Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19530 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19530
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26856-2010 proposto da:
VENETALLUMINIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORSO ITALIA 97, presso lo
studio dell’avvocato FLAVIO DE BATTISTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO MARIANI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO, AGENZIA DELLE ENTRATE REGIONALE
VENETO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 43/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 28/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di processo verbale di constatazione redatto da propri funzionari in data 30 giugno 2006 l’agenzia delle entrate ha notificato, dopo aver ritenuto non essere emersi elementi utili dalla memoria della parte contribuente invitata a dedurre, avviso di accertamento alla società Venetalluminio s.r.l. in relazione a i.r.pe.g., i.r.a.p. e i.v.a., oltre sanzioni, per l’anno di imposta (OMISSIS).
La contribuente ha proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Treviso, che lo ha accolto.
La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata parzialmente riformata dalla commissione tributaria regionale del Veneto in VeneZia-Mestre. Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con i tre motivi di ricorso il ricorrente deduce testualmente, salve le rettifiche necessarie per assicurare la lettura:
– “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., (comma 1), n. 3: contestuale omessa e insufficiente motivazione sul medesimo fatto ex art. 360 c.p.c., (comma 1), n. 5”;
“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 con espresso riferimento all’art. 360 c.p.c., (comma 1), n. 3;
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. al caso di specie”.
2. – I motivi sono inammissibili.
3. – In ordine al primo motivo, esso è inammissibile in quanto vi trovano formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizio della motivazione, senza che sussistano le indicazioni necessitate per comprendere quali argomentazioni si riferiscano all’una o all’altra. censura e senza che, per ciascuna delle censure, vengano con chiarezza indicate le parti della sentenza impugnate. Come si evince dalla giurisprudenza di questa corte (v. ad es. sez. 3, n. 10295 del 2007, oltre altre pronunciate: nell’ambito dell’applicabilità dell’abrogato art. 366-bis c.p.c.), mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa – nel caso di specie mancante – dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta: un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante,e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In relazione a quanto precede, non può poi mancarsi di rilevare – come sottolinea l’avvocatura erariale nel controricorso – che il motivo di censura, mentre da un lato appare avere ad oggetto una statuizione, pur non chiaramente indicata, contenuta nella sentenza in merito alla legittimità della motivazione “per relationem” degli atti impositivi, dall’altro sposta il fuoco. della doglianza sulla metodologia dell’accertamento utilizzata dall’ufficio, non essendo dato comprendere quale sia il nesso tra i due profili. Anche tale connotazione produce inammissibilità del motivo. Possono infine ritenersi assorbiti altri profili di inammissibilità, quali – oltre a quanto detto circa il motivo per violazione di legge – l’indicazione del fatto decisivo oggetto del vizio motivazionale (parendo che, in sostanza, la ricorrente si dolga di profili di diritto “sub specie” di vizio di motivazione, ciò che pure rende il motivo inammissibile).
4. – Con il secondo motivo la ricorrente dichiara di impugnare la statuizione sul rilievo n. 4. dell’avviso di accertamento, laddove la commissione regionale ha valorizzato la dichiarazione del sig. F. resa agli accertatori, dichiarazione che avrebbe potuto avere al massimo valenza indiziaria.
Con il terzo motivo la ricorrente, riprendendo in alcuni passaggi la questione delle dichiarazioni spontanee del sig. F., ritenute insufficienti a fini probatori se non corroborate da altro materiale evoca anche l’individuazione del soggetto onerato della prova in ipotesi quale quella di specie, in cui – secondo la parte – l’inattendibilità della contabilità emergeva solo dalle anzidette dichiarazioni.
Entrambi i motivi – che, si richiama, sono stati formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sono inammissibili, oltre che in generale per carenza di autosufficienza, per la mancata indicazione precisa sia dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, sia per l’insuperabile commistione tra più argomentazioni (in particolare, questioni relative alla valenza delle informazioni mediante dichiarazioni e questioni in tema di onere della prova, oltre altre afferenti a profili di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito), ciò che non consente a questa corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delle denunziate violazioni.
5. – In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso per inammissibilità dei motivi. Le spese, regolate secondo soccombenza, vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro tremilaseicentoquarantacinque per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Quinta Civile, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016