Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19531 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26716-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO

75, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la nullità della

sentenza con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato all’associazione Metropolis Europa nonchè ad C.A. e Ca.An., questi ultimi quali legali rappresentanti succedutisi nella carica presso l’associazione e autori delle violazioni, avviso di accertamento con cui sono state ritenute dovute i.r.pe.g., i.r.a.p. e i.v.a. per l’anno di imposta 2000 e sono state irrogate sanzioni, avendo l’associazione regolarmente tenuto la contabilità! ma non avendo presentato dichiarazioni dei redditi e i.v.a..

C.A. ha proposto ricorso innanzi alfa commissione tributaria provinciale di Roma, che lo ha rigettato.

La sentenza, appellata da C.A., è stata riformata dalla commissione tributaria regionale del Lazio in Roma, che ha accolto il ricorso di C.A. e annullato l’avviso di accertamento.

Con la sentenza si è affermato: – non essere configurabili nel caso di specie un litisconsorzio necessario; – non essere provato che C.A. avesse svolto attività in forma associata, essendo stabilmente per lavoro negli Stati Uniti d’America, non rilevando che avesse stipulato un mutuo e fosse anagraficamente residente in Roma, ciò che renderebbe non applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5; – non essere validamente motivato l’accertamento “per relationem” rispetto al processo verbale redatto dalla guardia di finanza, in quanto tale secondo atto non sarebbe stato notificato allo stesso C.A., non potendo valere la procura a intrattenere rapporti con la p.a. conferita alla sorella Ca.An. a trasferire sullo stesso gli effetti della notifica a lei effettuata.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con un primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 cod. civ. in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 11 e all’art. 2697 cod. civ., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso.

2. – Con un secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso.

3. – Con un terzo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, da altri punti di vista.

4. – Come si evince dal riepilogo testè offerto, nel dedurre tre motivi, l’agenzia ricorrente ha inteso formulare nell’ambito di ciascuno due diverse e separate censure costituenti altrettante doglianze.

5. – Ciò posto, sono fondati e vanno accolti il primo e secondo motivo, entrambi sotto i denunciati profili di violazione e falsa applicazione di norme giuridiche e vizi motivazionali; resta assorbito l’esame del terzo motivo, espressamente dedotto in via subordinata, in entrambi i suoi profili.

6. – In ordine al primo motivo, trascrivendo l’atto di costituzione in giudizio, l’agenzia ha evidenziato, quanto alla “regula iuris” di cui essa aveva chiesto l’applicazione; di aver. ravvisato la responsabilità di C.A. nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 quale legale rappresentante dell’associazione e quindi autore della violazione solidalmente responsabile per omissione della presentazione delle dichiarazioni; trascrivendo, poi, la sentenza impugnata, ha sottolineato come in essa si faccia applicazione della diversa “regula iuris” del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, introducendosi questioni relative all’avere o meno la parte esercitato attività in forma associata, aspetto questo del tutto irrilevante, al pari del profilo probatorio circa la residenza effettiva e al rilievo dell’art. 38 cod. civ., in relazione alla responsabilità quale legale rappresentante, non incisa neppure dall’aver conferito delega. “A latere”, dunque, rispetto all’erroneo apprezzamento giuridico (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – cfr. pp. 9-10 del ricorso), l’agenzia faceva valere il vizio di motivazione nell’apprezzamento del profilo probatorio (cfr. pp. 9-10 cit.), non valutato o mal valutato, costituito dalla non contestazione sulla qualità di presidente dell’associazione in capo ad C.A., di carattere decisivo atteso che il mancato esame di tale risultanza processuali invalida l’efficacia delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato.

7. – Rileva la corte che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 è norma che si collega al disposto dell’art. 2, comma 2 del medesimo decreto in tema di sanzioni per violazioni tributarie, il quale ultimo dispone in via generale che “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. In tale quadro, in particolare, l’art. 11, al comma 1, prevede che “Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa… dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica… l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati al pagarriento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”; al comma 1″, poi, prevede che “Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione… estingue l’obbligazione indicata nel comma 1.” Il quadro normativo è poi completato dall’art. 5, comma 2, che fa salva “la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1”, mentre, in assenza di dolo e colpa grave e di un diretto vantaggio dell’autore, l’esecuzione della sanzione nei confronti di quest’ultimo è esclusa, ma solo per la somma eccedente Euro 51.645,69 (pari a lire cento milioni – cfr. sul punto sez. 5 n. 22912 dei 2014). Ciò posto, e rilevato che le violazioni contestate sono di natura omissiva, e quindi per loro natura imputabili al soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni omesse ossia il presidente (responsabilità del tutto diversa da quella ex art. 38 cod. civ. concernente coloro che “hanno agito” in nome e per conto dell’associazione, di tipo commissivo – cfr. sul punto da ultimo sez. 3, n. 18188 del 2014), emerge con chiarezza che la commissione regionale avrebbe dovuto valutare tale tipologia di imputazione della responsabilità, diversa da quella considerata (cfr. altresì, per l’irrilevanza dellà delega di funzioni, in caso simile ma afferente le società, sez. 5, n. 11433 del 2015). Ne deriva la fondatezza della doglianza.

8. – Con il secondo motivo, invocando in particolare la “regula iuris” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 (al pari del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56) secondo cui, se la motivazione fa riferimento a un atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, la ricorrente lamenta la erronea e parziale applicazione della, regola, nella parte della sentenza impugnata con cui la commissione di merito – ritenuto che il p.v.c. non fosse pervenuto a conoscenza di C.A. (ciò su cui ha formulato terzo motivo di ricorso subordinato, che si ha per assorbito) – ha escluso la notificazione del p.v.c. e ha direttamente da ciò tratto l’invalidità dell’atto impositivo motivato in riferimento ad esso, senza valutare – ciò che la disposizione invocata impone – se il contenuto di esso fosse richiamato nella sua essenza (regolarità delle scritture contabili, ma omessa presentazione delle dichiarazioni, fatti peraltro non contestati). Tale profilo è stato dedotto, come già detto, “a latere” rispetto all’erroneo apprezzamento giuridico (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – cfr. p. 21 del ricorso), anche “sub specie” di vizio di motivazione nell’apprezzamento del profilo probatorio (cfr. p. 21 cit.), non valutato o mal valutato.

9. – Le doglianze sono fondate, in quanto effettivamente: il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 (al pari dell’art. 56 del d.p.r. n. 633 del 1972), correttamente applicato, avrebbe imposto, anche sotto il profilo dell’iter logico-giuridico della motivazione adottata, una più adeguata valorizzazione del profilo del recepimento dei contenuti del p.v.c. nell’atto impositivo, tenuto anche conto della indicata esiguità degli elementi fattuali decisivi (regolarità delle scritture contabili, ma omessa presentazione delle dichiarazioni) emergenti dal p.v.c. Deriva da tanto la necessità di un rinnovato esame da parte del giudice di merito.

10. – Alla luce di quanto più sopra enunciato, dunque la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto sopra esplicati, procederà a rinnovato esame dei profili investiti da vizi di motivazione e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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