Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19531 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23428/2017 proposto da:

COMUNE QUARTUCCIU, in persona del Sindaco pro tempore P.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COSTANTINO MURGIA;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, in

persona legale rappresentante in Italia D.M.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) ARL;

– intimata –

nonchè da:

CENTO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dagli avvocati MASSIMILIANO MARCIALIS, CARLA VALENTINO;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE QUARTUCCIU, COMPAGNIE FRANCAISE DASSURANCE POUR LE COMMERCE

EXTERIEUR SA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Quartucciu ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 229/2017 (pubblicata il 27/03/2017) della Corte di Appello di Cagliari.

Resistono con autonomo controricorso la Compagnie Frarnaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. e Cento Società Cooperativa che propone altresì ricorso incidentale subordinato, illustrato con memoria.

Il Comune ricorrente espone di aver convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la Cento società Cooperativa, la (OMISSIS), il Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni, la Compagnia Coface Assicurazione, poi Compagnie Franqaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A, riferendo di avere stipulato con le cooperative convenute due convenzioni, l’una il 13.09.1996 e l’altra il 14.12.2000, con cui veniva concesso il diritto di superficie su un’estesa area comunale per la realizzazione di 429 appartamenti a fronte del corrispettivo di Lire 10.700.000.000 per le opere in senso stretto, sulla base dei criteri di congruità stabiliti dalla L. n. 109 del 1994; di avere, poi, per venire incontro alle esigenze delle cooperative convenute, consentito loro di realizzare opere di vario genere in sostituzione del pagamento in denaro per l’importo di Lire 10.700.000.000; di avere riscontrato che le cooperative non avevano eseguito lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aggiuntive, tra queste quella relativa alla copertura del canale (OMISSIS) per un importo risultato pari ad Euro 2.453.912,28; di avere escusso inutilmente la garanzia a prima richiesta prestata dalla Compagnie Frarnaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A..

Il giudice adito accoglieva la domanda nei confronti della Compagnie Franaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A che veniva, di conseguenza, condannata a corrispondere al Comune Euro 1.972.086,04.

La Corte d’Appello di Cagliari, riuniti i ricorsi proposti dalla Compagnie Frangaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A e dalle Cooperative Cento ed (OMISSIS), con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, riformava parzialmente la decisione di prime cure, rigettando la domanda del Comune di Quartucciu relativa alle polizze m. (OMISSIS), emesse in relazione all’adempimento delle obbligazioni assunte dai concessionari con riferimento alle opere aggiuntive, rigettava per l’effetto la domanda di regresso proposta dalla Compagnie Franqaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A nei confronti delle cooperative garantite, confermava le restanti statuizioni e compensava tra le parti le spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Quartucciu denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. l.

La Corte d’Appello che, attribuendo rilievo alla nota n. 11148/22.06.2009 -con cui il Responsabile del settore Lavori pubblici aveva affermato di ritenere irrealizzabile il progetto di copertura come impostato con la convenzione intercorsa con le cooperative Cento Società Cooperativa, (OMISSIS) e Consorzio Sardo delle Costruzioni, precisando che la convenzione necessitava di una riconversione e che pertanto la polizza rilasciata a garanzia dell’opera di copertura del canale non era escutibile – aveva ritenuto arbitraria e pretestuosa la richiesta di escussione della polizza, sarebbe per questo incorsa nella violazione denunciata in epigrafe, giacchè avrebbe omesso di considerare che ripetutamente, con più atti successivi alla predetta nota, tutti richiamati, il Comune aveva confermato la volontà di escutere la polizza.

L’esame di tali atti avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello ad escludere che avesse rinunciato ad avvalersi della copertura fideiussoria, anche in ragione del fatto che era stato convenuto che, ove le cooperative non avessero ottemperato ai propri obblighi, le polizze fideiussorie sarebbero state escusse. Non solo: non essendo intervenuto un atto formale di revoca e non essendo il dirigente comunale legittimato a rinunziare all’escussione della polizza, in nome e per conto del Comune, la sentenza avrebbe altresì violato il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 1.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente imputa al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 41, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo l’ente comunale le norme indicate in epigrafe avrebbero introdotto un amplissimo potere discrezionale in capo all’Amministrazione regionale e al Comune chiamato a realizzare la copertura del canale (OMISSIS), perciò la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che in seguito al D.Lgs. n. 152 del 2006, non vi fosse più la possibilità di realizzare la copertura del canale (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1372,1375,1944 c.c., avendo accolto le eccezioni delle controparti secondo cui le polizze azionate avevano perso valore ed efficacia.

Ricorso incidentale subordinato di Cento società Cooperativa.

4. La cooperativa resistente insiste per l’analisi delle ulteriori argomentazioni esposte in grado d’appello e non esaminate dal giudice a quo, perchè ritenute assorbite, tendendo a dimostrare che, essendo la copertura dei canali vietata per legge, la convenzione stipulata avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per avere previsto l’assunzione di un obbligo contra legem.

5. In via preliminare va osservato che il ricorso difetta della rappresentazione dei fatti di causa che questa Corte ha potuto ricostruire solo in virtù della sentenza impugnata e del controricorso del resistente, in spregio del principio di autonomia ed autosufficienza del ricorso: Cass. sez. un. 22/05/2014, n. 11308.

Infatti, il ricorrente intitola una parte del ricorso “Svolgimento del processo” (p. 2) e sotto tale etichetta riferisce in modo assai sbrigativo ed insufficiente taluni dei fatti storici che hanno occasionato la controversia.

Dopo avere riferito della ricorrenza di due atti convenzionali, il cui contenuto è stato riportato in maniera assai sbrigativa, riferendo esclusivamente della costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie su una considerevole area comunale, ed avere accennato ad un mutamento degli accordi iniziali giustificato per andare incontro alle esigenze delle Cooperative resistenti, il Comune si limita a dedurre il parziale adempimento degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle aggiuntive (non ha mai chiarito in che occasione fossero state assunte tali obbligazioni aggiuntive, proprio perchè niente ha precisato in ordine ai due atti convenzionali, ad eccezione della data in cui erano stati stipulati) e di aver citato in giudizio non solo le “controparti, ma anche la Compagnie Franaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A obbligatasi a corrispondere, a semplice richiesta, quanto previsto da tre polizze stipulate, rispettivamente, con il Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni, con la Cooperativa (OMISSIS) Soc. Cooperativa edilizia S.r.l., con la Cooperativa Cento soc. Coop. a.r.l.. Dello svolgimento dei processi di primo e secondo grado non si conosce pressochè nulla, essendo stato riportato esclusivamente il dispositivo delle relative sentenze.

Fa, dunque, difetto la rappresentazione dei fatti processuali, non vi è neppure un accenno alle posizioni assunte in entrambi i gradi di giudizio dalle parti coinvolte. Il che ha reso impossibile percepire, sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso con le conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti.

Per di più, va rilevato che neanche la prospettazione dei motivi di ricorso avverso la decisione impugnata consente di percepire con facilità le ragioni delle domande e delle decisioni di primo grado e di secondo grado, posto che in essi si suppone evidentemente il pregresso svolgimento processuale

Tanto premesso, si ribadisce che l’esposizione sommaria dei fatti è prescritta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ove è considerata uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso. Essa deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza imporle o pretendere che si avvalga, a tale scopo, di altre fonti o degli atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 18/05/2006 n. 11653).

Va, altresì, ricordato che la prescrizione del requisito non soddisfa affatto un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale all’offerta di una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per Cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

6. Pur essendo i precedenti rilievi assorbenti, anche l’analisi dei singoli motivi, se consentita, si sarebbe risolta in un giudizio di inammissibilità.

Relativamente al primo motivo, questa Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal Comune ricorrente, buona parte della motivazione della sentenza impugnata si è occupata proprio della nota n. 11148/22.06.2009, con cui il responsabile del Comune aveva ammesso l’irrealizzabilità del progetto di copertura del canale (OMISSIS); proprio dall’esame del suo contenuto, oltre che dalle argomentazioni con cui il ricorrente aveva contrastato tale conclusione, era derivato il giudizio di arbitrarietà e pretestuosità della richiesta di escussione della polizza fideiussoria.

Il giudice a quo (p. 19) aveva accertato che il Comune di Quartucciu, preso atto dell’impossibilità di realizzare la copertura del canale, aveva ritenuto necessario provvedere alla riconversione della convenzione stipulata con le cooperative concessionarie “esigendo il controvalore dell’opera di copertura del canale che non poteva essere più portata a compimento, e che di conseguenza, non era escutibile la fideiussione rilasciata a garanzia della esecuzione dell’opera di copertura del canale”.

La decisione della Corte territoriale, la cui ratio decidendi non è stata affatto raggiunta dal motivo di ricorso, è nella sostanza la seguente: la polizza era stata prestata a garanzia dell’obbligo di eseguire delle precise opere e non a garanzia del pagamento del corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie.

Non è vero, dunque, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle richieste del Comune di Quartucciu successive alla nota del dirigente comunale del 2009; è vero, invece, che le ha respinte implicitamente con la seguente motivazione che, si ripete, non è stata aggredita dal motivo di ricorso: l’impossibilità di realizzazione dei lavori del canale (OMISSIS), a differenza di quanto preteso dal ricorrente, comporta il venir meno dell’obbligo, sia delle Cooperative che della Compagnia assicuratrice, di riconoscere comunque il corrispettivo previsto nelle originarie convenzioni, a fronte della concessione di aree edificabili di proprietà pubblica. “Infatti, il corrispettivo per la concessione di aree di proprietà pubblica ha natura diversa rispetto all’obbligo di eseguire un determinato lavoro aggiuntivo, ed alla permanenza della polizza a suo tempo emessa a garanzia della esecuzione di tale opera”.

Se ne deduce l’inammissibilità del motivo per non avere individuato la ratio decidendi della sentenza gravata: il Comune infatti elenca una serie di documenti asseritamente non esaminati, ma oggetto di discussione tra le parti e decisivi, con cui aveva sempre ribadito che la richiesta di escussione della polizza fideiussoria non era stata revocata.

La questione non è, invece, se fosse stata revocata oppure no, bensì se la polizza fideiussoria garantisse o meno l’obbligazione del pagamento del corrispettivo per l’acquisto del diritto di superficie.

Dagli scarni elementi messi a disposizione di questa Corte dal ricorrente è dato evincere che il contenuto originale della convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie a fronte del pagamento del corrispettivo previsto era stato modificato, prevedendo che il corrispettivo venisse corrisposto anzichè in denaro in natura attraverso l’esecuzione di opere specificamente individuate.

La tesi della Corte d’Appello è che la polizza fideiussoria fosse stata rilasciata a garanzia dell’esecuzione delle opere e non a garanzia del versamento del corrispettivo per la concessione di aree di proprietà pubbliche.

Quella del Comune è, invece, che le Cooperative fossero tenute ad ottemperare ai propri obblighi e che “in caso negativo, sarebbe necessariamente intervenuta la seconda fase, vale a dire quella dell’escussione delle polizze prestate a garanzia dell’inadempimento”.

La censura rivolta alla sentenza impugnata è stata introdotta, dunque, con un motivo non pertinente. A nulla, però, varrebbe correggere l’errore di sussunzione, perchè non sono stati riportati nel ricorso i termini della polizza fideiussoria,nè i contenuti degli accordi convenzionali, sì da accertare quali tra gli obblighi assunti dalle cooperative fossero coperti dalla garanzia a prima richiesta (nel controricorso si eccepisce, non a caso, che la nota n. 20898/4.11.2009 con cui sarebbe stata escussa la polizza fideiussoria si riferiva alle opere di urbanizzazione secondaria e non alle opere aggiuntive, cioè alla copertura del canale (OMISSIS)).

7. Il motivo numero due è inammissibile, perchè a carico di colui che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto è posto l’onere di individuare le affermazioni della sentenza impugnata in cui le norme sarebbero state violate o falsamente applicate anche con riferimento all’interpretazione offertane dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Invece, manca nell’illustrazione del motivo del ricorso ogni correlazione tra le deduzioni del ricorrente e la parte motivazionale della sentenza da cui emerga l’asserita violazione (Cass. 15/01/1015, n. 635).

La sentenza gravata non si è mai pronunciata sulla nullità della convenzione, oggetto, come si evince dalla sentenza impugnata, p. 9, di un’altra controversia pendente tra le medesime parti, relativamente alla quale nè il giudice di prime cure, nè la Corte territoriale avevano accolto l’istanza di sospensione; inoltre, la sentenza impugnata aveva rilevato che in materia di contratto autonomo di garanzia l’assicuratore rinunzia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto che lega il debitore principale al beneficiario della garanzia, anche se dirette a far valere l’invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva, salvo che l’eccezione si fondi sulla nullità del rapporto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa – cause di nullità non allegate nel caso di specie – e che l’irrealizzabilità dell’opera di copertura del canale, a seguito del divieto introdotto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 115, era stato argomento discusso nel corso del procedimento di primo grado, ove era stato ritenuto infondato, posto che il divieto era stato introdotto successivamente alla richiesta di escussione della polizza (p. 13 della sentenza).

Non a caso, la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che il Comune di Quartucciu avesse proseguito, dopo la escussione della polizza con la richiesta del 2004, l’iter relativo alla realizzazione dell’opera di copertura del canale, manifestando di fatto una volontà contraria all’escussione solo nel 2009 con la nota 11148/22.06.2009.

Di qui l’inammissibilità delle censure formulate con il motivo numero due perchè difettano di ogni valutazione comparativa con le statuizioni della sentenza impugnata e perchè sono del tutto inidonee ad aggredirne la ratio decidendi.

8. Anche il terzo motivo non è immune dalle critiche precedenti.

La Corte territoriale, sia pure con riferimento alla escussione delle polizze emesse per le opere di urbanizzazione secondaria, ha respinto le eccezioni delle appellanti, secondo cui la loro mancata esecuzione era da imputarsi al Comune, proprio perchè il contratto autonomo di garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti il rapporto principale e perchè il creditore che intende escutere la garanzia non ha l’onere di provare l’inadempimento del debitore; il giudice a quo aveva rigettato anche l’exceptio doli generalis in assenza di prove evidenti della pretestuosità o arbitrarietà della richiesta.

Se ne deve trarre la conclusione che ciò che il ricorrente pretende di far valere con il motivo esaminato è un diverso, ma inammissibile, apprezzamento delle ragioni che hanno indotto il giudice a quo a ritenere che la richiesta di escussione delle polizze nn. 1105687, 1105688 e 1105689 fosse, al contrario, arbitraria e pretestuosa (p. 19 della sentenza).

9. Il ricorso incidentale subordinato è assorbito.

10. Per quanto esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso principale assorbito.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

12. Vi sono i presupposti per porre a carico del Comune di Quartucciu

l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese in favore: a) della Compagnie Frainaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A, liquidandole in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; b) di Cento Società Cooperativa, liquidandole in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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