Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19531 del 23/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19531 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9614-2017 proposto da:

posTv

ITALIANE S.P.A. GT.97103880585, in persona del legle

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale
1AIROPA 1=1_190, ptestsavvt nttu ROSSAN Ci \V I 1 I i

titli’Airmi

Legale Territoriale Centro di Poste Italiane , rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO STEFANO PESANTE;

– ricorrente contro
CANISTRO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BUCC ARI n.11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TALL:\ DIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato .ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

A-7

Data pubblicazione: 23/07/2018

avverso la sentenza n. 4735/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 17 ottobre 2016, la Corte di Appello di
Roma, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità
del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra
Annamaria Canistro e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 18
febbraio al 30 aprile 2002 con conversione in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dal 18 febbraio 2002 e giuridica
prosecuzione dello stesso e condanna della società al pagamento di
una indennità ex art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010 n. 183 pari
a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali;

che

il termine era stato apposto per

“esigenze tecniche

organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un
più funzionale riposizionamento di

risorse sul territorio, anche

derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o
servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del
17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17
aprile 2002”;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a due motivi cui resiste la Canistro con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

Ric. 2017 n. 09614 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

RILEVATO

che la Canistro ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. in cui insiste per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.
1372, cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod.
proc. civ.), avendo il giudice del gravame erroneamente rigettato

consenso dei contraenti; con il secondo motivo si denuncia violazione
e falsa applicazione di plurime disposizione di legge nonché omessa
ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio ( in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod.
proc. civ.) in quanto la Corte territoriale erroneamente aveva
ritenuto illegittima l’apposizione del termine per non avere la società
provato la esistenza in concreto, cioè con riferimento all’ufficio di
destinazione della Canistro, delle esigenze indicate in contratto;

che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della
consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mera
inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine,
quindi, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una
risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010
n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887 ed ancora: Cass. 10-11-2008 n.
26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554,
Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-82011 n. 16932), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca
tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa
ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre
definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002
n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279); ed infatti, nella
fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che il mero decorso di un
lasso di tempo neppure eccessivamente ampio (tre anni) non era
circostanza certamente incompatibile con la volontà di dar corso alle
azioni a tutela dei propri diritti e tale accertamento di fatto, compiuto
dalla Corte di merito, risulta aderente al principio sopra richiamato e
resiste alle censure della società ricorrente che, in sostanza, si
Ric. 2017 n. 09614 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo

incentrano su una diversa lettura delle predette emergenze fattuali
da questa Corte già ritenute non idonee a dimostrare l’esistenza di
un volontà risolutiva del rapporto e che, peraltro, finiscono con il
sollecitare anche una inammissibile nuova valutazione del merito non
ammissibile in questa sede;

che è inammissibile il secondo motivo in quanto non censura

che la società non aveva provato la ricorrenza in concreto delle
esigenze indicate nella causale essendosi limitata a dimostrare
l’esistenza in generale di un processo di mobilità interna senza
fornire alcuna prova dell’incidenza di tale situazione anche sull’ufficio
di destinazione della Canistro, non essendo l’uopo utile la prova
testimoniale articolata perché generica; ed infatti la censura finisce
con il sollecitare, sul punto, un inammissibile nuovo giudizio circa il
merito della controversia;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore il ricorso va
rigettato;

che le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e vengono
liquidate nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv.
Antonio Rosario Bongarzone per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
Ric. 2017 n. 09614 sez. ML – ud. 23-05-2018
-4-

adeguatamente l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA