Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19532 del 26/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19532 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 24515-2007 proposto da:
MUSTI

RUGGIERO

MSTRGR45L28A669V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MALIZIA PASQUALE giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

PAGAZZO DOMENICO FRANCESCO o DOMENICO FRANCESCO
STEFANO PGZDNC62A01L049I, quale procuratore speciale
di

DORONZO

RUGGIERO

ROBERTO,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 26/08/2013

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RIZZI CARMINE giusta delega in
atti;
– controricorrente

di BARI, depositata il 24/7/2007, R.G.N. 1145/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 336/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/7/2007 la Corte d’Appello di Bari, in
accoglimento del gravame interposto dal sig. Domenico
Francesco Stefano Pagazzo, quale procuratore speciale del sig.
Ruggiero Roberto Doronzo, e in conseguente parziale riforma

contratto di locazione intercorso tra il locatore Doronzo e il
conduttore sig. Ruggiero Musti.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Musti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il Pagazzo, nella qualità, che
ha presentato anche memoria.

mcarvI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia

violazione e

falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 c.c., 5 L. n. 392
del 1978, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, 4 e 5,
c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 32 l. n. 865 del 1971, 7 e 8 l. n. 10 del 1971, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, 4 e 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione dell’art. 55 L. n.
392 del 1978, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, 4 e 5,
c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia «nullità della sentenza … per
mancanza di motivazione e contraddittorietà>>, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.

3

della pronunzia Trib. Trani 2/3/2004, dichiarava risolto il

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
10 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa

degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici
del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse
regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a
diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della
contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;
Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi
difensive.

4

Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione

Tanto più che nel caso essi risultano formulati in
violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., al <>>>, allo <>, alla comparsa di costituzione e
risposta di controparte, alle <>, all’<>, all’«ordinanza del 14.09.2000>>, al <>, alla <>, al «pagamento

banco iudicis>>,

alle

<>, all’<>, all’<>, al
<>,
alla <> del <>, alla
<>, all’<>, all’<>, agli

5

per il mancato pagamento dei canoni scaduti 1’01.12.1999,

<>, alla relativa integrale
accettazione ad opera di controparte, alla <>, e in particolare
al relativo <> ], di cui lamenta la mancata o erronea
valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011,

n.

19069;

23/9/2009,

Cass.,

6

n.

20535; Cass.,

stipulata fra il sig. Doronzo Luigi, dante causa del Doronzo

3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate
censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base
alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella

verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare
la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il 1 ° , il
2 ° e il 3 ° motivo invero non recano affatto la prescritta
“chiara indicazione” -secondo lo schema e nei termini
delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si

7

condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di

risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
( cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258 ),

a fortiori non consentita in presenza

di formulazione come detto nella specie altresì violativa
dell’art. 366, 1 ° co. n. 6, c.p.c.

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e

a fortiori

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del
motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
Senza sottacersi che la denunzia di cui al 2 ° motivo
inammissibilmente prospetta altresì profili di novità.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n.
40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in
vigore del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

8

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto

cassazione, che liquida in complessivi euro 2.300,00, di cui
euro 2.100,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 17/5/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA