Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1953 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1953 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 7400-2008 proposto da:
QUAIANNI

ANNA C.F.QNNNNA27D57A345H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo
studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
2538

contro

SETTE ANNA MARIA C.F.STTNQM45P50G726J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo
studio dell’avvocato DE BONIS MASSIMO, rappresentata e
difesa dagli avvocati CORBELLI LUCIANA, FIORE CARLA;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 80/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Corbelli Luciana difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ce

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 27.2.1992 al pretore di L’Aquila Quaianni Anna, proprietaria di un
immobile in via Castello 79, esponeva che negli ultimi mesi del 1991 era venuta a
conoscenza che Sette A.Maria, nell’effettuare lavori nello stesso fabbricato, aveva

l’abbassamento del solaio e l’apertura del lucernaio, destinando il sottotetto ad uso
esclusivo, con l’intenzione di farne una mansarda, con spossessamento della stessa
ricorrente.
Chiedeva la reintegrazione nel possesso, la sospensione dei lavori e la rimozione delle
opere fatte.
La Sette contestava il possesso e la proprietà della soffitta, pertinenza del suo immobile.
Con sentenza 886/2003 la domanda veniva rigettata, decisione confermata dalla corte di
appello con sentenza 24.1.2007 che negava la prova di un possesso o compossesso non
essendo idonea la circostanza che la ricorrente si fosse portata nel sottotetto in
occasione di lavori concernenti il suo appartamento e l’applicazione dell’art. 1117 n. 1
cc perché in mancanza di titolo il sottotetto è compreso nelle parti comuni solo nel caso
in cui il vano risulti oggettivamente destinato sia pure in via potenziale all’uso comune
oppure all’esercizio di servizio di interesse condominiale (Cass. 8968 del 20.6.2002).
Ricorre Quaianni con due motivi, variamente articolati e relativi quesiti, resiste Sette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l’esame dell’eccezione di difetto di procura ad litem per mancanza di
specificità, che va respinta trattandosi di procura in calce al ricorso.

precluso alla ricorrente l’uso del sottotetto avendo chiuso l’accesso; lamentava anche

Col primo motivo si denunziano: violazione degli artt. 112, 115, 191, 277 cpc, 1140,
2697 cc, vizi di motivazione per omessa indicazione degli elementi in fatto, per la
ritenuta insussistenza del possesso, per l’esclusione del possesso della comproprietaria.
Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 112, 115, 191, 277 cpc, difetto

sull’omesso esame di prove testimoniali, violazione dell’art. 1117 cc e vizi di
motivazione, con relativo quesito.
Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha negato la prova di un possesso o compossesso non essendo
idonea la circostanza che la ricorrente si fosse portata nel sottotetto in occasione di
lavori concernenti il suo appartamento e l’applicazione dell’art. 1117 n. 1 cc perché in
mancanza di titolo il sottotetto è compreso nelle parti comuni solo nel caso in cui il
vano risulti oggettivamente destinato sia pure in via potenziale all’uso comune oppure
all’esercizio di servizio di interesse condominiale (Cass. 8968 del 20.6.2002).
In particolare , avendo la Sette negato il compossesso, sarebbe spettato alla Quaianni
fornire la prova.
Dalle foto era possibile desumere che il sottotetto aveva la funzione di camera d’aria e
non aveva le caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano
autonomo.
Questa essendo la ratio decidendi le odierne doglianze sono inidonee a ribaltarla dando
luogo a generiche e non decisive critiche alla motivazione con quesiti meramente
assertivi.
Non solo non si forniscono elementi utili a dimostrare un possesso che non può essere
desunto da uno sporadico ed occasionale accesso ma , di fronte, ad una motivazione

di motivazione criticando la tesi della Sette sulla impossibilità di accesso, col quesito

fondata su richiami giurisprudenziali, non si invoca un diverso e più appagante
orientamento consolidato.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

per compensi, oltre accessori.
Roma 4 dicembre 2013.
Il consigliere estensore

il Presidele\

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La Corte rigetta il ricorso con condanna alle spese, liquidate in euro 2200, di cui 2000

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