Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19530 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 08/07/2021), n.19530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13567-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

lo studio dell’Avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENIRO DI POSTE ITALIANE, che la rappresentata e

difende unitamente all’avvocato STEFANO LEDDA;

– ricorrente –

contro

V.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SONIA LUCIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/11/2017 R.G.N. 180/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/202C dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 9.11.2017 n. 898 la Corte d’Appello di L’AQUILA confermava la sentenza del Tribunale di TERAMO, che aveva parzialmente accolto la opposizione proposta da V.I. avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dal datore di lavoro POSTE ITALIANE s.p.a. per la restituzione della somme lorde corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado (resa in altro giudizio tra le stesse parti) riformata in appello, condannando il lavoratore a restituire il solo importo netto percepito;

2. la Corte territoriale, a fondamento della decisione, aderiva al principio dir diritto secondo il quale il datore di lavoro può chiedere al lavoratore la restituzione della retribuzione versata in eccesso neì limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo;

3. avverso la sentenza POSTE ITALIANE s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi, cui ha opposto difese V.I. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, degli artt. 12 e 14 preleggi, degli artt. 2033 e 2041 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23 e 64, rilevando che nella fattispecie di causa non si trattava della ipotesi di retribuzioni indebite corrisposte per errore – cui erano riferibili la previsione di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e la giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata – ma del doveroso e corretto adempimento della sentenza di condanna resa in primo grado; in tale ipotesi era il contribuente sostituito l’unico soggetto legittimato a presentare all’erario l’istanza di rimborso della tassazione corrisposta sulle somme pagate, non più dovute all’esito della riforma;

2. con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. d bis, degli artt. 53 e 111 Cost., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, rilevando il contribuente avrebbe potuto dedurre l’importo restituito dal reddito dell’anno in cui era avvenuta la restituzione, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d bis, meccanismo successivamente rafforzato dalla L. n. 147 del 2013; ha ribadito che, comunque, il lavoratore era l’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza di rimborso, come dalle circolari ministeriali;

3. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non meritano accoglimento;

4. questa Corte ha ripetutamente affermato che ” in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei Confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (Cass. n. 9735 del 2019; Cass. n. 19735, del 2018. Orientamento confermato da Cass. n. 31039 del 2019, Cass. nn. 21734, 21735, 21736, 21737);

5. in tali arresti, cui si intende assicurare continuità, si è evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza, trattandosi di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescihdibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; non può dunque modificarsi il principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall’accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 1464 del 2012 e Cass. n. 23093idel 2014; resta, dunque, esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;

6. tale conclusione prescinde dai rimedi esperibili dal lavoratore-contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria;

7. il principio invocato dalla parte ricorrente – secondo cui il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegue la ritenuta onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso – riguarda i rapporti tra sostituto d’imposta, sostituito e fisco (cfr. in tal senso Cass. n. 239 del 2006) ma non comporta che, al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (l’amministrazione finanziaria);

8. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,’ art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, Oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Sonia Luciani.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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