Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19530 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19530 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 343-2012 proposto da:
GANGEMI ALESSANDRO GNGLSN72E27A0260, MAUGERI LUCIA
MGRLCU3OL66A027Q, GANGEMI SANTO GNGSNT59SO4A026F,
GANGEMI GIUSEPPA GNGGPP62H56A026J, GANGEMI MARIA
GRAZIA GNGMGR66S52A026S tutti in proprio e nella
qualità di eredi di GANGEMI GIOVANNI, CUTULI LUISA
2013
1065

GNGGPP62H56A026J, ZAPPALA’ AGATA ZPPGTA64P65A026Q,
ZAPPALA’ LOREDANA ZPPLDN71E60A026U tutti in proprio e
nella qualità di eredi di ZAPPALA’ SEBASTIANO,
ZAPPALA’ SANTO ZPPSNT62S06A026E, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo

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Data pubblicazione: 26/08/2013

studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato CARUSO SALVATORE SANDRO con
studio in 95127 CATANIA VIA MONFALCONE 22 giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
S.P.A. 97114260587 Concessionaria del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada in persona
dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
Professor MAURO MASI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato
FARGIONE VINCENZO MARIA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
AMBRA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA 07122970150 in persona del Commissario
Liquidatore FRANCESCO CORRADO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI 140, presso lo
studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUASTADISEGNI NICOLA giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

SIDA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, GALA GAETANA, GRILLO ROSARIO,
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

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contro

- intimati –

avverso la sentenza n. 1231/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/10/2011,
R.G.N. 664/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MAURIZIO SPINELLA per delega;
udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI;
udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto;

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udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza del 3 giugno 2004 il Tribunale di Siracusa

rigettò l’opposizione di terzo proposta, ai sensi dell’art.
404, comma primo, cod. proc. civ. da CONSAP, Concessionaria
Servizi Pubblici Assicurativi, S.p.A., in qualità di gestore

sentenza n. 110/97 del Tribunale di Siracusa, con la quale,
questo, giudicando nella causa promossa da Gangemi Alessandro,
Gangemi Giovanni, Maugeri Lucia, Gangemi Santo, Gangemi
Giuseppa, Gangemi Maria Grazia, Zappalà Sebastiano, Cutuli
Luisa, Zappalà Agata, Zappalà Loredana, Zappalà Santo contro
Gala Domenico (deceduto in corso di causa, proseguita dal Gala
Gaetana), Grillo Rosario, Ambra Assicurazioni s.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa, Sida Assicurazioni s.p.a.
in liquidazione coatta amministrativa, Vittoria Assicurazioni
s.p.a., aveva condannato i convenuti Grillo ed eredi di Gala,
nonché i Commissari Liquidatori di Ambra s.p.a. e di Sida
s.p.a. ed il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al
risarcimento dei danni, complessivamente liquidati in lire
1.488.000.000 in favore degli attori. La domanda di
annullamento parziale e/o riforma con dichiarazione di nullità
o riforma integrale era relativa alla statuizione di condanna
al risarcimento del danno a carico del Fondo di Garanzia per
le Vittime della Strada contenuta nel dispositivo, avendo
l’opponente, nella qualità di legale rappresentante del

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pro-tempore del F.G.V.S., per ottenere l’annullamento della

F.G.V.S., dedotto che questo non era stato affatto parte del
procedimento definito con la sentenza impugnata.
2.- Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione di terzo,
CONSAP S.p.A. propose appello e la Corte d’Appello di Catania,
con sentenza depositata 1’8 ottobre 2011, ha accolto l’appello

Siracusa nella parte in cui condannava il Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, con condanna degli appellati
Gangemi-Zappalà al pagamento delle spese del doppio grado in
favore dell’appellante e compensazione tra le altre parti.
3.- Contro questa sentenza Alessandro Gangemi, Lucia Maugeri,
Santo Gangemi, Giuseppa Gangemi e Maria Grazia Gangemi, in
proprio e nella qualità di eredi di Giovanni Gangemi, nonché
Luisa Cutuli, Agata Zappalà, Loredana Zappalà, in proprio e
nella qualità di eredi di Sebastiano Zappalà, e Santo Zappalà
propongono ricorso affidato a tre motivi.
Si difendono con controricorso CONSAP- Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. e Ambra Assicurazioni S.p.A. in
1.c.a.
I ricorrenti e CONSAP S.p.A. hanno depositato memoria ex art.
378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione

degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,
degli artt. 101 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., dell’art.
324 cod. proc. civ. e degli artt. 100, 101 e 339 cod. proc.

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ed ha annullato la sentenza n. 110/97 del Tribunale di

civ., al fine di censurare la sentenza impugnata nella parte
in cui ha escluso che la CONSAP potesse essere considerata
parte formale nel giudizio concluso con la sentenza n. 110/97.
I ricorrenti sostengono che quest’ultima sentenza si dovrebbe
intendere pronunciata anche nei confronti della società

contemplato nel dispositivo, sia perché la sentenza n. 110/97
venne notificata alla stessa CONSAP, ad istanza degli odierni
ricorrenti, in data 30 luglio 1997, quindi in termine utile
per proporre l’impugnazione ordinaria, senza che la
destinataria abbia mai proposto appello.

I ricorrenti

sostengono che la CONSAP avrebbe potuto denunciare il preteso
vizio

della

sentenza

impugnata

per

violazione

del

contraddittorio -ritenuto dalla Corte d’Appello di Catania con
la sentenza oggetto del presente ricorso- proponendo appello
avverso la sentenza n. 110/97 del Tribunale di Siracusa, ma,
non avendo avanzato il gravame, detto vizio si sarebbe sanato
e quest’ultima sentenza sarebbe oramai passata in giudicato.
1.1.- Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 404, comma primo, cod. proc.
civ. e 324 cod. proc. civ., perché la prima delle due norme
consentirebbe al terzo di proporre opposizione soltanto in
qualità di portatore di un diritto autonomo rispetto a quello
controverso tra le parti del giudizio concluso con la sentenza
fatta oggetto di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. La
CONSAP non potrebbe essere considerata terza rispetto alla

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predetta sia perché il F.G.V.S., dalla CONSAP rappresentato, è

pronuncia emessa nel giudizio tra danneggiato, danneggianti e
rispettivi assicuratori in quanto concessionaria del servizio
di gestione e rappresentanza del F.G.V.S., in astratto; ed, in
concreto, in quanto il F.G.V.S. è stato condannato con
espressa statuizione contenuta nella sentenza impugnata. In

autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione
giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le altre
parti. A riscontro di tale affermazione, i ricorrenti
sottolineano che la CONSAP ha agito in opposizione
all’esecuzione avverso l’esecuzione iniziata sulla base della
sentenza n. 110/97 e citano il precedente di questa Corte n.
5263 del 5 giugno 1996 (su cui il primo giudice aveva fondato
il rigetto dell’opposizione ex art. 404 cod. proc. civ.), che
assumono essere stato pronunciato in un caso affine, in cui la
Cassazione ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione di
terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta dall’impresa
designata per il risarcimento dei danni per conto del
F.G.V.S., nei cui confronti non era stata denunciata la
pendenza del giudizio ex art. 25 della legge n. 990 del 1969.
1.2.- Col terzo motivo è denunciato vizio di motivazione su

questi ultimi due punti (applicabilità dei principi espressi
dal precedente di legittimità richiamato dal Tribunale di
Siracusa e inammissibilità della contemporanea proposizione
dei rimedi dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ. e dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc.

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particolare, l’opponente non sarebbe titolare di un diritto

civ.), nonché sul punto concernente l’avvenuta notificazione
della sentenza n.

110/97 nei confronti di CONSAP e

l’acquiescenza prestata da quest’ultima,

non proponendo

l’appello.
1.3.- Le resistenti contestano che il F.G.V.S. sia stato parte

ritenendo la stessa viziata -come ritenuto anche dalla Corte
d’Appello di Catania- per averne pronunciato la condanna
malgrado la mancanza di regolare citazione in giudizio e
conseguente violazione del principio del contraddittorio;
quindi per avere condannato un soggetto che non sarebbe mai
stato parte. Quanto al pregiudizio -su cui la Corte d’Appello
si è limitata ad affermare che <<è di un'evidenza tale che non occorre soffermarsi sul punto»- le resistenti, ed in specie la CONSAP S.p.A., pur riconoscendo di avere proposto separata opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (ritenuto rimedio concorrente con quello dell'opposizione ex art. 404 cod. proc. civ.), si limitano a sostenere, senza argomenti ulteriori oltre quello fondato sulla pretesa nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, il carattere pregiudizievole della condanna in parte qua. 2.- I motivi sono fondati e vanno accolti, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. Giova premettere che risulta dagli atti che con la sentenza n. 110/97 il Tribunale di Siracusa, giudicando nella causa 8 del giudizio concluso con la sentenza oggetto di opposizione, promossa da Gangemi Alessandro, Gangemi Giovanni, Maugeri Lucia, Gangemi Santo, Gangemi Giuseppa, Gangemi Maria Grazia, Zappalà Sebastiano, Cutuli Luisa, Zappalà Agata, Zappalà Loredana, Zappalà Santo contro Gala Domenico (deceduto in corso di causa, proseguita dal Gala Gaetana), Grillo Rosario, amministrativa, Sida Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Vittoria Assicurazioni s.p.a., ha condannato i convenuti Grillo ed eredi di Gala, nonché i Commissari Liquidatori di Ambra s.p.a. e di Sida s.p.a. ed il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento dei danni, complessivamente liquidati in lire 1.488.000.000 in favore degli attori. Orbene, essendo incontestato che la condanna venne pronunciata nei confronti delle gestioni commissariali delle compagnie assicuratrici e del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (considerato autonomamente, quindi senza l'indicazione di un soggetto cui sarebbe risultata attribuita la relativa rappresentanza in giudizio), è in contestazione l'accertamento con efficacia di giudicato in ordine ad un'effettiva assunzione da parte del Fondo della qualità di parte nel giudizio definito con la citata sentenza n. 110/97. Corretto in diritto è il richiamo fatto dai ricorrenti al principio in forza del quale la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all'opponente la 9 Ambra Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (cfr. Cass. n. 9647/07, n. 6179/09), nonché ovviamente la qualità di terzo, rispetto al giudizio svoltosi inter allos, vale a dire di soggetto sentenza opposta, cui perciò non si estendano direttamente gli effetti del giudicato (cfr. Cass. n. 2722/95, tra le altre). In sintesi, l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi del primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., presuppone: 1) la terzietà dell'opponente rispetto al giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta; 2) la titolarità in capo al terzo di un diritto autonomo, ed al tempo stesso incompatibile, rispetto a quello oggetto della statuizione contenuta in quest'ultima sentenza; 3) il pregiudizio che il terzo possa risentire al proprio diritto a seguito della statuizione contenuta nella sentenza, non anche soltanto a seguito della sua esecuzione (cfr., quanto a quest'ultimo punto, Cass. n. 11410/92). Orbene, nel caso di specie, l'alternativa possibile è la seguente: la CONSAP S.p.A., quale legale rappresentante del F.G.V.S,, è soggetto non estraneo al giudizio concluso con la sentenza impugnata, e quindi soggetta agli effetti del giudicato formatosi su questa sentenza, in quanto si ritenga che il Fondo sia stato, o sia stato considerato dal Tribunale 10 estraneo al giudizio concluso in via definitiva con la di Siracusa che ha pronunciato la sentenza n. 110/97, parte di quel giudizio; - la CONSAP, quale legale rappresentante del F.G.V.S., è soggetto estraneo a quel giudizio, poiché l'inserimento della condanna di quest'ultimo nel dispositivo della sentenza n. l'attribuzione al Fondo di Garanzia della qualità di parte. Nella prima eventualità, sostenuta dai ricorrenti, l'inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. risulta per tabulas. L'inammissibilità del rimedio impugnatorio straordinario va tuttavia ritenuta anche nella seconda eventualità. Infatti, se fosse vero che, come sostenuto dalla stessa resistente CONSAP, il Fondo di Garanzia è rimasto estraneo al giudizio concluso con la sentenza n. 110/97, per un verso, questa non potrebbe mai costituire titolo esecutivo nei confronti della società odierna resistente; per altro verso, nessun pregiudizio sarebbe recato dalla statuizione di condanna -soltanto apparente- ad alcun diritto della medesima, tale da porsi in situazione di autonomia ed incompatibilità rispetto al diritto al risarcimento accertato in favore dei danneggiati ed a carico dei danneggianti e delle compagnie assicuratrici per la r.c.a. in 1.c.a. Sotto tale secondo profilo, è corretto il richiamo fatto al precedente costituito da Cass. n. 5263/96, cui si deve aggiungere quello all'altro precedente costituito da Cass. n. 111 110/97 è dovuto a mero errore materiale, cui non corrisponde 22316/07. Con entrambi si è affermata l'inammissibilità da parte del Fondo di Garanzia del rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma l, cod. proc. civ., non ricorrendo il presupposto della possibilità che esso sia in condizione di essere pregiudicato dalla sentenza, nel società assicuratrice (la cui liquidazione coatta amministrativa sia sopravvenuta in corso di giudizio), non opponibile al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 24 dicembre 1969 n. 990). Sebbene sia evidente la diversità di fattispecie, è tuttavia comune a quella esaminata dai precedenti citati ed a quella oggetto del presente ricorso il dato dell'inopponibilità della sentenza di condanna della società assicuratrice in 1.c.a. al Fondo di Garanzia ove questo si ritenga estraneo al giudizio (come dovrebbe ritenersi dando seguito alla prospettazione della resistente, secondo l'alternativa di cui sopra) concluso con la sentenza di condanna. Ed invero, in tale eventualità, è da escludere che la statuizione di condanna possa recare un qualsiasi pregiudizio al Fondo di Garanzia, e per questo alla CONSAP S.p.A. Infatti, come rilevato dai ricorrenti, quest'ultima non è titolare di un proprio diritto che sia immediatamente inciso dalla sentenza di condanna. Tutt'al più, ove in forza della sentenza i danneggiati pretendano di iniziare o proseguire l'azione esecutiva, viene 12 caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di in rilievo -sotto il primo dei profili appena enunciatil'inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo. Allora il rimedio non potrebbe essere altro -e di fatto lo è stato- quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., già esperita da CONSAP S.p.A. ritenuta, escluderebbe che la CONSAP, quale legale rappresentante del F.G.V.S., sia soggetto terzo legittimato all'impugnazione di questa ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ.; l'inopponibilità della sentenza, ove ritenuta, escluderebbe peraltro il pregiudizio che legittima il terzo a proporre detta impugnazione, non potendo questo ravvisarsi nella pretesa di portare ad esecuzione la sentenza. In questa eventualità, il terzo che intende contestare l'efficacia esecutiva, nei suoi confronti, del titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna, ed il diritto, quindi, della parte istante di procedere all'esecuzione, opponendo di non essere il destinatario di della statuizione di condanna, deve proporre opposizione alla esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ma non opposizione ordinaria di terzo, che ricorre quando l'obiettivo finale (o passaggio necessario) dell'opposizione sia la riforma o l'annullamento della decisione giudiziaria, anziché l'esecuzione di essa. La esaurisce dell'opposizione inammissibilità ritenuta la decisione sul ricorso, di terzo comportandone l'accoglimento con la cassazione senza rinvio della sentenza 13 In conclusione, l'opponibilità della sentenza di condanna, ove impugnata ai sensi dell'art. 382, ult. co., ultimo inciso, cod. proc. civ.. Resta quindi estraneo al presente giudizio, introdotto ai sensi dell'art. 404, comma primo, cod. proc. civ., l'accertamento della sussistenza, in concreto, della prima delineate, trattandosi di materia riservata al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013. ovvero della seconda delle possibili alternative sopra

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