattezza, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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