Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1953 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 344/2008 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 181, presso lo studio dell’avvocato QUARZO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI RISIO Carmine, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

SOC. GOLDEN LADY COMPANY S.P.A., che ha incorporato per fusione la

SOC. GISSY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso

lo studio dell’avvocato PETRASSI MAURO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRASILE Luigi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/12/2006 R.G.N. 864/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato DI RISIO CARMINE;

udito l’Avvocato BRASILE LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.4.2005 il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda proposta in data 28.4.2004 da S.S., volta ad ottenere l’accertamento della inefficacia del licenziamento intimatole per superamento del periodo di comporto dalla società Gissy spa con lettera in data 4.4.2003, con condanna della società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Ha ritenuto il Tribunale che l’inefficacia del licenziamento dovesse farsi discendere dalla mancata indicazione delle specifiche assenze effettuate dalla lavoratrice nel periodo mobile stabilito dal contratto collettivo, indicazione che era mancata anche quando la ricorrente aveva chiesto i motivi del licenziamento.

La sentenza del Tribunale è stata riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che ha affermato, all’opposto, la sufficienza della indicazione del numero complessivo delle assenze verificatesi in un determinato periodo (previsto dal contratto collettivo), aggiungendo che, nella specie, il numero delle assenze non era stato contestato dalla lavoratrice, venendo così meno l’onere previsto, in sede giudiziaria, a carico del datore di lavoro di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.S., affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso la società Golden Lady Company spa (già Gissy spa).

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i motivi di ricorso, formulati cumulativamente, così come i quesiti di diritto che ne concludono l’illustrazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, artt. 2697 e 2110 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tutto sul rilievo della necessità di una specifica indicazione dei giorni di assenza per malattia nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta al datore di lavoro dei motivi del recesso, L. n. 604 del 1966, ex art. 2.

2.- Detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.- Deve osservarsi anzitutto che la giurisprudenza di questa Corte esclude la riconducibilità dell’ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, ed in particolare alla disciplina del giustificato motivo oggettivo, dichiarandolo soggetto solo alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., e ritenendo che il superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (c.d. periodo di comporto) costituisca condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all’uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (cfr. ex plurimis Cass. 1861/2010, Cass. 19676/2005, Cass. 17780/2005).

Al licenziamento per superamento del periodo di comporto sono state, invece, ritenute applicabili, in difetto di alcuna previsione speciale contenuta al riguardo nell’art. 2110 c.c., le regole dettate dalla L. n. 604 del 1966, art. 2 (così come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 2) sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi di recesso (Cass. 18199/2002, Cass. 13992/99, Cass. 716/97), nonchè dall’art. 5 della stessa legge in materia di onere della prova (Cass. 13992/99), e pertanto, qualora nell’atto di licenziamento non siano indicate le assenze, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro di specificarle, fermo restando l’onere del datore di lavoro di provare i presupposti del licenziamento (superamento del periodo di comporto).

E’ stato altresì precisato che, in base alle regole dettate dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi di recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali è stato superato il periodo di comporto, il lavoratore – il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter opporre propri specifici rilievi – ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che, in caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo (Cass. 23070/2007, Cass. 14873/2004).

A sua volta, Cass. 11092/2005 ha però anche osservato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, sibbene ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale a cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione riferibile alla persona del lavoratore diverse dalla malattia. Solo impropriamente, riguardo ad esso, si può dunque parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue, secondo la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando sempre l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato.

4.- Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver osservato che la lavoratrice aveva fondato le sue ragioni difensive sulla mancata comunicazione dei singoli giorni di assenza, senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla correttezza o meno del calcolo delle assenze, ha ritenuto sufficiente, ai fini della adeguatezza della motivazione del provvedimento di recesso, l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi nell’arco temporale preso in considerazione dal contratto collettivo ed ha respinto la domanda osservando che l’assenza di ogni contestazione in ordine al numero delle assenze computate comportava il venir meno dell’onere a carico del datore di lavoro di provare i fatti costitutivi del potere di recesso esercitato. Nella sentenza impugnata non è dato, quindi, ravvisare la dedotta violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, mentre, per quanto si è detto, sono del tutto inconferenti, e comunque prive di adeguata giustificazione, le censure espresse con riferimento ad una presunta violazione degli artt. 2697 e 2110 c.c..

5.- La decisione dei giudici di appello è assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Manca comunque una chiara indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per le quali la motivazione dovrebbe ritenersi inidonea a sorreggere la decisione.

6.- Il ricorso va quindi rigettato, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.

7.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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