Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19530 del 23/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19530 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso 9526-2017 proposto da:
ORLANDI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO n.70, presso lo studio dell’avvocato ELISA CACCIATO
INSILLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA n.190, presso l’Area Legale Territoriale Centro di
Poste italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBI IRTA
MAZZI;
controricorrente avverso la sentenza n. 5570/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/12/2016;
Data pubblicazione: 23/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. (AMO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 15 dicembre 2016, in riforma della decisione
nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intesa all’accertamento del
diritto di esso ricorrente – dipendente della convenuta società
inquadrato nel livello “C” “operatore senior” del CCNL per il
Personale Dipendente del 14 aprile 2011 – ad essere inquadrato nel
livello “B” ruolo “specialista” del detto CCNL, a decorrere dal 2
agosto 2011 con condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento
delle differenze retributive fra il livello di inquadramento “C” e quello
superiore richiesto;
che la Corte territoriale
– all’esito del procedimento logico-
giuridico in tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle
attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda – rilevava che le mansioni
svolte dall’Orlandi pur caratterizzate dall’effettuazione di operazioni
complesse svolte in piena autonomia e con potere di iniziativa
nell’ambito di procedure definite e delle disposizioni dei responsabili
(caratteristiche proprie del livello di inquadramento “C”) non
presentassero il tratto distintivo proprio del livello “B” invocato e,
cioè, la facoltà di decisione nell’ambito di un’autonomia funzionale
perimetrata da direttive superiori, lasciando queste ultime
un’autonomia più ampia stabilendo risultati ed obiettivi e lasciando
libertà nella determinazione delle modalità per il loro
raggiungimento;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Orlandi
affidato a due motivi cui resiste con controricorso Poste Italiane
s.p.a.;
Ric. 2017 n. 09526 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-
del primo giudice, rigettava la domanda proposta da Claudio Orlandi
che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
che:
–
con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
del 14 aprile 2011 Dipendenti Poste Italiane ed errata applicazione di
quest’ultimo ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.
civ.) per avere la Corte di appello erroneamente preternnesso di
considerare che l’attività concretamente svolta dall’Orlandi si
sostanziava in un’attività autonoma e soggetta, appunto, alle
direttive dei responsabili superiori e, soprattutto, in attività dotata di
potere decisionale, apoditticamente escludendo rilevanza al potere di
firma del ricorrente non considerando che proprio tale potere di
firma comportava l’assunzione di responsabilità decisionale e senza
rilevare che erano compresi nel livello “B” anche operatori sottoposti
al vincolo delle procedure aziendali; si evidenzia, quindi, che il tratto
distintivo tra il livello “C” e quello “B” era proprio la facoltà di
decisione – tipico del secondo e non del primo – sicchè ciò che
occorreva accertare era la ricorrenza nell’attività dell’Orlandi della
facoltà di decisione e non la presenza di procedure aziendali entro
cui doveva essere esercitata la suddetta autonomia decisionale;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2013 cod.
civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice
del gravame errato nell’interpretazione delle allegazioni della società
con riferimento alle caratteristiche delle procedure di rimborso ed
all’attività svolta in concreto dall’Orlandi allegazioni dalle quali
risultava che il predetto svolgeva attività impiegatizia ” con capacità
operativa nei limiti delle direttive ricevute” e “..con apposizione della
firma di autorizzazione al pagamento” operazione quest’ultima che
presupponeva la facoltà di decisione propria del livello “B” invocato;
Ric. 2017 n. 09526 sez. ML – ud. 23-05-2018
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applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in relazione all’art. 20 del CCNL
che il primo motivo è infondato. Vale riportare le declaratorie
relative ai profili dei livelli “C” e “B”:
– appartengono al livello “C” «
Lavoratori che in possesso di
conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere
tecnico-amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori
o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività
iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei
responsabili gerarchici»; rientrano nel ruolo dì “Operatore senior”
in cui era inquadrato l’Orlandi i << Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa
esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo
svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste
al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure
definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le
relazioni con i clienti. Figure professionali esemplificative : Operatore
Sportello - senior; Operatore Polivalente»;
- appartengono al livello "B" i «Lavoratori che in possesso di
conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività
tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo
con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione
nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive
superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i
processi decisionali.» e rientrano nel ruolo di specialista richiesto i
« Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in
diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei
propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione
a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro,
interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento. Figure
professionali esemplificative: Specialista Progetti Operativi di Filiale;
Specialista Commerciale Clienti Retail; Sistemista; Analista
programmatore ; Specialista di staff ;Web Designer.». Orbene, dall'esame dei riportati profili emerge con evidenza che il tratto
distintivo tra i due livelli è la presenza della "facoltà di decisione"
Ric. 2017 n. 09526 sez. ML - ud. 23-05-2018
-4- effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di propria del livello "B" e non contemplata nel livello "C" e non l'essere
sottoposti a procedure definite ed alle disposizioni dei responsabili
(livello "C") o solo a direttive superiori (livello "B") come ritenuto
dalla Corte di appello. Tuttavia, l'impugnata sentenza ha evidenziato
come la facoltà decisionale dell'Orlandi - in considerazione del
sistema di gestione dei reclami, delle procedure previste - fosse inviare al cliente non era sintomatica di un'assunzione di
responsabilità maggiore rispetto a quella prevista
dall'inquadramento nel livello "C" di appartenenza sottolineando,
altresì, come nel livello "B" ruolo "specialista" invocato rientrassero
figure professionali esemplificative svolgenti attività diverse e ben
più compiesse rispetto a quello espletate dall'Orlandi - quali
sistemista, analista programmatore, specialista progetti operativi di
filiale - ai quali non era assolutamente paragonabile l'operatore
addetto alla gestione dei reclami; che il secondo motivo è inammissibile in quanto finisce con il
sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non
consentita in questa sede; ed infatti, è stato più volte affermato che
la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le
varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010;
Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
Peraltro, la Corte territoriale ha tenuto conto della circostanza che
l'Orlandi apponeva la firma di autorizzazione al pagamento; che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo;
Ric. 2017 n. 09526 sez. ML - ud. 23-05-2018
-5- molto limitata e che la firma che apponeva sulla comunicazione da che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale 13 maggio 2014 e numerose successive conformi); P .Q . M .
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Il Presidente quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del