Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19529 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20400-2010 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO FELICE 77,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BECCIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENZO FAGGELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FAGGELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e

chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di processo verbale di constatazione redatto, in data 22 aprile 2004 dalla guardia di finanza a carico della società Vital Carni di Ma.Pi. & C. s.n.c., mediante accertamento analitico di maggiori ricavi e minori costi l’agenzia delle entrate ha notificato avvisi di accertamento alla società e ai soci tra cui M.A., quale accomandante, in relazione a contestazioni mosse per i.v.a., reddito di impresa (da imputare al socio per i.r.pe.f.) e i.r.a.p. per l’anno di imposta (OMISSIS).

Essendo divenuto definitivo l’accertamento nei confronti della società per mancata impugnazione, il contribuente ha proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Potenza, che lo ha rigettato.

La sentenza, appellata dallo stesso, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Basilicata in Potenza.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i tre motivi di ricorso il ricorrente deduce: – violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione; – violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, sotto diverso angolo visuale; – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7.

2. – L’amministrazione con il controricorso deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso.

3. – Il primo motivo è inammissibile.

3.1. – Rileva la corte che, deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “difetto assoluto di motivazione”, con il motivo in questione il ricorrente in effetti sostiene di aver prodotto relazioni peritali formate nel procedimento penale da cui sarebbe emersa la “sostanziale correttezza delle fatture di acquisto” (cui si sarebbe ispirata poi sentenza di non luogo a procedere del GUP) e lamenta che i giudici di merito le avrebbero “ignorate”, apparendo pertanto “irritante” a esso ricorrente la parte conclusiva della motivazione della commissione dove si legge che “la natura fittizia dei documenti è stata accertata dalla guardia di finanza nell’ambito di indagini incrociate…”.

3.2. – Anzitutto, non è dato, in base alla formulazione del motivo, comprendere a quali parti, della sentenza si imputi la violazione dell’art. 112 c.p.c. e a quali si imputi alla motivazione l’essere omessa, posto che altro è il difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, altro è il vizio di omessa motivazione, che sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Orbene, dalla lettura del motivo non emerge tale essenziale elemento che qualifichi il motivo come specifico.

3.3. – Da un secondo punto di vista, non risultano trascritti, nè indicati in altro modo, i brani della motivazione impugnati sotto i diversi profili. Invero, la motivazione, nella sua parte rilevante, è in piccola parte trascritta nella parte conclusiva (definita “irritante”), in testo che accoglie una diversa valutazione probatoria (fondata sulle risultanze della guardia di finanza), in luogo di quella auspicata dalla parte (fondata su relazioni peritali asseritamente prodotte in giudizio). Ma tale trascrizione, lungi dall’attestare – in ipotesi – omessa motivazione, attesta l’esistenza di una motivazione, seppure in senso diverso da quello atteso dalla parte (ciò su cui più diffusamente in prosieguo).

3.4. – Da un terzo punto di vista, nessuna indicazioni è data, in relazione alle critiche mosse, circa il contenuto delle due relazioni peritali, di cui non si trascrivano i passaggi salienti, nè si indicano con precisione le sedi in cui esse siano state prodotte. Analogamente può rilevarsi in ordine al richiamo a sentenza del GUP. In particolare nelle parti in cui il ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione della sentenza impugnata per mancata valutazione di alcune risultanze probatorie lo stesso avrebbe dovuto ottemperare all’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, mediante richiami e trascrizioni, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. A ciò non essendosi ottemperato, anche da tale punto di vista, oltre che in relazione alle precedenti osservazioni, si perviene a inammissibilità del motivo.

3.5. – Infine, e salvo quanto si dirà in merito all’assenza di c.d. quesito di fatto, nell’ambito del motivo, attraverso la deduzione dei presunti vizi la parte ricorrente tenta, anche in questo caso inammissibilmente, di dare ingresso a un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice del merito, a fronte di valutazioni espresse da detto giudice in maniera adeguata, logica e coerente, e in quanto tale insindacabile per vizio di motivazione.

4. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. – Con esso il ricorrente, deducendo ancora una volta “violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “difetto assoluto di motivazione”, sotto diverso angolo visuale, fa valere che, trattandosi di accertamento in materia di i.v.a., quale accomandante avrebbe potuto rispondere solo per l’accertamento ai fini delle imposte dirette.

4.2. – Anche in relazione a tale motivo – nell’ambito del quale la parte ricorrente non indica i luoghi in cui l’eccezione sarebbe stata fatta valere nei giudizi di merito e con quali argomentazioni – sussistono le ragioni di inammissibilità, dianzi esplicate, correlate ai requisiti formali del ricorso in cassazione.

5. – I primi due motivi sono altresì inammissibili, quanto alla doglianza di vizio di motivazione, per mancanza del c.d. momento di sintesi o quesito in fatto. Invero al ricorso continua ad applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 citato decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima. Ai sensi di detta norma si impone per ciascun motivo di ricorso in cassazione la formulazione di un quesito di diritto (cui, per la deduzione di vizio di motivazione, corrisponde un analogo momento di sintesi del motivo, o quesito in fatto). Nel caso di specie, manca del tutto tale requisito, cui consegue l’inammissibilità dei motivi.

6. – E’ infine inammissibile altresì il terzo motivo.

6.1. – Con esso il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7”, proponendo quesito di diritto così formulato: “dica.. se la commissione tributaria regionale, nel validare la motivazione “per relationem” contenuta nell’atto impugnato, ha fatto legittima applicazione dell’art. 7″ cit.

6.2. – L’inammissibilità del motivo discendeò anzitutto dall’inconferenza del quesito, in quanto tautologico e privo di elementi essenziali. Secondo l’elaborazione della giurisprudenza di questa corte, i quesiti non devono, anzitutto, risolversi in un’enunciazione – quale è invece quella in esame – di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie. Il quesito, inoltre, non deve risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210) e deve al contempo comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339); deve essere poi formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Nel caso di specie, invece, il quesito non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice, essendo indicata solo (ed astrattamente) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Da ciò discende che non è dato alla corte comprendere, dalla sola lettura del quesito, la questione sottoposta.

6.3. – Fermo quanto innanzi, dalla lettura del motivo – non idonea a surrogare gli elementi mancanti nel quesito – parrebbe dedursi che il ricorrente, facendo evidente riferimento al D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7 nella parte concernente modificazione di disciplina in tema di motivazione di atti, lamenti che l’avviso di accertamento, in quanto non contenente l’allegazione del processo verbale di constatazione, non sarebbe motivato idoneamente “per relationem”, posto che detto processo verbale sarebbe stato noto al solo legale rappresentante della società, cui sarebbe stato notificato, ma non ad esso socio.

6.4. – Anche in relazione a quanto ora riportato, il motivo sarebbe comunque inammissibile, non avendo il ricorrente indicato in quali sedi processuali e con quali espressioni avrebbe fatto valere la questione, ed essendo le contestazioni avverso la decisione di merito formulate indirettamente, accomunando in un unico contesto le critiche al provvedimento di primo e secondo grado, nella parte in cui avrebbero “fatta propria” la “deduzione difensiva” dell’ufficio, definita “risibile”, anch’essa solo sinteticamente enunciata.

7. – In definitiva, il ricorso è inammissibile nel suo complesso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida per compensi in Euro tremilaseicentoquarantacinque, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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