Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19530 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19530 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9526-2017 proposto da:
ORLANDI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO n.70, presso lo studio dell’avvocato ELISA CACCIATO
INSILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA n.190, presso l’Area Legale Territoriale Centro di
Poste italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBI IRTA

MAZZI;
controricorrente avverso la sentenza n. 5570/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/12/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. (AMO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 15 dicembre 2016, in riforma della decisione

nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intesa all’accertamento del
diritto di esso ricorrente – dipendente della convenuta società
inquadrato nel livello “C” “operatore senior” del CCNL per il
Personale Dipendente del 14 aprile 2011 – ad essere inquadrato nel
livello “B” ruolo “specialista” del detto CCNL, a decorrere dal 2
agosto 2011 con condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento
delle differenze retributive fra il livello di inquadramento “C” e quello
superiore richiesto;

che la Corte territoriale

– all’esito del procedimento logico-

giuridico in tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle
attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda – rilevava che le mansioni
svolte dall’Orlandi pur caratterizzate dall’effettuazione di operazioni
complesse svolte in piena autonomia e con potere di iniziativa
nell’ambito di procedure definite e delle disposizioni dei responsabili
(caratteristiche proprie del livello di inquadramento “C”) non
presentassero il tratto distintivo proprio del livello “B” invocato e,
cioè, la facoltà di decisione nell’ambito di un’autonomia funzionale
perimetrata da direttive superiori, lasciando queste ultime
un’autonomia più ampia stabilendo risultati ed obiettivi e lasciando
libertà nella determinazione delle modalità per il loro
raggiungimento;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Orlandi
affidato a due motivi cui resiste con controricorso Poste Italiane
s.p.a.;

Ric. 2017 n. 09526 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

del primo giudice, rigettava la domanda proposta da Claudio Orlandi

che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

del 14 aprile 2011 Dipendenti Poste Italiane ed errata applicazione di
quest’ultimo ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.
civ.) per avere la Corte di appello erroneamente preternnesso di
considerare che l’attività concretamente svolta dall’Orlandi si
sostanziava in un’attività autonoma e soggetta, appunto, alle
direttive dei responsabili superiori e, soprattutto, in attività dotata di
potere decisionale, apoditticamente escludendo rilevanza al potere di
firma del ricorrente non considerando che proprio tale potere di
firma comportava l’assunzione di responsabilità decisionale e senza
rilevare che erano compresi nel livello “B” anche operatori sottoposti
al vincolo delle procedure aziendali; si evidenzia, quindi, che il tratto
distintivo tra il livello “C” e quello “B” era proprio la facoltà di
decisione – tipico del secondo e non del primo – sicchè ciò che
occorreva accertare era la ricorrenza nell’attività dell’Orlandi della
facoltà di decisione e non la presenza di procedure aziendali entro
cui doveva essere esercitata la suddetta autonomia decisionale;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2013 cod.
civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice
del gravame errato nell’interpretazione delle allegazioni della società
con riferimento alle caratteristiche delle procedure di rimborso ed
all’attività svolta in concreto dall’Orlandi allegazioni dalle quali
risultava che il predetto svolgeva attività impiegatizia ” con capacità
operativa nei limiti delle direttive ricevute” e “..con apposizione della
firma di autorizzazione al pagamento” operazione quest’ultima che
presupponeva la facoltà di decisione propria del livello “B” invocato;

Ric. 2017 n. 09526 sez. ML – ud. 23-05-2018
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applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in relazione all’art. 20 del CCNL

che il primo motivo è infondato. Vale riportare le declaratorie
relative ai profili dei livelli “C” e “B”:
– appartengono al livello “C” «

Lavoratori che in possesso di

conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere
tecnico-amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori
o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività

iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei
responsabili gerarchici»; rientrano nel ruolo dì “Operatore senior”
in cui era inquadrato l’Orlandi i << Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti. Figure professionali esemplificative : Operatore Sportello - senior; Operatore Polivalente»; - appartengono al livello "B" i «Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.» e rientrano nel ruolo di specialista richiesto i « Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento. Figure professionali esemplificative: Specialista Progetti Operativi di Filiale; Specialista Commerciale Clienti Retail; Sistemista; Analista programmatore ; Specialista di staff ;Web Designer.». Orbene, dall'esame dei riportati profili emerge con evidenza che il tratto distintivo tra i due livelli è la presenza della "facoltà di decisione" Ric. 2017 n. 09526 sez. ML - ud. 23-05-2018 -4- effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di propria del livello "B" e non contemplata nel livello "C" e non l'essere sottoposti a procedure definite ed alle disposizioni dei responsabili (livello "C") o solo a direttive superiori (livello "B") come ritenuto dalla Corte di appello. Tuttavia, l'impugnata sentenza ha evidenziato come la facoltà decisionale dell'Orlandi - in considerazione del sistema di gestione dei reclami, delle procedure previste - fosse inviare al cliente non era sintomatica di un'assunzione di responsabilità maggiore rispetto a quella prevista dall'inquadramento nel livello "C" di appartenenza sottolineando, altresì, come nel livello "B" ruolo "specialista" invocato rientrassero figure professionali esemplificative svolgenti attività diverse e ben più compiesse rispetto a quello espletate dall'Orlandi - quali sistemista, analista programmatore, specialista progetti operativi di filiale - ai quali non era assolutamente paragonabile l'operatore addetto alla gestione dei reclami; che il secondo motivo è inammissibile in quanto finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa sede; ed infatti, è stato più volte affermato che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Peraltro, la Corte territoriale ha tenuto conto della circostanza che l'Orlandi apponeva la firma di autorizzazione al pagamento; che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; Ric. 2017 n. 09526 sez. ML - ud. 23-05-2018 -5- molto limitata e che la firma che apponeva sulla comunicazione da che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale 13 maggio 2014 e numerose successive conformi); P .Q . M . La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018 Il Presidente quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del

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